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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 16 ottobre 2013, n. 23528

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 26 agosto 2008, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata in data 13 ottobre 2005 da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di T.C. per essersi rifiutato, il 12 e il 22 agosto 2005, di sostituire un collega assente nell’ambito della prestazione di lavoro di portalettere, svolta secondo il sistema cosiddetto “dell’area territoriale”.
Dopo aver ritenuto che non rientrava tra i diritti del lavoratore quello di essere sentito sul luogo di lavoro e durante l’orario d’obbligo, la Corte di merito ha affermato, in sintesi, che il rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore, attuato senza perdita della retribuzione, non era giustificato e non costituiva esercizio legittimo del diritto di sciopero, peraltro non indetto per il giorno 22 agosto 2005, configurando una responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente.
La sanzione disciplinare era poi proporzionata ai fatti contestati, posto che al lavoratore, per la stessa condotta, erano state inflitte analoghe sanzioni.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.C. sulla base di sei motivi. La società Poste ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore (tale disposizione è stata abrogata dall’art. 47, comma 1, lett. d), della legge 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009), il ricorrente, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2106, 1175, 1375 cod. civ., 7 L. 300/70, deduce di aver richiesto al datore di lavoro di essere sentito a sua discolpa unitamente al suo rappresentante sindacale presso la sede di lavoro e durante l’orario lavorativo, ma la sua audizione è stata disposta a oltre 100 Km. di distanza. Ciò ha comportato la violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 7 St. lav..
2. Con il secondo motivo, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente rileva che, pur avendo la Corte di merito dato atto che la convocazione del lavoratore, ai fini della sua audizione, non deve essere disposta in un luogo molto lontano, non facilmente raggiungibile, ha rigettato l’eccezione come sopra proposta incorrendo nel vizio denunziato.
3. Entrambi i predetti motivi, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.
In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, ai sensi della legge L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2, il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale. Ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere “sentito a difesa” nel termine previsto dallo stesso art. 7, comma 5, il datore di lavoro ha l’obbligo della sua audizione, senza che tale istanza – fuori dai casi in cui la richiesta appaia ambigua ed incerta – sia sindacabile dal datore di lavoro in ordine all’effettiva idoneità difensiva, rispondendo tale esito all’esigenza di consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e all’espressa previsione dell’impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa.
La valutazione della concreta condotta delle parti e in particolare l’accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivava.
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la convocazione del dipendente – il quale prestava servizio a Cremona – presso la direzione regionale risorse umane di Milano non fosse irragionevole, afflittiva o menomasse il diritto di difesa, considerato peraltro che presso tale direzione aveva sede l’organo preposto alla gestione dell’intero procedimento disciplinare e che la stessa dichiarazione a discolpa veniva ad essere “recepita senza intermediali dall’organismo preposto all’eventuale irrogazione della sanzione”.
Trattasi di motivazione priva di vizi logici e/o giuridici che si sottrae alle censure che le vengono mosse.
4. Con il terzo motivo, seguito dal relativo quesito di diritto, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la Corte di merito pronunziata sulla questione relativa all’accordo aziendale del 29 luglio 2004 che, secondo il ricorrente, contenendo una disciplina per certi versi deteriore rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro, costituita dall’obbligo per il portalettere di effettuare una prestazione aggiuntiva, non era vincolante per i lavoratori.
5. Il motivo non è fondato, avendo la Corte di merito affrontato tale questione (pag. 6 e segg.), pervenendo alla conclusione che “Del tutto legittima appare pertanto la determinazione della società di prolungare nel tempo il sistema originariamente introdotto premo accordo sindacale per il recapito della corrispondenza prima nella cosiddetta areola e poi, con l’accordo attualmente in vigore, nell’area territoriale”.
6. Con il quarto motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in relazione all’accordo collettivo del 29 luglio 2004.
