In tema di lavoro a tempo parziale verticale, nel regime di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, nel bilanciamento fra il diritto del lavoratore all’integrale fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, fondato sulla finalità socio-assistenziale dell’istituto e sul rilievo costituzionale degli interessi protetti, e quello del datore di lavoro a non vedere irragionevolmente sacrificate le sue contrapposte esigenze, il criterio per l’applicabilità del riproporzionamento ex art. 4, lett. b), del d.lgs. cit. va rinvenuto nell’articolazione dell’orario lavorativo, sicché la fruizione dei permessi va integralmente riconosciuta solo nel caso di prestazione resa su base settimanale per un numero di giorni superiore al cinquanta per cento di quello ordinario
Sentenza 20 febbraio 2018, n. 4069
Data udienza 3 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15155/2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS);
– intimati –
e sul ricorso successivo senza N.R.G.:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente successivo –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso successivo –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 99/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 13/12/2011 R.G.N. 141/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento che ha riconosciuto,nei confronti dell’Inps e di (OMISSIS), il diritto di (OMISSIS), dipendente di quest’ultima con orario part-time verticale dalle 8,30 alle 14,30 dal lunedi’ al giovedi’, ad usufruire di tre giorni al mese L. n. 104 del 1992, ex articolo 33, comma 3, ed a percepire la relativa indennita’ a carico dell’Inps.
La lavoratrice aveva lamentato davanti al Tribunale che il datore di lavoro aveva riproporzionato, in considerazione del part-time verticale da essa osservato, da tre a due il numero di giorni di permesso mensili spettanti,sebbene gia’ con precedente sentenza n 142/2007, passata in giudicato, il Tribunale di Trento avesse riconosciuto il suo diritto a fruire di tre giorni, con condanna di Poste al risarcimento del danno in relazione al periodo 2001-2009.
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