Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 23 dicembre 2014, n. 27363
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13029/2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “(OMISSIS)” di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS) (studio (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS);
– intimata –
sul ricorso 16657/2008 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “(OMISSIS)” di (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1282/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 05/01/2008 r.g.n. 15/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito ricorso incidentale condizionato.
L’appellante, poi assunta a tempo indeterminato a seguito di concorso, evidenziava che era stata assunta per svolgere l’attivita’ di infermiera professionale, che era rimasta disoccupata nei periodi intermedi tra i vari contratti, e deduceva la violazione della normativa relativa all’apposizione del termine ed in particolare per avere il contratto stipulato nel 1993, prorogato nel 1994, superata la durata massima di 90 giorni; per essere stata assunta successivamente con un progetto per sopperire a carenze di organico; per avere ancora stipulato, nel 1998, un contratto di lavoro a tempo determinato fuori dai casi previsti dal c.c.n.l. ed infine, per avere l’amministrazione violato la direttiva n. 70/99 CEE.
Il giudice argomentava la sua decisione evidenziando che ritenere illecito il ricorso al contratto a termine per coprire la carenza di organico, non comportava in se’ la dimostrazione degli altri elementi necessari per ottenere il riconoscimento della pretesa, non avendo peraltro la (OMISSIS) dimostrato l’esistenza del danno e soprattutto la consequenzialita’ dello stesso, neanche sotto il profilo della perdita di chance.
Evidenziava che per i principi costituzionali in materia l’assunzione a tempo indeterminato non poteva non essere effettuata che per concorso, e che la stessa lavoratrice aveva preferito, tra una assunzione e l’altra, restare a disposizione in attesa di un nuovo contratto senza peraltro avere mai offerto la prestazione lavorativa. Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice.
Resistevano le amministrazioni, evidenziando che in base al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non era automatico.
Con sentenza depositata il 5 gennaio 2008, la Corte d’appello di Messina rigettava il gravame.
Per la cassazione propone ricorso la lavoratrice, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resistono l’Azienda Ospedaliera Universitaria “(OMISSIS)” di (OMISSIS), nonche’ l’Universita’ degli Studi di (OMISSIS) con controricorso, quest’ultima proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 10 Cost., per violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria n. 70/99 e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in particolare dei principi di equivalenza ed effettivita’ (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Evidenzia l’obbligo di conformazione dell’ordinamento italiano a quello comunitario, ed in particolare al principio per cui la disciplina comunitaria non osta ad una normativa nazionale che escluda, nel caso di abuso derivante da una successione di contratti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro pubblico, che questi siano trasformati in contratti o rapporti a tempo indeterminato (prevista per i contratti illegittimi stipulati con datore di lavoro privato), a condizione che tale normativa contenga un’altra misura effettiva (anche risarcitoria) destinata ad evitare, e se del caso ad adeguatamente sanzionare, un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte del datore di lavoro pubblico.
Il motivo, pur contenendo affermazioni di principi astrattamente condivisibili, risulta in concreto inammissibile non contenendo una specifica critica alla sentenza impugnata che ha accertato che nella fattispecie non era stata fornita alcuna prova dei danni subiti.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 (articolo 1) e del c.c.n.l. comparto Universita’ 1998/01 (articoli 17 e 19), articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere legittimi i contratti in questione senza valutare se risultavano indicate per iscritto le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, nonche’ la successione nel tempo dei contratti in questione.
Il motivo, cosi’ come il quesito di diritto formulato, e’ inammissibile non chiarendo la ricorrente ove ed in che modo la sentenza impugnata abbia omesso di valutare la sussistenza delle ragioni legittimanti i contratti a termine, neppure indicate, mentre le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorieta’ o illogicita’ che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr. ex plurimis, Cass. nn.l0833/10; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002); in ogni caso non risultano neppure prodotti i relativi contratti, in violazione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Lamenta che la sentenza impugnata non si avvide dell’applicabilita’ al caso di specie della norma denunciata, del resto a suo avviso sostanzialmente analoga a quella di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 36, senza tenere peraltro conto dei successivi interventi legislativi del 2006 e 2007 (Legge n. 244 del 2007 e Legge n. 244 del 2007), negando ingiustamente alla ricorrente il diritto al risarcimento dei danni.
3.1 Il motivo e’ inammissibile. Ed invero, a prescindere dall’irrilevanza di norme irretroattive e successive ai fatti per cui e’ causa, deve evidenziarsi che nella specie non risulta scalfita la decisione impugnata che ha ritenuto legittimi i contratti in questione, che peraltro non risultano prodotti.
Cio’ gia’ precluderebbe, in via di principio, un diritto al risarcimento danni.
Tuttavia, dovendo esaminarsi la questione anche sotto il profilo dell’abuso di contratti a termine legittimi, deve in ogni caso ribadirsi che la C.G.E. (ordinanza Papalia, C-50/13, e sentenza “Carratu'”, C-361/12), ha chiarito che “l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (pur legittimi), preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di cio’, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento e’ subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunita’ di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. Spetta al giudice nazionale valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi”, rendendo effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, in applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 5, comma 4-bis.
Nella specie, come sopra visto, non risulta l’illegittimita’ dei contratti in esame, neppure sotto il profilo dell’abuso, trattandosi di soli tre contratti a tempo determinato della durata di pochi mesi, cosi’ come in sostanza ritenuto dalla Corte di merito.
Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
3.2 Per completezza espositiva, e valutato l’articolo 384 c.p.c., deve rilevarsi che seppure la disciplina comunitaria impedisca di rendere eccessivamente difficoltoso al lavoratore illegittimamente assunto a termine da una pubblica amministrazione il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, nella fattispecie difetta, assorbentemente, la prova, anche presuntiva, del danno in tesi subito, dovendosi chiarire che anche in caso di illegittima assunzione a termine da parte di una pubblica amministrazione, il danno non puo’ comunque ritenersi in re ipsa, ma provato, secondo i principi sull’onere probatorio e dunque anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, tali dunque da non rendere eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, da parte del lavoratore.
Nella fattispecie difetta qualsivoglia elemento o argomento di prova al riguardo, come accertato dal giudice di appello.
4.- Il ricorso principale deve pertanto rigettarsi, restando cosi’ assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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