Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 agosto 2017, n. 20454

In caso di pensione anticipata volontaria è corretto il comportamento dell’Inps che pretende il pagamento dei contributi relativi al periodo di ricostruzione della carriera.

Sentenza 28 agosto 2017, n. 20454

Data udienza 6 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25956/2011 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 503/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2011 R.G.N. 2244/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS) e Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n.11/2010, ha accolto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva giudicato fondata la domanda di (OMISSIS), dipendente dell’INPS collocato anticipatamente in quiescenza su sua richiesta dal 1 gennaio 1994 a seguito di procedimento penale conclusosi con assoluzione, tesa ad ottenere la restituzione dall’INPS dell’onere contributivo preteso in applicazione dell’articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per l’anno 2004 (n. 350/2003) e succ. modif. ed integr., pari ad Euro 54.413,55.

La Corte territoriale ha affermato che l’aver attribuito, attraverso tale disposizione, al pubblico dipendente la facolta’ di richiedere il miglior trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione di carriera includendo il periodo di sospensione dal servizio in caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento intervenuta anteriormente al quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge, non aveva introdotto alcuna deroga al generale principio di corrispondenza tra prestazioni previdenziali e contribuzione versata. Da cio’ la correttezza dell’operato dell’INPS che aveva preteso il pagamento dei contributi relativi al periodo oggetto di ricostruzione della carriera.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) prospettando un unico motivo. Resiste l’INPS con contro ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) deduce la violazione della L. n. 350 del 2003, articolo 3, comma 57, modificato ed integrato con Decreto Legge n. 66 del 2004 conv. con modif. in L. n. 126 del 2004. In sostanza, sostiene il ricorrente, che la fattispecie introdotta dalla L. n. 350 del 2003, articolo 3, comma 57 con le successive modifiche, avrebbe riconosciuto al dipendente ingiustamente sottoposto a procedimento penale e per questo costretto alle dimissioni il diritto ad ottenere il miglior trattamento pensionistico a seguito del computo del servizio non reso per ragioni di tipo risarcitorio. Da tale ragione sottesa dovrebbe, dunque, farsi discendere l’inconfigurabilita’ di oneri a carico del beneficiario. Peraltro, in assenza di corresponsione della retribuzione nessuna contribuzione si sarebbe potuta concretamente calcolare.

2. Il ricorso e’ infondato. La L. 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3 nel testo vigente al tempo di presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio (22.3.2004), ed a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126, (in G.U. 15/5/2004, n. 113), ha previsto che “Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche’ il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e’ previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se gia’ collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta’ previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche’ il fatto non sussiste o perche’ non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e’ previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo’ chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza”.

3. L’oggetto della questione dedotta in giudizio, pacificamente regolata dalla seconda ipotesi prevista dall’articolo appena richiamato, e’ costituito dall’inquadramento sistematico della facolta’ riconosciuta all’ex dipendente andato in quiescenza di poter ottenere la ricostruzione della carriera al fine di avere liquidato il miglior trattamento pensionistico. In particolare, va stabilito se, come prospetta il ricorrente, con tale norma si sia voluto riconoscere al dipendente, fatto oggetto di procedimento penale conclusosi nei termini sopra indicati e per questo costretto alle dimissioni, il beneficio pensionistico, di tipo riparatorio, della ricostruzione della carriera con assunzione dei relativi oneri esclusivamente a carico dello Stato.

4. La tesi non e’ del tutto fondata. Va condivisa la considerazione iniziale secondo cui il legislatore del 2003 fu certamente mosso dall’intento di concedere ai dipendenti dimessisi ingiustificatamente un rimedio al pregiudizio professionale sofferto e di cio’ puo’ trarsi prova nella relazione governativa al decreto legge attuativo n. 66/2004; la ragione dell’intervento del legislatore viene in tale sede identificata nell’esigenza di giustizia – espressione del principio sovraordinato della riparazione, in forma risarcitoria o meno, degli errori giudiziari di cui all’articolo 24 Cost., u.c. – consistente nell’apprestare una tutela risarcitoria in forma specifica a soggetti che abbiano effettivamente subito un’ingiusta sospensione o siano stati indotti ad abbandonare il pubblico impiego in ragione di un procedimento penale conclusosi con la loro assoluzione (cfr. relazione al Decreto Legge n. 66 del 2004).

