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Avverso tale sentenza, l’Inps – in qualita’ di successore ex lege n.214/2011 dell’Inpdap – ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Resistono (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, articoli 3 e 38 nonche’ della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 9 censura, con un motivo, la sentenza impugnata per avere violato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3673 del 1997, secondo cui in tema di indennita’ di buonuscita dei pubblici dipendenti – attesa la inderogabilita’ della normativa previdenziale- l’autonomia individuale o collettiva non puo’ introdurre specifiche modificazioni; inoltre, secondo quanto previsto dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9 e dal successivo D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 in G.U. 15 maggio 2000 n. 111, le regole previste dalla L. n. 297 del 1982 in materia di trattamento di fine rapporto non possono trovare applicazione se non per coloro i quali hanno iniziato il proprio rapporto di lavoro successivamente al gennaio 2000.
2. Il motivo e’ fondato. Con riferimento alla inclusione, nella base di computo dell’indennita’ di buonuscita, dell’indennita’ di posizione, questa Corte di cassazione, invero, ha avuto modo di precisare in diverse occasioni (vd. Cass. 27836/2009, 709/2012; 24673/2016) che:
2.1 – il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, articolo 38, che e’ la disposizione fondamentale che regola l’indennita’ di buonuscita dei dipendenti statali, individua la base contributiva di calcolo dell’indennita’ di buonuscita e vi include in primo luogo lo stipendio, nonche’ specifiche indennita’ ed assegni previste da varie norme di legge (comma 1), prevedendo poi che concorrono altresi’ a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita’ previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (comma 2);
2.2- nel settore dell’impiego pubblico il riferimento allo “stipendio” evidenzia che nel calcolo e’ computabile solo la retribuzione base, o paga tabellare (oltre che presumibilmente il trattamento riferito all’anzianita’ acquisita, onde l’uso del termine “complessivo) ad esclusione pero’ di ogni altra indennita’ o emolumento ed infatti nel suddetto articolo 38 si annoverano “distintamente” nella medesima base contributiva lo “stipendio” e le altre indennita’ indicate tassativamente (indennita’ di funzione, assegno perequativo ecc), che quindi mai potrebbero considerarsi gia’ comprese nella locuzione “stipendio” (vd. Consiglio di Stato n. 121 del 3 aprile 1985 e nn. 1121 e 1120 del 24 luglio 1998);
2.3- il regime della indennita’ di buonuscita sopra illustrato non e’ mutato a seguito della privatizzazione del pubblico impiego,in quanto dalla L. n. 335 del 1995, articolo 2 e dalla successiva conferma derivante dal Decreto Legislativo n.29 del 1993, articolo 72, comma 3, ora trasfuso nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 2), si deduce che solo per i lavoratori assunti a partire dal 1 gennaio 1996 e’ previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicistica; per contro, in relazione ai lavoratori gia’ in servizio al 31.12.1995 (fra i quali vanno ricompresi gli ex dipendenti per cui e’ causa) e’ demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalita’ applicative della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto;
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