Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 18 novembre 2015, n. 23620

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7954/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

sul ricorso 21192/2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonche’ da:

ricorso successivo senza N.R.G.:

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

e contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

– avverso la sentenza n. 5600/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/10/2013 R.G.N. 5325/2012;

– avverso la sentenza n. 5639/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/07/2014 R.G.N. 2399/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Presidente e Relatore Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso n. 7954/2014; accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale per il ricorso n. 21192/2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 1 marzo 2010 al Tribunale di Benevento (OMISSIS) chiedeva la dichiarazione d’illegittimita’ del licenziamento intimatole dalla s.r.l. (OMISSIS) il 21 gennaio 2009 nonche’ l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, con le conseguenze patrimoniali.

La ricorrente esponeva che la datrice di lavoro, operante nel settore della sanita’ privata e convenzionata col Servizio sanitario nazionale, l’aveva assunta quale tecnico di laboratorio con contratto a termine, dichiarato nullo dal giudice e convertito in contratto a tempo indeterminato. Il licenziamento doveva ritenersi nullo per insussistenza delle ragioni inerenti all’attivita’ produttiva e consistenti in una crisi aziendale che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro, con affidamento delle mansioni ad altri lavoratori addetti al servizio di laboratorio di analisi e di radiologia.

3 Costituitasi la convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda con decisione del 7 marzo 2012, confermata con sentenza 8 ottobre 2013 n. 5600 dalla Corte d’appello di Napoli.

Questa riteneva che la necessita’ di sopprimere il posto di lavoro della (OMISSIS), quale giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi della Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 3, non era stata provata dalla datrice di lavoro e risultava percio’ un mero pretesto. Plausibilmente il Tribunale aveva rilevato la mancanza di prova della crisi aziendale, che anzi nel corso degli anni le prestazioni sanitarie rese dalla societa’ non erano variate per qualita’ e quantita’. I contratti di solidarieta’ stipulati con altri dipendenti dal 2008 al 2010 erano stati causati da “problemi di rimborso da parte della Regione” e non avevano comunque riguardato il laboratorio.

Tutto cio’ assorbiva, ad avviso della Corte d’appello, la questione della legittimita’ dell’attribuzione ad altro personale, con qualifica di biologo invece che di tecnico di laboratorio, delle stesse mansioni gia’ espletate dalla (OMISSIS).

Contro questa sentenza la s.r.l. (OMISSIS) ricorre per cassazione (r.g.n. 7954/14) mentre la (OMISSIS) resiste con controricorso.

Con altro ricorso, del 5 novembre 2012, al Tribunale di Benevento la medesima lavoratrice chiedeva la dichiarazione d’illegittimita’ di un nuovo licenziamento, intimatole dalla (OMISSIS) l’11 ottobre precedente per motivo discriminatorio o ritorsivo, nonche’ l’ordine di reintegrazione e la condanna al risarcimento del danno.

La convenuta eccepiva il giustificato motivo oggettivo, costituito dalla necessita’, imposta dalla Regione con atto del 16 aprile 2006, di assumere per il laboratorio di analisi un direttore laureato in biologia o in chimica, e conseguentemente dalla sopravvenuta inutilita’ delle mansioni affidate alla (OMISSIS). Essa eccepiva altresi’ la necessita’ di ridurre il personale a causa della diminuzione delle prestazioni sanitarie erogabili in regime di accreditamento.

Il Tribunale accoglieva la domanda con ordinanza del 3 maggio 2013, confermata con sentenza, e la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo con sentenza del 30 aprile 2014.

Questa argomentava in modo analogo a quello della precedente sentenza n. 5600 del 2013 per quanto concerneva l’assenza di prova circa lo stato di crisi aziendale nonche’ l’assorbimento della questione relativa all’attribuzione delle mansioni gia’ esercitate dalla (OMISSIS) ad altro personale piu’ qualificato.

