CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 16 settembre 2014, n. 19497

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4043-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/01/2011 r.g.n. 1203/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 agosto 2009, la (OMISSIS) s.r.l. impugnava la sentenza n. 447/08 del Tribunale di Lucca, che aveva cosi’ statuito: “dichiara l’inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 28.5.08 e per l’effetto condanna la societa’ convenuta a riassumere il ricorrente ed a corrispondergli tutte le retribuzioni dovute dal licenziamento alla data dell’effettiva riassunzione, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna il ricorrente a restituire alla societa’ convenuta le somme corrispostegli a titolo di indennita’ di mancato preavviso e TFR pari ad euro 4.878,11, oltre interessi dalla data del pagamento: condanna la convenuta al pagamento del 70% delle spese processuali …”.
Avanti al primo giudice (OMISSIS) esponeva di aver svolto, in qualita’ di dipendente della (OMISSIS) s.r.l. mansioni corrispondenti alla qualifica di “assistente di cantiere” presso taluni cantieri in Libia per otto ore giornaliere e per sei giorni settimanali dal 19.11.02 al 28.4.03. Riferiva poi, che in data 22.4.2003, la datrice gli aveva comunicato, con lettera raccomandata ricevuta il 28 aprile successivo, la decisione di “rescindere il contratto, pertanto il rapporto di lavoro tra lei e la (OMISSIS) s.r.l. deve considerarsi terminato il 31.3.2003”. Il licenziamento era stato impugnato con lettera raccomandata del 10.5.2003, nella quale il (OMISSIS) chiedeva alla datrice la specificazione dei motivi di recesso, senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta. Solo in data 1 luglio 2003, la societa’ convenuta restituiva il libretto di lavoro al ricorrente. La (OMISSIS) s.r.l.. nel costituirsi in giudizio, deduceva che il (OMISSIS), assunto con contratto estero, aveva svolto la propria attivita’ lavorativa presso il cantiere libico di (OMISSIS) dal 19.11.2002 fino al 31.3.2003, quando aveva chiesto di fare rientro in Italia.
Evidenziava la peculiarita’ della posizione giuridica del ricorrente con riferimento a quanto stabilito dal Comitato Generale Popolare Libico, con provvedimento n. 88/369, relativo all’impiego di mano d’opera straniera in Libia in caso di avvenuta cessazione del lavoro per qualsiasi ragione (obbligo di abbandono del territorio della Libia entro tre mesi ed intervallo di almeno tre anni prima della possibilita’ di ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione). La convenuta sottolineava, altresi’, che nell’anno 2002 il (OMISSIS) aveva risolto il precedente rapporto di lavoro in Libia con altra ditta italiana, per poi fare rientro il Libia il 19.11.2002 con un visto di affari, non idoneo a consentire l’espletamento di prestazioni di lavoro subordinato. Il ricorrente, inoltre, aveva omesso di richiedere la residenza in Libia, solo in presenza della quale poteva essere rilasciato un permesso di lavoro anche prima del decorso dei tre anni. Il (OMISSIS), nel corso dei circa quattro mesi di durata del rapporto di lavoro, aveva operato nel cantiere di (OMISSIS) solo in via provvisoria e grazie ai buoni rapporti intrattenuti dalla convenuta con i funzionari libici addetti ai competenti uffici: questi, nel marzo 2003, avevano fatto presente alla deducente che la situazione non era ulteriormente tollerabile e che, in difetto del visto di lavoro, il (OMISSIS) avrebbe dovuto cessare la sua attivita’ lavorativa. Il ricorrente, nonostante fosse stato informato della richiesta delle autorita’ libiche, si era rifiutato di richiedere la residenza in Libia ed aveva fatto rientro in Italia per fruire del periodo di ferie maturate: in tal modo il (OMISSIS), all’uopo debitamente informato, aveva reso di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, tanto che gli era stata comunicata, una volta rientrato in Italia, la decisione di risolvere il contratto.
Sosteneva la convenuta che la risoluzione del rapporto non era quindi imputabile ad una sua volonta’ di recedere dallo stesso, quanto, invece, dall’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione lavorativa. Riferiva la convenuta di aver corrisposto al ricorrente l’importo di euro 8.089,79, comprensivo di indennita’ di mancato preavviso, ferie non godute e t.f.r..
