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La massima

Nei confronti del socio lavoratore, ai fini della normativa antinfortunistica, il datore di lavoro, costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, resta comunque la cooperativa (ed i suoi responsabili), cui compete il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera. Ne consegue che,  ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40, comma secondo, c.p..

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV

 SENTENZA 23 settembre 2013, n. 39158

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 1 febbraio 2012 la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Gorizia in data 22 giugno 2009, appellata da P.V. , Zo.Pa. , G.A. , Z.E.P. , R.A. , S.M. . Questi erano stati tratti a giudizio, unitamente ad altri imputati, per rispondere del delitto p.e p. dagli artt. 113 e 589, II comma c.p. per aver, ai fini che qui rilevano, lo Z. quale institore e membro del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Fornaci Giuliana S.p.A., lo Zo. quale Presidente della cooperativa Alba S.c.ar.; il R. quale vice presidente della stessa cooperativa, la P. quale coordinatrice sempre della Alba s.c.ar., lo S. quale dipendente della Fornaci Giuliana s.p.,A., cagionato per colpa, negligenza e imprudenza e violazione delle norme antinfortunistiche segnatamente indicate nel capo di imputazione, la morte di B.D. che, seppure formalmente dipendente della cooperativa Alba, con mansioni di addetto alle pulizie, da effettuarsi secondo il contratto simulato presso lo stabilimento di … della Fornaci Guliana S.p.A., veniva in realtà impiegato, nella consapevolezza e con l’assenso dei vertici della cooperativa ALBA, nel ciclo produttivo dello stabilimento anzidetto con turni di otto ore, di cui l’ultimo 14,00/22,00 con l’effettiva mansione di controllare che pietre di eccessiva grandezza non finissero nel frantumatore BEDESCHI della terra/argilla e di rimuovere le pietre che eventualmente vi finissero dentro- turno nel corso del quale, entrato nel frantumatore mentre stazionava sui rulli frantumatori per rimuovere una pietra incastratasi tra gli stessi, per l’errato avviamento del macchinario da parte dell’addetto ai comandi ed il non funzionamento dei previsti presidi tecnici antinfortunistici, veniva attirato all’interno degli ingranaggi per le gambe che gli venivano strappate con conseguente schock emorragico e quindi il decesso.

2. Avverso tale decisione proponevano ricorso a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1 Z.E.P. , deducendo:

– la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con riguardo alla posizione di garanzia ascritta all’imputato ed ai principi in materia di delega di funzioni e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inefficacia della delega; la nullità della sentenza per violazione dell’art. 521 c.p.p. con riguardo al ritenuto omesso controllo sul delegato;

– la violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. con riguardo agli artt. 40 e 589 c.p. e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto nesso causale tra presunte omissioni ed evento;

– la violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. con riguardo agli artt. 40 e 41 c.p.p. e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa il ruolo di causa esclusiva sopravvenuta ascrivibile alla manomissione di fine corsa;

– la violazione dell’art. 606 lett. b) con riguardo agli artt. 133 e 62 bis c.p. e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

2.2 V..P. e Zo.Pa. deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 113, 589, 2 comma c.p. deducendo la unica responsabilità del datore di lavoro effettivo dell’infortunato;

2.3 S.M. deducendo parimenti con unico motivo la violazione dell’art. 606 lett. b) con riferimento agli artt. 113, 589, 2 comma c.p., in quanto integrati ai fini della colpa, dagli artt. 5 D.lgs. n. 626/1994 applicabile ratione temporis;

2.4 A..R. deducendo:

– la violazione dell’art. 606 lett. e) e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla posizione di garanzia rivestita dall’imputato ed il travisamento del fatto in ordine al ruolo rivestito in quanto i poteri che per statuto gli erano attribuiti erano esercitabili non pieno jure, ma solo in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Presidente Pa..Zo. ;

– la violazione dell’art. 606 lett. e) e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento del fatto in ordine ai modelli richiesta cliente (OMISSIS) ;

– la violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 113, 589, 2 comma c.p. in quanto integrati ai fini della colpa dagli artt. 1 e 2 della legge 23.10.1960 n. 1369 e 18, 22, 1 comma, 23, 5 comma del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276.

