Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4069. In tema di lavoro a tempo parziale verticale, nel regime di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, nel bilanciamento fra il diritto del lavoratore all’integrale fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992

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La L. n. 104 del 1992, articolo 33, riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita’, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

La questione che si pone nel presente giudizio e’ se detti permessi mensili attribuiti al genitore debbano o meno essere riproporzionati nella misura di due, invece di tre, nell’ipotesi in cui il genitore osservi un orario di lavoro articolato su 4 giorni alla settimana con orario 8,30-14,30, cd part-time verticale.

Il Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, (Testo unico sul part-time), dopo aver sancito al primo comma il principio di non discriminazione in base al quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a pieno, elenca alla lettera a) “i diritti” del lavoratore a tempo parziale ed “in particolare” stabilisce che deve beneficiare della medesima retribuzione oraria, del medesimo periodo di prova e di ferie annuali, della medesima durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita’, del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, dei diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

L’articolo 4 citato alla lettera b) stabilisce che “il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entita’ della prestazione lavorativa” in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita’.

La lettera a) individua, dunque, “i diritti “del lavoratore con orario part-time, mentre la successiva lettera b) esamina ” i trattamenti “economici. Questi ultimi possono essere riproporzionati.

Il legislatore, in dichiarata attuazione del principio di non discriminazione, ha inteso distinguere fra quegli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettivita’ con la durata della prestazione lavorativa, istituti rispetto ai quali e’ stato ammesso il riproporzionamento del trattamento del lavoratore, (addirittura, sia pure con la mediazione delle parti collettive, in misura piu’ che proporzionale alla minore entita’ della prestazione in base all’ultima parte della lettera b), ed istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si e’ inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entita’ della durata della prestazione lavorativa.

In assenza di specifica disciplina, (ne’ la lettera a) ne’ la lettera b) menzionano i permessi in esame) l’interprete deve ricercare tra le possibili opzioni offerte dal dato normativo quella maggiormente aderente al rilievo degli interessi in gioco ed alla sottese esigenze di effettivita’ di tutela, in coerenza con le indicazioni comunitarie (cfr in tal senso Cass. citata).

Il precedente citato di questa Corte ha messo in luce che “il permesso mensile retribuito di cui alla L. n. 104 del 1992, articolo 33, comma 3, costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Come evidenziato da Corte cost. n. 213 del 2016, trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 42, comma 5, e’ basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravita’ prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarieta’ interpersonale ed intergenerazionale. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalita’ perseguita dalla L. n. 104 del 1992, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap” (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005). In questa prospettiva e’ innegabile che la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare. “…Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui e’ preposta la norma in questione – come gia’ affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 42, comma 5, – e’ quello di “assicurare in via prioritaria la continuita’ nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’eta’ e dalla condizione di figlio dell’assistito” (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007)” (Corte cost. n. 213 del 2016).

Si tratta, in definitiva, di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’articolo 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’ (articolo 2 Cost.)”.

Tenuto conto, pertanto, delle finalita’ dell’istituto disciplinato dalla L. n. 104 del 1992, articolo 33, come sopra evidenziate attinenti a diritti fondamentali dell’individuo, deve concludersi che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.

Accanto a tali considerazioni si possono, altresi’, richiamare gli ulteriori rilievi svolti nel precedente citato da questa Corte che, in fattispecie del tutto simile di part-time verticale con orario 8,30-14,30 per quattro giorni a settimana, ha escluso che la fruizione dei permessi in oggetto costituisca un irragionevole sacrificio per la parte datoriale.

Si e’ affermato, infatti, che “dal complesso delle fonti richiamate emerge la necessita’, comunque, di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche alla luce del principio di flessibilita’ concorrente con quello di non discriminazione, e della esigenza di promozione, su base volontaria, del lavoro a tempo parziale, dichiarato nell’Accordo quadro, alla base della Direttiva (v. in particolare clausola 1 lettera b) nella quale si evidenzia che scopo dell’Accordo e’ quello di “di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori.”)… Il criterio che puo’ ragionevolmente desumersi da tali indicazioni e’ quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettivita’ di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto”.

In applicazione di tale criterio, cosi’ come affermato nel precedente di questa Corte, tenuto conto della modalita’ dell’orario di lavoro osservato, la sentenza impugnata deve essere confermata.

La novita’ della questione trattata e l’assenza di precedenti all’epoca dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensa le spese del presente giudizio.

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