Il motivo è concluso con il seguente quesito di diritto: “Secondo l’accordo 29.7.2004 tra OO.SS. del ceni e Poste Italiane ed in relazione all’orario di lavoro dei portalettere (6 ore giornaliere e 36 ore settimanali), pur esistendo la possibilità, in via sperimentale, di una modulazione di mezz’ora (in più e in meno) rispetto all’orario giornaliero, non vi è alcun rapporto tra questa previsione e la previsione dell’obbligo aggiuntivo di sostituzione di lavoratore assente nell’ambito dell’area territoriale di riferimento (con un limite mensile di 10 ore e giornaliero di 2 ore), rimanendo la prestazione del portalettere resa sempre ratione temporis secondo l’art. 28 del ccnl vigente”.
7. Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito del diritto.
8. Questa Corte ha più volte affermato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, in modo da ribaltare la decisione impugnata (Cass. 28 maggio 2009 n. 12649; Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Sez. Un. 30 settembre 2008 n. 24339).
Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.
Il quesito di diritto deve inoltre essere specifico e risolutivo del punto della controversia, dovendo escludersi che la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c. debba essere interpretata nel senso che il quesito e il momento di sintesi possano desumersi dalla formulazione del motivo, atteso che una siffatta interpretazione si risolverebbe nella abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 23 gennaio 2012 n. 910; Cass. Sez. Un. 5 febbraio 2008 n. 2658; Cass. Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258).
L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. 7 aprile 2009 n. 8463; Cass. Sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26020; Cass. Sez. un. 25 novembre 2008 n. 28054).
Nella fattispecie in esame, il quesito di diritto non risponde alla funzione cui è preposta la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti rilevanti, il modo in cui gli stessi sono stati decisi, la diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa soluzione.
Esso si palesa privo di riferibilità al caso concreto e di decisività tale da consentire di ben individuare le questioni affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza impugnata, nonché di precisare i termini della contestazione.
9. Con il quinto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all’accordo collettivo del 29 luglio 2004, nonché dell’art. 2697 cod. civ..
È formulato il seguente quesito di diritto: “Laddove un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero ed in ogni caso tale disposizione costituisce un elemento peggiorativo del contratto in punto regolamentazione del lavoro straordinario, con diritto del lavoratore dissenziente in una con la sua O.S., non firmataria dello stesso, a non ritenerlo vincolante”.
10. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, come osservato dalla sentenza impugnata, il rifiuto della prestazione lavorativa per il giorno 22 agosto 2005 è del tutto ingiustificato, atteso che in tale data l’organizzazione sindacale cui il ricorrente aderiva non aveva proclamato lo sciopero.
Ma anche in presenza di una astensione dal lavoro proclamata, come è avvenuto per il giorno 12 agosto 2005, il rifiuto di rendere uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere è illegittimo.
Questa Corte ha in proposito affermato, con orientamento costante, peraltro anche in due controversie nelle quali all’odierno ricorrente erano state inflitte sanzioni disciplinari per fatti analoghi a quelli in esame (cfr. Cass. 12979/11 e Cass. 20273/11), che in tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta (Cass. 548/11; Cass. 12977/11; Cass. 12978/11; Cass. 12979/11 e Cass. 20273/11 cit.).
In sostanza, si è al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. È il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo dalla giurisprudenza (v. Cass. 28 marzo 1986 n. 2214).
Alle medesime conclusioni, in precedenza, era pervenuta Cass. 25 novembre 2003, n. 17995, la quale, occupandosi di una situazione analoga, concernente il sistema di sostituzioni entro l’ambito della c.d. areola (antecedente dell’area territoriale nell’organizzazione delle Poste), ha affermato che il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente è “rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore” e “non costituisce esercizio del diritto di sciopero”, con la conseguenza che deve escludersi l’antisindacalità della scelta datoriale di applicare una sanzione disciplinare”.
Alla stregua dell’orientamento sopra esposto, cui questo Collegio ritiene di dare continuità, deve respingersi il motivo in esame.
11. Con il sesto motivo è denunziata violazione degli artt. 2106 e 2697 cod. civ..
Si osserva che la sanzione non è proporzionata all’entità dei fatti; che la recidiva non è stata contestata; che i provvedimenti disciplinari in precedenza adottati nei confronti del ricorrente sono non definitivi, essendo tutti sub iudice.
12. Il motivo è inammissibile non avendo il ricorrente formulato il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (v., al riguardo, le argomentazioni svolte sub n. 8).
13. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore di Poste Italiane S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge

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