Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 27 novembre 2013, n. 26516

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8/2 – 18/2/08 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnazione proposta da A.F. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Locri che gli aveva respinto la domanda diretta alla condanna della ASL n. X di Locri al risarcimento dei danni professionali e patrimoniali conseguenti al lamentato demansionamento consistito nell’allontanamento, da parte dell’azienda, dalla divisione di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Siderno, in cui aveva operato fino al 1997, e nella sua successiva nomina a dirigente del Dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva, ove di fatto veniva lasciato inoperoso.
La Corte territoriale ha spiegato il rigetto del gravame nei seguenti termini: – L’azienda sanitaria non aveva fatto altro che attuare la delibera n. 9348 del 30/12/96 della Giunta regionale calabrese nel momento in cui, anche in ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23-12-96 n. 662 sulla soglia minima del tasso di occupazione, aveva soppresso la divisione esistente presso l’ospedale di Siderno per aggregare nella struttura di Locri le due specialità omologhe di ostetricia e ginecologia, operanti in precedenza in distinti ospedali distanti tra loro solo tre chilometri; a decorrere dal 10/9/97 era stato affidato al ricorrente, in qualità di perdente il posto di primario di unità organica soppressa, l’incarico a tempo pieno di dirigente dell’istituito dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva al fine di evitare di attribuirgli qualche altro incarico che avrebbe potuto comportare un suo demansionamento, non essendo possibile impiegarlo in altre divisioni già coperte e richiedenti una diversa professionalità, né tanto meno assegnargli compiti in sottordine; l’istituzione di un modulo di chirurgia vaginale presso il suddetto dipartimento di nuova istituzione, così come richiesta dal ricorrente, avrebbe rappresentato una inutile superfetazione, mentre il fatto che nel dicembre del 2000 si fosse reso vacante il posto di primario presso la divisione di ostetricia e ginecologia dello stesso ospedale di (…) non legittimava il ricorrente ad essere automaticamente chiamato a ricoprire quell’incarico, data la necessità di provvedervi con un bando di concorso, come di fatto avvenuto, o con la procedura di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992.
In definitiva, secondo la Corte di merito, l’inadempimento aziendale lamentato dal lavoratore derivava da causa non imputabile alla parte datoriale, posto che il mancato espletamento dell’attività chirurgica nel settore ostetrico e ginecologico era dovuto all’inevitabile concorso dei suddetti fattori non dipesi dalla volontà della parte obbligata.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.F. , il quale affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.
Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale n. X di Locri che deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2108 cod. civ., del d.lgs. 20/12/1992 n. 502, relativo al riordino della disciplina sanitaria, nonché dell’art. 27, n. 4, del C.C.N.L. 1998/2001 per la dirigenza medica. Ritiene il ricorrente che in ipotesi di accertato demansionamento, come quello da lui lamentato, non è legittimo escludere, come ha invece fatto la Corte territoriale, la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla parte datoriale in assoluta mancanza di prova che l’inadempimento derivi da causa a quest’ultima non imputabile. Aggiunge il ricorrente che in caso di riorganizzazione dell’ASL ai sensi dell’art. 15 del d.lgs n. 502/1992, in cui è previsto che debbano trovare collocazione tutte le professionalità esistenti, non è legittimamente ipotizzarle un licenziamento per un sanitario dirigente di 2^ livello perdente posto, dal momento che agli ex dirigenti di tale livello sono riservate le strutture complesse, secondo quanto stabilito anche dall’art. 27, n. 4, del ceni della dirigenza medica, e per la stessa ragione non è sostenibile quanto ritenuto dai giudici d’appello in ordine al fatto che in una siffatta ipotesi non poteva esservi altra alternativa alla contestata soluzione adottata.
Il motivo è infondato.
Invero, il quesito di diritto, nel quale sono compendiate le ragioni di doglianza attraverso le quali è stato sviluppato il primo motivo di censura, è formulato in maniera tale da presupporre con certezza un inadempimento dell’azienda sanitaria nell’osservanza degli obblighi datoriali di rispetto della professionalità acquisita del dipendente, mentre i giudici d’appello hanno spiegato chiaramente, con adeguata motivazione immune da rilievi di natura logico-giuridica, che il conferimento al ricorrente di un incarico dirigenziale diverso ed appositamente costituito era dipeso esclusivamente da fattori non riconducibili alla volontà della parte datoriale.
Si è, infatti, posto in rilievo che l’azienda sanitaria aveva dato corso alla delibera n. 9348 del 30/12/96 della Giunta regionale calabrese nel momento in cui, anche in ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23-12-96 n. 662 sulla soglia minima del tasso di occupazione, aveva dovuto sopprimere la divisione esistente presso l’ospedale di Siderno per aggregare nella struttura di Locri le due specialità omologhe di ostetricia e ginecologia, operanti in precedenza in distinti ospedali distanti tra loro solo tre chilometri, con la conseguenza che l’incarico conferito al ricorrente di dirigere il dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva, in luogo della soppressa unità organica dal medesimo diretta in precedenza, era atto a garantirgli il mantenimento del livello dirigenziale, non essendo possibile il suo reimpiego in altre divisioni già coperte e richiedenti una diversa professionalità.
