Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24454. Nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita non va considerata l’indennità di posizione

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8. Peraltro, l’indennita’ di esclusivita’ si differenzia, quanto a natura ed effetti derivanti dalle previsioni contrattuali collettive successive, rispetto all’indennita’ di posizione e cio’ si apprezza gia’ in seno al Decreto Legislativo n. 517 del 1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita’). In particolare, (vd. C.d.S. n. 516/2011) puo’ affermarsi che: a) la previsione della indennita’ di esclusivita’ e’ contemplata in autonoma disposizione normativa rispetto a quella (Decreto Legislativo n. 517 del 1999, articolo 6) nell’ambito della quale soltanto opera la regola dell’alternativita’ tra nuovi trattamenti aggiuntivi dovuti al personale universitario docente e pregresso meccanismo perequativo; b) il Decreto Legislativo n. 517 del 1999, articolo 6, u.c. reca l’abrogazione delle disposizioni (tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 102) che prevedevano la equiparazione sul piano retributivo tra personale docente e personale del servizio sanitario nazionale; c) il Decreto Legislativo n. 517 del 1999, articolo 8, sia pur con riferimento alle Universita’ non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, prevede espressamente che l’articolo 5 (nel cui ambito precettivo si rinviene il disposto in ordine alla indennita’ di esclusivita’) trovi inderogabile applicazione, senza che sia possibile che in sede di protocollo d’intesa tra Regione ed Universita’ possa disapplicarsi la disposizione in ordine appunto alla erogazione della predetta indennita’ di esclusivita’.
9. E’, quindi, necessario ricostruire in fatto la concreta attribuzione di tale indennita’ di esclusivita’ a ciascuna delle contro ricorrenti alla luce delle descritte vicende normative e contrattuali collettive al fine di valutare il fondamento del relativo capo di domanda.
10. In definitiva, il ricorso va accolto con la cassazione della sentenza impugnata e, quanto alla pretesa delle ex dipendenti relativa alla inclusione nella base di calcolo dell’indennita’ di buonuscita dell’indennita’ di posizione puo’, senza bisogno di ulteriori accertamenti, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., essere disposto il rigetto.
11. Quanto al capo di domanda relativo alla inclusione nella base di calcolo della buonuscita dell’indennita’ di esclusivita’ deve disporsi il rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione affinche’ proceda agli accertamenti di cui ai superiori punti 4), 5) 6) e 7.
12.11 giudice del rinvio regolamentera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per la prosecuzione del giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

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