Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24454. Nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita non va considerata l’indennità di posizione

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2.4- attesa l’inderogabilita’ della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennita’ di buonuscita (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 14/2007), deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore del surricordato Decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, articolo 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale; quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non puo’ interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell’indennita’ di buonuscita;
2.5- in ogni caso, la stessa contrattazione collettiva include “la retribuzione di posizione” per cui e’ causa nel trattamento economico accessorio (articolo 47 CNL del 21.5.96) e nessuna disposizione, ne’ di quel contratto, ne’ di quelli successivi include la retribuzione di posizione ai fini del calcolo della indennita’ di buonuscita;
2.6- la regola per cui la indennita’ di anzianita’ viene calcolata su una base non onnicomprensiva, ossia limitata allo stipendio base, con esclusione di altre indennita’, conduce comunque ad un trattamento molto piu’ favorevole rispetto a quello relativo al TFR spettante ai i dipendenti privati, giacche’ i destinatari del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, articolo 38 citato, hanno il vantaggio di moltiplicare “l’ultimo stipendio” per il numero degli anni di servizio prestati, in luogo del sistema del TFR, che si compone della somma di accantonamenti annuali, che riproducono, non gia’ i piu’ alti compensi percepiti al termine della carriera, ma solo la quota di quelli ricevuti anno per anno.
3. Nel caso di specie, dunque, correttamente e’ stato escluso dall’Inpdap, dalla base di computo della indennita’ di buonuscita, l’importo dell’indennita’ di posizione.
4. Quanto, poi, alla inclusione dell’indennita’ di esclusivita’ nel computo dell’indennita’ di buonuscita, ribadito quanto sin qui esposto in ordine alla tassativita’ del contenuto del Decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973, articolo 38, deve darsi atto che la sentenza impugnata non ha approfondito in alcun modo, gia’ in termini storici e fattuali, se ed in che termini le ex dipendenti abbiano percepito nell’ultimo anno di servizio, persistendo il servizio presso struttura universitaria in convenzione sanitaria, l’indennita’ in questione, di talche’ essa possa in ipotesi entrare a far parte della base di computo dell’indennita’ di buonuscita, secondo le esclusive previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, articolo 38.
5. In particolare, deve ricordarsi che per la giurisprudenza amministrativa (vd. C.d.S. n. 442/2004) l’indennita’ prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 31 (c.d. indennita’ De Maria)- inizialmente considerata “non utile ai fini previdenziali e assistenziali”, non essendo compresa tra gli assegni e indennita’ tassativamente indicati al Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, articolo 38 e dunque non computabile ai fini dell’indennita’ di buonuscita- in seguito alla decisione della Corte Costituzionale 24 giugno 1981 n. 126, e’ stata considerata una componente del complessivo trattamento economico spettante al personale universitario quando svolga attivita’ assistenziale sanitaria e, come tale, utile ai fini assistenziali e previdenziali, in applicazione dell’articolo 38 Cost..
6. Questa Corte ha pure precisato che l’indennita’ di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dalla L. n. 200 del 1974, articolo 1 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Universita’, deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanita’, la quale puo’ essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo. (Cass. SS.UU. n. 9279/2016).
7. Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, poi, il Decreto Legislativo n. 502 del 1992, ha previsto uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro. A tal fine i CCNL dell’8 giugno 2000 hanno istituito un particolare emolumento denominato “indennita’ di esclusivita’”, che rappresenta un istituto di certo peculiare nell’ambito dell’impiego pubblico e viene definito come “elemento distinto della retribuzione”. Essa, e’ erogata per 13 mensilita’ ed e’ articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva.

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