5. Occorre, poi, calare la norma di favore nel contesto ordinamentale complessivo per verificarne i concreti limiti non specificati espressamente. Cosi’ anche la giustizia amministrativa, nella concreta applicazione del disposto legislativo, ha avuto modo di approfondire i limiti della previsione in esame. In particolare, si e’ ad esempio affermato che la previsione della riammissione in servizio dopo la ingiusta sospensione seguita alle dimissioni da’ luogo alla piena reintegrazione anche relativamente a tale periodo (dando luogo alla valutazione dei relativi periodi ai fini giuridici ed economici) con la conseguenza che il periodo di servizio non prestato non A possa essere valutato in modo deteriore e quindi come demerito; correlativamente, pero’, non puo’ attribuirsi allo stesso, di per se’, un valore tale da renderlo rilevante ai fini di una positiva valutazione di funzioni, che, di fatto, non sono state svolte, rispondendo una tale diversificazione degli effetti della reintegrazione a differenti esigenze, apprezzabili in vario modo dal legislatore (Cons. St., 4, 13 aprile 2005, n. 1711).

6. Sono state, cosi’, (vd. Cons. St. 4, 7 dicembre 2006 n.7210) correttamente messe in evidenza ulteriori esigenze presenti nell’ordinamento ravvisate in quel caso nel buon funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, che inevitabilmente comprimono la ratio risarcitoria della norma in questione e che non le consentono di disattenderle o sottovalutarle.

7. La portata della norma deve, dunque, essere sperimentata all’interno del sistema previdenziale per saggiare i limiti interni ed esterni del beneficio. In particolare, non puo’ non evidenziarsi quanto ai primi che la facolta’ di poter “chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza” comporta innanzi tutto la implicita considerazione che il beneficio postuli l’esistenza di una specifica domanda e che della effettiva utilita’ del beneficio sia arbitro lo stesso destinatario il quale potrebbe non ritenere opportuno l’esercizio della facolta’ in base a considerazioni di carattere economico derivante dal raffronto tra costo e beneficio.

8. La struttura del diritto conferito al dipendente si connota, dunque, in senso analogo a quello delle diversificate situazioni in cui il legislatore previdenziale consente di incrementare la posizione assicurativa mediante il riferimento a periodi ulteriori rispetto a quelli per cui vale l’obbligo assicurativo di legge. E’ il caso ad es. del riconoscimento della cd. anzianita’ figurativa accordata a chi si e’ trovato in condizioni di lavoro particolarmente gravoso (si pensi agli esposti all’amianto di cui alla L. n. 257 del 1992 o alle lavoratrici madri ai sensi della L. n. 335 del 1995) o della prosecuzione volontaria che la legge consente a chi si trovi in determinate condizioni come nel caso previsto dalle L. n. 114 del 1974 o L. n. 47 del 1983, o ancora delle ipotesi in cui viene consentito il riscatto di periodi di vita produttiva che, all’epoca, non davano diritto al versamento dei contributi (cosi’ per gli anni del corso di laurea ex L. n. 114 del 1974 ed ex L. n. 247 del 2007), ovvero laddove si concedano periodi di contribuzione fittizia o figurativa per gravidanza, servizio militare, malattia od infortunio (R.Decreto Legge n. 1827 del 1935).

9. In tali ipotesi, tuttavia, la disciplina positiva non e’ omogenea e mostra sensibili differenze quanto non solo alla presenza del presupposto della domanda o alla concessione d’ufficio ma soprattutto in ordine al sistema di finanziamento che solo talvolta e’ posto a carico dello Stato, mentre piu’ frequentemente si riverbera sull’interessato.

10. Cio’ si traduce nell’affermazione che sia assente un principio generale di gratuita’ del beneficio pensionistico ed, anzi, si evidenzia la necessita’, arguibile dal contenuto dell’articolo 81 Cost. e dalla necessita’ di copertura finanziaria della disposizione di spesa pubblica, di una espressa indicazione legislativa. Il testo legislativo ora in rilievo, al contrario, non ha previsto alcuna copertura finanziaria di tal che’ non puo’ che trarsi la consequenziale conclusione che l’onere della contribuzione figurativa gravi sul richiedente.

11. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate attesa l’assoluta novita’ della questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimita’.

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