3. A..R. presentava motivi aggiunti deducendo:

– la violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene che ‘sia difficile ritenere che l’appellante, per la sua posizione ai vertici delle due cooperative fosse all’oscuro del fatto che i soci venivano impiegati dalle aziende con mansioni diverse da quelle compatibili con il contratto di somministrazione’ e che sia ‘del pari difficile credere che la P. , coordinatrice della cooperativa e quindi., subordinata rispetto a Zo. e R. , operasse a loro insaputa…’ mentre la documentazione è di segno assolutamente difforme;

– la violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione all’art. 2 comma 1 lett. b) D.lgs 626/1994 (pro tempore vigente – oggi art. 2 lett. b) D.lgs n. 81/2008 che definisce il ‘datore di lavoro’ ai fini della applicazione delle norme antinfortunistiche.

 Considerato in diritto

 4. L’infortunio è stato così ricostruito nella gravata sentenza: il B. era socio lavoratore della cooperativa ALBA Scarl, formalmente comandato per prestazioni di pulizia e servizi all’interno dello stabilimento di … della Fornaci Giuliane S.p.A. Al momento dell’infortunio stava effettuando un turno di lavoro con orario 14,00-22,00, sul macchinario denominato frantumatore B. ed, in particolare, aveva la specifica mansione di effettuare la cernita manuale di pietre e sassi dell’argilla trascinata sul nastro per evitare che le pietre di eccessiva grandezza finissero nel frantumatore e mandassero in blocco la linea di lavorazione. In tale contesto, infatti, era fisiologico che alcune pietre finissero fra i rulli del macchinario; di conseguenza l’addetto alla cernita aveva appunto il compito di rimuovere le pietre dall’interno dei rulli.

Il B. proprio allo scopo di rimuovere una pietra che si era incastrata, era entrato nel vano di alloggiamento dei rulli e vi era salito con i piedi; a quel punto il suo compagno di lavoro, G. , addetto alla cabina dei comandi, evidentemente ignaro della presenza del collega all’interno del macchinario, ne aveva disposto il riavvio e le gambe della vittima erano rimaste intrappolate dai rulli e maciullate, così determinando un imponente shock emorragico ed il conseguente decesso.

A seguito della ispezione venivano riscontrate, all’interno dello stabilimento in cui si era verificato l’infortunio mortale, numerosissime infrazioni alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, alcune delle quali causalmente legate all’infortunio. In particolare il dispositivo di sicurezza montato sulla portella di accesso al frantumatore, cioè un microinterruttore che avrebbe dovuto consentire il funzionamento della macchina soltanto a porta chiusa e determinare il suo arresto a porta ferma, era incompleto nella parte centrale e non funzionante e non vi era alcun dispositivo che consentisse di inviare dalla cabina comandi del macchinario, distante circa sedici metri e chiusa, un segnale acustico o luminoso di preavviso della rimessa in moto. Non era funzionante neppure il pulsante di emergenza. Il Tribunale riteneva che l’assenza o l’inefficienza di questi basilari presidi di sicurezza fosse stata determinante nella causazione dell’infortunio, unitamente alla condotta sicuramente colposa del G. , che ebbe a riavviare la macchina senza accertarsi che il collega di lavoro fosse uscito dal vano di alloggiamento dei rulli.

