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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro
sentenza 26 febbraio 2014, n. 4584

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – est. Presidente
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12615/2009 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6088/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/12/2008 R.G.N. 5773/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 2008 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Benevento, nella parte in cui questa aveva accertato la continuita’ professionale, e quindi l’utilita’ ai fini pensionistici, del periodo di attivita’ di avvocato svolta in Australia dal 1997 al 2000 da (OMISSIS) in favore sia del Consolato italiano sia di alcuni enti di patronato, lavorando in uno studio professionale locale. Il (OMISSIS) era iscritto alla Cassa nazionale di previdenza forense fin dal 1988.
Pertanto la Corte rigettava la tesi della Cassa secondo cui, in base alla determinazione dei criteri ad opera del Comitato dei delegati (Legge 22 luglio 1975, n. 319, articolo 2), la continuita’ dell’attivita’ poteva essere accertata solo in base al reddito prodotto, e non dall’esercizio della professione desumibile da altri elementi.
Nel caso di specie il (OMISSIS) aveva, nel suddetto periodo, dichiarato in Italia un reddito pari a zero e nondimeno, come risultava dalla documentazione prodotta e del resto era pacifico, aveva versato i contributi previdenziali alla Cassa.
Questi due elementi – effettivo svolgimento della professione e pagamento dei contributi – erano secondo la Corte sufficienti a dichiarare la continuita’ di cui alla Legge n. 319 del 1975, articolo 2.
Una diversa interpretazione di questa, e dei criteri stabiliti dal Comitato dei delegati, avrebbe leso il diritto dell’avvocato a lasciare il proprio paese, garantito dall’articolo 13, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani, del 1948.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mentre il (OMISSIS) resiste con controricorso. La Cassa ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della Legge 20 settembre 1980, n. 576, articoli 2 e 22, e Legge n. 319 del 1975, articolo 2, sostenendo non poter sussistere continuita’ professionale, con i connessi diritti soggettivi di iscrizione alla Cassa, di contribuzione e di conseguimento delle prestazioni previdenziali, senza la dichiarazione al Fisco di un reddito di un determinato importo. Dichiarazione non sostituibile con l’accertamento di effettivo svolgimento di attivita’ professionale all’estero per un periodo sia pure delimitato.
Col secondo motivo essa denuncia la violazione delle stesse norme oltre che dell’articolo 13, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata a New York il 10 dicembre 1948, per avere la Corte ravvisato una lesione del diritto alla mobilita’ professionale nell’impossibilita’ di iscrivere alla Cassa previdenziale italiana un avvocato, che esplichi bensi’ temporaneamente attivita’ all’estero ma non denunci i relativi redditi al Fisco italiano. Tale attivita’ ben potrebbe essere assicurata nel sistema previdenziale straniero, provvedendo poi all’eventuale ricongiunzione con i contributi versati in Italia.
I due motivi, da esaminare insieme per la connessione, non sono fondati. Essi sottopongono a questa Corte la questione se un avvocato italiano, iscritto alla Cassa di previdenza nazionale, esercitando temporaneamente la sua attivita’ soltanto all’estero e nondimeno continuando a versare i contributi alla detta Cassa, perda per quel periodo il requisito della “continuita’” ai fini delle prestazioni previdenziali. Cio’ anche quando egli, sempre in quel periodo, abbia dichiarato al Fisco un reddito pari a zero.
A questa questione la Corte d’appello ha dato esatta risposta negativa.
A norma della Legge n. 319 del 1975, articolo 2, che pone, ai fini ora detti, il requisito dell’esercizio della “libera professione forense con carattere di continuita’”, il Comitato dei delegati della Cassa ha determinato i criteri di accertamento del requisito stesso in base al reddito prodotto.
Il medesimo Comitato non ha previsto il caso in cui l’avvocato, producendo reddito professionale soltanto all’estero ed ivi adempiendo agli obblighi tributali, non abbia denunciato redditi in Italia.