Il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, confutare tale ricostruzione giuridica dell’inadempimento non imputabile alla parte obbligata, così come affermato nei suddetti termini dalla Corte di merito, e non limitarsi semplicemente a contrapporre al suddetto convincimento giudiziale la propria tesi incentrata sul presupposto non dimostrato di un colpevole inadempimento della controparte.
2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 17 del d.lgs. n. 517/1999 e dell’art. 97 della Costituzione, il ricorrente, dopo aver premesso che quanto argomentato in sentenza è in contrasto con le risultanze istruttorie e con la prova documentale dalle quali era emersa la completa inefficienza della ASL di Locri, adduce che a seguito della riorganizzazione delle aziende sanitarie l’organizzazione dipartimentale, a sua volta articolata in strutture complesse, rappresentava il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende stesse e che le predette strutture erano riservate ai dirigenti del precedente 2^ livello, per cui le funzioni che questi ultimi avrebbero dovuto esercitare non avrebbero potuto essere sminuite, non essendo legittima a tal riguardo una diversa scelta discrezionale dell’ente datore di lavoro.
Il motivo è infondato.
Invero, nel porre in evidenza le caratteristiche della struttura ordinamentale dell’azienda sanitaria con particolare riferimento alla posizione dirigenziale che lo riguardava, il ricorrente introduce valutazioni di tipo tecnico-amministrativo che non rilevano ai fini della decisione, congruamente motivata ed immune da rilievi di carattere logico-giuridico, sull’accertata insussistenza di una causa di inadempimento imputabile alla parte datoriale nell’operazione di assegnazione al medesimo appellante di un diverso incarico dirigenziale non corrispondente, per contenuto di mansioni, a quello precedentemente ricoperto.
3. Col terzo motivo, formulato per vizio della motivazione, si adduce che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che le richieste avanzate dal ricorrente in via amministrativa non fossero da accogliere e che in maniera altrettanto erronea aveva escluso che il demansionamento e la privazione delle funzioni del ricorrente potessero essere dipese da causa imputabile all’Azienda sanitaria locale.
Il motivo è inammissibile.
Anzitutto, non può sfuggire che attraverso la presente censura il ricorrente esegue una rivisitazione del merito istruttorio, non consentita nella sede di legittimità, che riguarda la decisione dell’azienda sanitaria di non accogliere determinate istanze da lui avanzate in sede amministrativa, accertamento di merito, questo, già eseguito in maniera adeguata dalla Corte territoriale che ha escluso che tali iniziative potessero aver rilievo ai fini dell’imputabilità della causa dell’inadempimento alla parte datoriale.
Manca, in ogni caso, un momento di sintesi omologo del quesito di diritto. Non va, infatti, dimenticato che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 20603 dell’1/10/2007) hanno già avuto modo di statuire che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.
4. Col quarto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 15-ter, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 502/1992, il ricorrente sostiene l’erroneità dell’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, per la quale egli si sarebbe dovuto sottoporre a concorso per poter occupare l’incarico di Primario nella divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Locri, attesa la vacanza del posto. Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, il conferimento dell’incarico per l’occupazione del posto resosi vacante avrebbe potuto essere disposto in suo favore in via provvisoria, essendo egli in possesso dei titoli per ricoprirlo.
Il motivo è infondato in quanto inconferente ai fini della validità della “ratio decidendi” che sorregge l’impugnata sentenza.
Invero, la Corte ha spiegato che l’assegnazione del posto di primario resosi vacante tre anni dopo richiedeva, quanto meno, il ricorso alla procedura di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, cioè la stessa procedura ora indicata dal ricorrente, aggiungendo, però, che. in ogni caso, l’assegnazione non poteva avvenire in maniera automatica, come infondatamente preteso dal dipendente, e che di fatto il posto era stato ricoperto tramite apposito concorso al quale A.F. non aveva, comunque, partecipato.
Né può sottacersi che nel corso di quei tre anni il ricorrente aveva di fatto mostrato acquiescenza all’assegnazione conferitagli, manifestando, in tal modo, una mancanza di interesse immediato al conseguimento dell’incarico da lui gradito, così come emerge dalla parte della motivazione dell’impugnata sentenza in cui si pone in rilievo che l’appellante non aveva affatto contestato le ragioni organizzative dettate dall’esigenza dell’azienda sanitaria di dare attuazione alla programmazione imposta dalla Regione in ordine alla soppressione del dipartimento in precedenza diretto dal medesimo A. .
5. Col quinto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, il ricorrente contesta che la sua assegnazione ad un posto inoperoso rispondesse ai principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Il motivo è infondato.
Invero, la ragione sulla quale è basata la decisione è rappresentata dalla constatazione che l’incarico conferito all’appellante di dirigente del diverso dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva rappresentava in quel determinato periodo l’unico modo per evitare di assegnare il dipendente ad incarichi in sottordine, stante l’impossibilità di adibirlo ad altri incarichi dirigenziali già ricoperti e che presupponevano una specifica professionalità diversa da quella posseduta dal ricorrente, il tutto nel quadro di una situazione venutasi a creare per cause assolutamente indipendenti dalla volontà datoriale che aveva dovuto attuare il programma di riorganizzazione dell’azienda previsto dalla delibera n. 9348 del 30/12/1996 della Giunta Regionale, per cui non è ravvisarle alcuna violazione del suddetto precetto costituzionale.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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