La (OMISSIS) eccepiva, quindi, l’infondatezza della domanda attrice e formulava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna del (OMISSIS) alla restituzione di detto importo. La causa, istruita con produzione di documenti e con l’espletamento di prova per testi, venne decisa dal Tribunale di Lucca nei termini indicati; in particolare ritenne il giudice: a) inefficace il licenziamento ai sensi della l. n. 604 del 1966, articolo 2, comma 2, – come sostituito dalla Legge n. 108 del 1990, articolo 2; b) esclusa la fondatezza dell’assunto della convenuta secondo cui non vi sarebbe stato alcun licenziamento, ma solo l’attivazione di una clausola risolutiva apposta al contratto di lavoro individuale: infatti, anche in tale caso la datrice avrebbe dovuto comunicare al proprio dipendente le ragioni per le quali intendeva recedere dal rapporto. In ogni caso dall’istruttoria espletata era emerso che il (OMISSIS) era rientrato in Italia non solo per fruire di un periodo di ferie, ma anche per richiedere il rinnovo del Visto business, con l’intenzione, quindi, di ritornare in Libia appena ottenuto il visto.
All’atto del licenziamento, quindi, secondo il Tribunale, non si era ancora verificata nessuna situazione di impossibilita’ oggettiva della prestazione, stante anche l’accertata tolleranza da parte delle autorita’ li biche di lavoratori in possesso del solo Visto business.
Neppure risultava provato il rifiuto del ricorrente di ottenere la residenza in Libia e neppure una richiesta in tal senso da parte della societa’ convenuta. Il primo giudice, poi, in relazione alla conseguenze dell’inefficace licenziamento, ritenendo non provato il requisito dimensionale dell’azienda che consentisse l’applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 affermava il diritto del (OMISSIS) alla riammissione al lavoro e l’obbligo per la datrice di lavoro di corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella di ripristino del rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. L’inefficacia del licenziamento ad interrompere il rapporto comportava, secondo il Tribunale, l’obbligo di restituzione da parte del lavoratore delle somme percepite a titolo di t.f.r. e di indennita’ di mancato preavviso, con interessi dal momento del pagamento sino al saldo.
La sentenza veniva impugnata dalla (OMISSIS). Resisteva il lavoratore.
La Corte d’appello di Firenze, disposta c.t.u. contabile, con sentenza del 25 gennaio 2011, respingeva il gravame, determinando l’indennita’ risarcitoria spettante al (OMISSIS) per l’inefficace licenziamento in complessivi euro 251.617,84, oltre interessi legali dal 1.11.00 al saldo, cui condannava la societa’. Per la cassazione propone ricorso la societa’, affidato a sette motivi.
Il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta di aver dedotto al giudice di appello che con la lettera del 22.4.03, la societa’ non intendeva licenziare il (OMISSIS), ma risolvere il contratto per il verificarsi della condizione risolutiva prevista dall’articolo 23 del contratto individuale (rilascio da parte delle autorita’ libiche del visto di ingresso e del permesso di lavoro). Che la Corte di merito non si era minimamente pronunciata in proposito.
Il motivo e’ infondato, posto che la Corte territoriale si e’ pronunciata sulla questione, escludendo che si fosse verificata tale condizione, sulla scorta, peraltro, dell’accertata circostanza che il (OMISSIS) si era recato in Italia, oltre che per godere delle ferie, anche per chiedere il visto business (per lavoro), ad avviso della Corte di merito, sulla base delle testimonianze escusse, sufficiente per il rientro in Libia.
2.- Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 1353 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.p., comma 1, nn. 3 e 5).
Lamenta che la sentenza impugnata non aveva valutato la questione della risoluzione del contratto per l’avverarsi della riferita circostanza di cui alla clausola risolutiva espressa.
Il motivo e’ infondato. Deve infatti considerarsi che la Corte territoriale ha congruamente valutato ed escluso la dedotta impossibilita’ sopravvenuta (o l’esistenza di una clausola risolutiva espressa) ed abbia comunque escluso il suo verificarsi, avendo il (OMISSIS) richiesto il rinnovo del visto business, che, secondo la Corte, sulla base delle testimonianze raccolte, risultava sufficiente per il ritorno in Libia. Del resto, in base all’articolo 23 del contratto di lavoro riprodotto in ricorso, risulta che “L’ottenimento del visto di ingresso e del permesso di lavoro sara’ curato, senza nessuna propria responsabilita’ diretta da parte della societa’ con l’obbligo del dipendente di porle a disposizione tutta la documentazione occorrente che gli sia chiesta allo scopo”. La prova dell’adempimento della societa’ e quella della mancata collaborazione del dipendente non e’ stata specificamente dedotta.