La gravata sentenza ha premesso che l’attenzione del primo giudice si era soffermata solo su alcuni addebiti specifici. Di contro il capo di imputazione era assai più vasto, ricomprendendo ulteriori violazioni della normativa antinfortunistica, quali l’aver adibito il B. a mansioni assolutamente incompatibili con quelle corrispondenti al contratto di lavoro per cui era stato formalmente assunto, l’aver omesso comunque di verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore relativamente alle effettive mansioni affidategli e di fornire allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, l’aver contravvenuto al disposto dell’art. 7 2 comma D.lgs.vo n. 626/1994 per aver omesso di cooperare per l’attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione dei rischi. Ha confermato la Corte territoriale che tuttavia, pur trattandosi dell’ultima di una serie di macroscopiche inefficienze dei sistemi di protezione dei lavoratori, la causa più eclatante dell’infortunio poteva essere ravvisata nel mancato funzionamento del dispositivo di fine corsa che impediva l’avvio del macchinario con il portellone aperto. Ha comunque rimarcato come l’esecuzione in sicurezza di un’operazione ad altissimo rischio, quale quella di entrare in un macchinario per effettuare operazioni di pulizia non poteva dipendere sic et simpliciter dalla presenza del microinterruttore, ma doveva essere garantita da una pluralità di ulteriori presidi e come il B. non avendo ricevuto appunto alcuna formazione circa l’impiego della macchina aveva certamente sottovalutato il rischio insito nell’operazione di pulizia dei rulli. Esaminando poi le posizioni di garanzia dei singoli imputati e ritenutele per tutte esistenti, la Corte di merito è pervenuta alla conferma della sentenza impugnata.

5. I ricorsi sono infondati. Quanto al ricorso dello Z. osserva la Corte : il ricorrente sostiene in primo luogo, reiterando quanto aveva già formato oggetto di un motivo di appello, la insussistenza di una posizione di garanzia in capo ad esso ricorrente, il quale avrebbe conferito una valida delega, i n materia di sicurezza, ai direttori di stabilimento C. ed O. , che hanno definito con patteggiamento la propria posizione processuale. Secondo il ricorrente a fronte dei puntuali rilievi formulati in sede di gravame, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare a pagina sei della gravata sentenza che: ‘Già il Tribunale ha osservato come l’esistenza della delega non rilasciata in forma scritta, non sia stata sufficientemente provata e come risulti per contro una concreta ingerenza da parte dello Z. nella gestione dell’unità produttiva’, così privando però, non solo l’appellante di una doverosa risposta, ma in senso assoluto, impedendo al lettore di conoscere gli elementi a sostegno di simili affermazioni.

In realtà la Corte territoriale ha posto altresì in rilievo – cfr. pagina sette della gravata sentenza – (con ciò compiutamente rispondendo ai motivi di gravame) come anche in caso di delega compete al datore di lavoro un’attenta vigilanza ed un controllo sul corretto adempimento delle mansioni delegate, come non sia emerso che il C. e l’O. ammesso e non concesso che fossero validamente delegati a seguire il problema della sicurezza, dovessero riferire periodicamente al datore di lavoro, né che costui li chiamasse a rispondere delle iniziative prese; come l’asserita inconsapevolezza da parte di Z. del fatto che B. fosse impiegato all’interno del normale ciclo produttivo, è smentita dalle chiare affermazioni di C. , che, peraltro non è sospetto di aver voluto aggravare la posizione del proprio dominus; ed ancora come facesse carico comunque al datore di lavoro l’elaborazione di un documento di valutazione in cui venissero adeguatamente considerati i rischi specifici, elaborate le procedure per il contenimento dei medesimi (fra cui per esempio la comunicazione fra addetti ad uno stesso macchinario in posizione di non reciproca visibilità), poste le direttive in materia di formazione ed affrontata la problematica dell’impiego dei lavoratori assunti da cooperative esterne.

6. Quanto alla denunciata violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata (la violazione del dovere di vigilanza sul delegato non sarebbe stata originariamente contestata nel capo di imputazione), per pacifica giurisprudenza lo stesso è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione,sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che lo Z. si sia trovato a rispondere della sua condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le sue scelte difensive.

Invero, le norme richiamate la cui inosservanza è stata ritualmente contestata (e lo stesso capo di imputazione), operano riferimento agli obblighi di garantire la sicurezza dei lavoratori. Non è quindi dubitabile, che il richiamo operato, in via generale a tali obblighi, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda qui non sindacabile, non si pone in posizione di sostanziale difformità rispetto alla normativa di prevenzione de qua a fondamento della ritenuta colpa specifica.