Quanto al rimedio contro il licenziamento illegittimo, la Corte d’appello negava la tutela reintegratoria e, dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, condannava la (OMISSIS) a pagare ventiquattro mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Essa interpretava infatti l’espressione “(il giudice) puo’ applicare” la tutela reintegratoria del lavoratore illegittimamente licenziato – contenuta nella Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 7, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, per l’ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – in senso diverso dall’espressione “applica”, contenuto nella prima parte del medesimo comma: la prima espressione attribuiva al giudice un potere e la seconda un dovere.

Il potere doveva nel caso di specie essere esercitato in senso negativo, poiche’ la lavoratrice non aveva provato fatti dimostranti la gravita’ del torto, indubbiamente sussistente, della datrice di lavoro, ossia il “torto assoluto” giustificativo della tutela reale: ad es. il difficile reperimento di altra occupazione oppure la cattiva situazione patrimoniale e reddituale sua e della sua famiglia.

Anche contro questa sentenza la s.r.l. (OMISSIS) ricorre per cassazione (r.g.n. 21192/14) mentre altro ricorso propone la (OMISSIS). A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. La (OMISSIS) ha prodotto due memorie ed una memoria e’ stata prodotta dalla (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i procedimenti, relativi a controversie connesse per identita’ parziale di questioni (ricorsi nn. 7954 e 21192 del 2014) o ad impugnazioni proposte contro la medesima sentenza (ricorso n. 21192/14 e ricorso (OMISSIS)) vengono riuniti ai sensi dell’articolo 151 disp. att. c.p.c. e articolo 335 c.p.c..

La richiesta di rimessione della causa al Primo presidente per eventuale rimessione alle Sezioni unite, avanzata dalla societa’ (OMISSIS), e’ priva di motivazione e percio’ non puo’ essere accolta.

Gli “articoli (scilicet di stampa) specializzati del settore sanitario campano” non possono essere prodotti dalla (OMISSIS), stante il divieto dell’articolo 372 c.p.c., comma 1.

Col primo motivo del ricorso n. 7594/14, rivolto contro App. Napoli n. 5600 del 2013, la societa’ (OMISSIS) lamenta la violazione della Legge n. 600 del 1966, articolo 3, Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 30, comma 1, articolo 41 Cost., Legge n. 92 del 2012, articolo 1, comma 3. Essa sostiene l’erroneita’ dell’affermazione, resa dalla Corte d’appello, secondo cui il motivo oggettivo, giustificativo del licenziamento, puo’ essere dato solo dalla necessita’ di contrarre la produzione e di conseguenza di ridurre il numero dei lavoratori. Al contrario, il detto motivo puo’ essere dato dalla decisione imprenditoriale di riorganizzare la produzione attraverso la soppressione di figure in pianta organica, onde realizzare economie.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 112, 115, 434 e 437 c.p.c., per omesso esame di prove testimoniali relative all’attribuzione delle mansioni di tecnico di laboratorio, gia’ proprie della lavoratrice licenziata, a biologhe, capaci di espletare in laboratorio anche altre mansioni.

Col terzo motivo essa prospetta la violazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 3 e Legge n. 183 del 2010, articolo 30, comma 1, il quale vieta al giudice il sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.

Le medesime censure vengono ripetute dalla societa’ (OMISSIS) nel ricorso n. 21192/14, rivolto contro App. Napoli n. 5639 del 2014 e relativo al licenziamento intimato nel 2012. Quest’ultimo era stato preceduto da una nuova organizzazione del personale, con l’assunzione, nel 2012, di una laureata in biologia e di un’infermiera professionale. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto non rilevanti questi fatti e quindi non influenti le relative prove.

Tutti questi motivi di ricorso, da esaminare insieme perche’ connessi, sono fondati.

I fatti giustificativi, che fondano il potere imprenditoriale di intimare al lavoratore il licenziamento ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articolo 3, ossia le ragioni inerenti all’attivita’ produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sono stati variamente intesi dalla giurisprudenza di questa Corte.

