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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 29 agosto 2014, n. 18462

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 ottobre 2006, il Tribunale di Bergamo, ha dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comminata da Poste Italiane s.p.a. a F.E. con lettera del 14 maggio 2004, per essersi questi rifiutato di rispettare l’orario di servizio presentandosi quindi al lavoro mezz’ora dopo l’ora fissata per l’inizio della prestazione, accogliendo la domanda di Poste Italiane, pur condannando Poste Italiane al pagamento della somma pari alla parte di retribuzione trattenuta, in quanto il dipendente si era sempre trattenuto mezz’ora oltre l’orario per recuperare il ritardo nell’inizio della prestazione giornaliera.
Con sentenza del 29 settembre 2007 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il F. alla restituzione in favore di Poste Italiane della somma di Euro 234,97. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo pacifici i fatti contestati al lavoratore, peraltro documentalmente provati, e ritenendo provata anche l’affissione del codice disciplinare accertata in altri giudizi, e considerando che comunque l’illecito relativo all’inosservanza del’orario di lavoro non richiederebbe neppure l’affissione del codice disciplinare in quanto riguarderebbe lo stesso rapporto sinallagmatico delle prestazioni delle parti. La Corte bresciana ha inoltre considerato che la convocazione del lavoratore in sede diversa da quella di svolgimento della prestazione, non viola il procedimento disciplinare in quanto non pregiudica il diritto di difesa del lavoratore stesso. In ordine alla condanna del lavoratore alla restituzione della somma percepita per l’orario non osservato, la Corte territoriale ha ritenuto che il recupero da parte del lavoratore non vale a riconoscergli la relativa retribuzione stante l’inutilizzabilità della prestazione svolta oltre l’orario di lavoro prestabilito.
Il F. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso Poste Italiane.
Il ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 115 e 437 cod. proc. civ. e 7 comma 1 della legge 300 del 1970 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’affermazione della prova dell’affissione del codice disciplinare acquisita in altri procedimenti e non utilizzabile, e sull’affermata inutilità del codice disciplinare in materia di inosservanza dell’orario di lavoro.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alle asserite prove acquisite in altri procedimenti riguardo all’affissione del codice disciplinare. Con il terzo motivo si assume violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2106, 1175, 1375 cod. civ., e 7 legge 300 del 1970 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alla violazione del diritto di difesa del lavoratore non convocato presso la sede dove svolge la sua prestazione lavorativa. Con il quarto motivo si lamenta motivazione insufficiente e/o contraddittoria ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alla dedotta inutilizzabilità della prestazione svolta oltre l’orario di lavoro e che ha dato luogo alla condanna alla restituzione della relativa retribuzione. Il primo motivo è infondato Questa Corte ha affermato che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionabile sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta. Nel caso in esame la condotta sanzionata non ha rilievo penale ma comunque è evidente l’illiceità sul piano civilistico in quanto la mancata effettuazione della prestazione, o di parte di essa, rompe il rapporto sinallagmatico che distingue qualunque rapporto civilistico, ivi compreso il rapporto di lavoro. Per cui deve affermarsi che anche un comportamento disciplinarmente rilevante contrario a principi civilistici fondamentali, quali quello della sinallagmaticità delle prestazioni, non richiede la pubblicazione del codice disciplinare.
Anche il secondo motivo è infondato. L’accertamento di fatto relativo alla pubblicazione del codice disciplinare è comunque riservato al giudice di merito e non è censurabile in Cassazione la modalità in cui tal accertamento sia effettuatole congruamente e logicamente motivato.
Il terzo motivo è anche infondato. Il datore di lavoro ha dato seguito alla richiesta di audizione da parte del lavoratore nell’ambito del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge 300 del 1970, ed ha conseguentemente adempiuto al suo obbligo. Va escluso il diritto del lavoratore ad essere ascoltato nell’ambito del procedimento disciplinare, presso il luogo ove svolge la propria mansione o nel corso dell’orario di lavoro, per cui non costituisce violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell’orario di lavoro.
Infondato è anche il quarto motivo. L’osservanza dell’orario di lavoro stabilito costituisce obbligo del lavoratore disciplinarmente sanzionabile; l’utilizzabilità della prestazione lavorativa in un determinato orario consegue all’organizzazione produttiva del datore di lavoro e non è conseguentemente modificabile unilateralmente da parte del lavoratore. Per cui correttamente il datore di lavoro sottrae dalla retribuzione l’ammontare relativa alla prestazione non effettuata nell’orario prestabilito a nulla rilevando lo svolgimento della prestazione al di fuori dell’orario di lavoro stesso.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali del quindici per cento.

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