3. – Con il terzo motivo la societa’ denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
Lamenta che la Corte di merito ritenne erroneamente che la presenza in Libia di lavoratori privi degli indicati permessi (oltre che della desert pass) fosse tollerata dalle autorita’ libiche, erroneamente valutando le risultanze istruttorie sul punto.
Il motivo e’ inammissibile poiche’ chiede alla Corte un nuovo accertamento di fatto ed una riconsiderazione delle risultanze istruttorie precluse al giudice di legittimita’.
4. – Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata esaminato la questione, proposta in via subordinata dell’essersi nella specie comunque verificata una “sospensione necessaria” del rapporto di lavoro, con conseguente legittimita’ del licenziamento intimato il 26.10.07 per impossibilita’ sopravvenuta della prestazione lavorativa.
Il motivo e’ inammissibile, per le medesime considerazioni svolte sub) 1, ed inoltre per non avere la societa’ ricorrente chiarito in quale sede processuale ed in che modo tale questione sia stata sottoposta al giudice di appello, impedendo cosi’ a questa Corte di esaminare la censura.
5. – Con il quinto motivo la societa’ denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 2.
Lamenta che, pur avendo con lettera del 9.5.03 il (OMISSIS) impugnato il licenziamento chiedendo di conoscerne la motivazione, la sentenza impugnata non considero’ la tardivita’ (o la inammissibilita’) della richiesta dei motivi contenuta solo nella lettera di impugnazione del licenziamento.
Il motivo e’ in parte inammissibile e per il resto infondato.
Ed invero non risulta che la questione della contestualita’ della richiesta dei motivi; in uno con l’impugnazione del licenziamento, sia stata dedotta nel giudizio di merito, ove la societa’, secondo quanto leggesi nella sentenza impugnata, si limito’ a dedurre la tardivita’ della richiesta dei motivi, avvenuta il 14.5.03, mentre il licenziamento era del 28.4.03. Risulta tuttavia dalla medesima sentenza, che ha ritenuto la richiesta dei motivi tempestiva che tale richiesta avvenne con lettera del 10.5.03, ne’ la ricorrente produce il relativo atto, in contrasto coi principi di cui agli articoli 366 e 369 c.p.c..
6.- Con il sesto ed il settimo motivo la (OMISSIS) s.r.l. denuncia la violazione del combinato disposto dell’articolo 1217 c.c. (costituzione in mora negli obblighi di fare) e Legge n. 604 del 1966, articolo 2.
Lamenta che, anche a voler considerare il licenziamento in questione inefficace ex lege n. 604 del 1966, il lavoratore avrebbe avuto solo diritto al risarcimento del danno; che in ogni caso, data la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, questi non avrebbe avuto diritto ad alcuna retribuzione sino alla costituzione in mora accipiendi del datore di lavoro, non configurabile nella sola domanda di annullamento del licenziamento ovvero nella lettera di convocazione dinanzi alla Commissione provinciale del lavoro, e neppure diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute.
I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte inammissibili, non risultando devoluti al giudice d’appello – ne’ la ricorrente specifica in quale atto ed in qual modo le questioni lo fossero state- (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569). Per il resto deve osservarsi che in tema di risarcimento del danno subito dal dipendente a seguito di licenziamento inefficace (sia pur da determinarsi secondo le regole generali dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, v. Cass. n.l8844/10, Cass. n. 12079/03, Cass. n. 2392/03, Cass. n. 18194/02, Cass. sez. un. n. 508/99), la notifica del ricorso giudiziario (nella specie proceduto dalla richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione avente analogo contenuto e dalla sentenza impugnata accertato come regolarmente comunicato all’azienda) vale a costituire in mora il datore di lavoro ove il bene della vita richiesto sia identificabile nella prosecuzione del rapporto e nella corresponsione delle retribuzioni passate (Cass. n. 2460/11, Cass. n. 12333/09, Cass. n. 9988/08), come nella specie accertato dal Tribunale e, sia pure implicitamente, confermato dalla Corte di merito. Giova inoltre evidenziare che la somma oggetto di condanna venne quantificata da c.t.u..
contabile la cui relazione, giusta quanto affermato dalla sentenza impugnata (pag. 7), venne contestata dalla societa’ unicamente quanto al computo dell’indennita’ estero.
7.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Nulla per le spese essendo il (OMISSIS) rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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