Dalla sentenza qui impugnata risulta “pacifico che l’attuale appellato ha regolarmente versato i contributi alla Cassa (scil. italiana) per gli anni nei quali ha svolto la libera professione in Australia. Dalla documentazione prodotta risulta ampiamente dimostrato lo svolgimento di tale attivita’ che del resto non e’ contestata dalla Cassa di previdenza forense”. Ne’ risulta agli atti di causa alcun inadempimento tributario in Italia.
La lacuna presente nella determinazione ad opera del Comitato dei delegati dev’essere colmata attraverso il richiamo non solo dell’articolo 13 cit. della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ma anche dell’articolo 38 Cost., che nel secondo comma garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi “adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita’, vecchiaia e disoccupazione involontaria”, cosi’ impedendo periodi di lavoro senza ragione prive di adeguata contribuzione previdenziale.
E’ ben vero che l’avvocato il quale non raggiunga il reddito (e la corrispondente imposizione tributaria) minimo richiesto non puo’ essere iscritto alla Cassa nazionale e, se vi partecipa, l’iscrizione va resa inefficace agli effetti dell’anzianita’, con diritto al rimborso, a domanda, dei contributi relativi agli anni di inefficacia (articolo 3 Legge ult. cit. come modif. della Legge n. 576 del 1980, articolo 22, comma 7). Ma cio’ comporta che, di fronte ad un reddito insufficiente, la Cassa puo’ rendere inefficace l’iscrizione, mentre nel caso di specie la medesima, percepiti i contributi, non fa ora questione di insufficienza di essi.
E’ poi fuori del tema disputato la questione se nel caso di specie siano esistiti i requisiti per la ricongiunzione o la totalizzazione delle posizioni assicurative, evocate dalla ricorrente. Neppure e’ noto l’ammontare dei contributi che avrebbero dovuto essere pagati alla Previdenza australiana, eventualmente di ammontare assai inferiore a quelli pagati in Italia.
Non sono pertinenti le sentenze di questa Corte n. 125 del 1988, n. 13289 del 2005 e n. 233 del 2006, la prima relativa ad una fattispecie in cui l’avvocato chiedeva la cancellazione della propria iscrizione; la seconda in cui si affermava la potesta’ autoregolamentare del Comitato dei delegati, qui non in discussione; la terza concernente il caso di un avvocato gia’ iscritto ad un albo e ad una cassa stranieri ma di un paese comunitario.
E’ invece pertinente Cass. n. 3211 del 2002, la quale ha affermato che soli elementi costitutivi della “continuita’” di cui alla Legge n. 319 del 1975, articolo 2, sono il “dato storico” dell’iscrizione alla Cassa ed il “concreto e protratto” esercizio dell’attivita’ professionale, mentre le deliberazioni del Comitato dei delegati forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri di determinazione dei contributi previdenziali: “cio’ che e’ prescritto (dalla legge) e’ l’autenticita’ della situazione sottesa all’iscrizione (ossia l’esercizio della professione) e non la percezione di un reddito professionale minimo ai fini dell’Irpef ovvero l’esistenza di un minimo volume d’affari ai fini dell’Iva”. La restituzione dei contributi gia’ versati potrebbe avvenire, in altre parole, solo nel caso di accertamento del mancato esercizio dell’attivita’ professionale.
La medesima sentenza ha aggiunto che la garanzia costituzionale (degli articoli 3 e 38 Cost.) si estende al legittimo affidamento che il lavoratore subordinato o autonomo riponga in ordine alla tutela previdenziale spettantegli e che rimarrebbe frustrato ove un avvocato, iscritto alla Cassa e adempiente all’obbligo contributivo, possa trovarsi privo della pensione (di vecchiaia ma anche d’anzianita’) “sol perche’ risulti ex post che in passato non erano stati integrati i presupposti specifici, reddituali o assimilati, dettati dalla normativa interna della Cassa”. Sulla tutela dell’affidamento dell’assicurato nelle assicurazioni sociali, quale espressione dell’assoggettamento degli enti assicurativi al principio della buona fede oggettiva vedi Cass. 1 marzo 2012 n. 3195,19 settembre 2013 n. 21454.
Considerate le difficolta’ interpretative della materia disputata, solo in parte disciplinata da norme di legge, si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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