Comune a tutti gli orientamenti e’ l’affermazione secondo cui il motivo addotto dall’imprenditore dev’essere oggettivamente verificabile ossia non pretestuoso, con onere della prova a carico dell’imprenditore stesso (Cass. 22 agosto 2007 n. 17887, 30 novembre 2010 n. 24235, 5 marzo 2015 n. 4460). Ferma la non sindacabilita’ delle decisioni imprenditoriali nel merito, confermata dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 30, comma 1, l’esercizio del potere organizzativo e’ tuttavia illegittimo per sviamento (il detournement della giurisprudenza amministrativa francese) quando il motivo addotto non risulti provato, cio’ che avviene per le situazioni potestativa di qualsiasi contenuto, pubblico o privato.

Nella maggior parte delle pronunce questa Corte ha posto a base del potere di licenziare la necessita’ di ristrutturazione aziendale e la conseguente soppressione del posto spettante al lavoratore poi licenziato (Cass. 2 ottobre 2006 n. 21282). E’ frequente la negazione della necessita’ di ristrutturare l’azienda (e quindi l’affermazione dell’illegittimita’ del licenziamento finalizzato, non ad evitare perdite economiche bensi’ a conseguire un maggior profitto (Cass. 24 febbraio 2012 n. 2874, 26 settembre 2011 n. 19616), anche se la negazione sembra talvolta tralatizia e non effettivamente verificata.

Altre volte appare sufficiente la ristrutturazione dell’assetto organizzativo, realizzato con la soppressione di uno o piu’ posti di lavoro, persegua l’imprenditore il fine di evitare perdite o di incrementare il profitto (Cass. 1 agosto 2013 n. 18416).

Questo collegio ritiene che il contratto di lavoro possa essere sciolto a causa di un’onerosita’ non prevista, alla stregua delle conoscenze ed esperienze di settore, nel momento della sua conclusione (articolo 1467 c.c.) e tale sopravvenienza ben puo’ consistere in una valutazione dell’imprenditore che, in base all’andamento economico dell’impresa rilevato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la possibilita’ di sostituire un personale meno qualificato con dipendenti maggiormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive. Ne’ l’esercizio di tale potere e’ sindacabile nel merito dal giudice, e cio’ tanto piu’ vale quando il legislatore, come indica la Legge n. 183 del 2010, articolo 30, invocato dalla ricorrente, inclina a tutelare piu’ intensamente la liberta’ organizzativa dell’impresa.

Al controllo giudiziale sfugge necessariamente anche il fine, di arricchimento o di non impoverimento, perseguito dall’imprenditore (anche nei casi in cui questo controllo sia tecnicamente possibile), considerato altresi’ che un aumento del profitto si traduce non, o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale ma principalmente in un incremento degli utili dell’impresa ossia in un beneficio per la comunita’ dei lavoratori.

A queste massime non si sono uniformate le sentenze qui impugnate, le quali, rilevata l’assenza di prova del calo produttivo, hanno erroneamente ritenuto superflua la verifica dell’attribuzione all’altra dipendente, biologa, delle mansioni prima affidate alla dipendente licenziata o comunque la redistribuzione delle mansioni tra il personale gia’ presente o neo-assunto.

Deve aggiungersi che al controllo giudiziale della reale operazione di riorganizzazione del personale e di redistribuzione delle mansioni puo’ non essere estranea, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la verifica delle difficolta’ economiche in reparti diversi da quello in cui opero’ la lavoratrice licenziata.

Cassate le sentenze impugnate, alla detta verifica procedera’ il giudice di rinvio con riferimento al primo licenziamento e, se questo verra’ ritenuto illegittimo, anche con riferimento al secondo.

Lo stesso giudice provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Il ricorso della (OMISSIS), concernente le conseguenze della dichiarazione d’illegittimita’ del secondo licenziamento, rimane assorbito.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi nn. 7954 e 21192/14 nonche’ il ricorso di (OMISSIS), accoglie i primi due e dichiara assorbito il terzo; cassa le sentenze impugnate in relazione ai ricorsi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 1.

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