Del resto, decisivamente, per smentire la fondatezza della censura, va ricordato (con affermazioni di principio qui pertinenti) che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa.

Analogamente, non sussiste la violazione dell’anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell’imputato per un’ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall’indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (Sez. 4, 16 settembre 2008, Tomietto).

Tanto premesso va ulteriormente osservato che per attribuire ad una condotta omissiva umana una efficacia causale, è necessario che l’agente abbia in capo a sé la c.d. ‘posizione di garanzia’ e che cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire (art. 40 c.p., comma 2: ‘Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’). La ratio della disposizione va ricercata nell’intenzione dell’ordinamento di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti, diversi dall’interessato, l’obbligo di evitarne la lesione e ciò perché il titolare non ha il completo dominio delle situazioni che potrebbero metterne a rischio l’integrità. In sintesi, perché nasca una posizione di garanzia, è necessario che: vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica (anche negoziale) abbia la finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno ‘preso in carico’. Invero, i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. Il che non significa che dei poteri impeditivi debba essere direttamente fornito il garante, è sufficiente che gli siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso venga cagionato, per la operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica. Nel caso di specie, non può porsi in dubbio che lo Z. , per il ruolo rivestito, avesse la posizione di garanzia (datore di lavoro-committente) che gli imponesse di adottare, o controllare che fossero adottate, le cautele omesse e che hanno determinato l’evento. In un caso analogo questa Corte di legittimità ha statuito che ‘In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia dell’amministratore delegato di una società, in quanto datore di lavoro, è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l’inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di Spesa’ (Sez. 3 sent. 29229 del 3-8- 2005 (ud. 19-4-2005) rv. 232307). Sul punto la difesa dell’imputato ha rilevato – come già ricordato – che tali poteri erano stati trasferiti ad altri soggetti, i quali avevano una tale autonomia da poter stipulare i contratti di lavoro. Ma la attribuzione di tali poteri non ha determinato la assunzione da parte di tali soggetti della qualità di datore di lavoro, né in capo ad essi sono stati trasferiti i relativi obblighi di sicurezza. A tal fine, infatti sarebbe stato necessario conferirgli una specifica ‘delega’ che nel caso di specie, come rilevato dai giudici di merito, non risulta provata. In tema questa Corte di legittimità, già prima della codificazione prevista nel D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 16 e 17, ha statuito che sebbene ‘in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4 sent. 38425 dei 22-11-2006 (ud. 19-6-2006) rv. 235184). Nel caso in questione, come rilevato dalla Corte distrettuale, nessuna inequivoca delega di funzioni antinfortunistiche risulta essere stata affidata; né tale delega risulta essere stata conferita di fatto, non avendolo l’imputato efficacemente documentato (cfr. Cass. Sez. 4 sent. 37470 del 2-10-2003 (ud. 9-7-2003) rv. 226228). Ne consegue da quanto detto, che Z. , quale datore di lavoro, aveva intatta la sua posizione di garanzia al momento dei fatti, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 7.

Con il secondo ed il terzo motivo di gravame lo Z. contesta la ritenuta sussistenza del nesso causale fra la condotta addebitatagli e l’evento, essendo emersa la volontaria manomissione di un presidio di sicurezza (il fine corsa che, se in funzione, avrebbe impedito il riavvio della macchina) la cui presenza avrebbe, quindi, sicuramente scongiurato l’evento. Come ricordato dallo stesso ricorrente, la Corte d’appello di Trieste si è soffermata su tale aspetto, evidenziando – come sopra ricordato – le plurime violazioni riscontrate (e debitamente contestate nel capo di imputazione) ed il loro rapporto con il verificarsi dell’evento. La mancanza del fine corsa-anche a voler considerare pacifica l’intervenuta manomissione- non poteva rivestire quindi il ruolo di causa esclusiva sopravvenuta. Tale logica impostazione vale a contrastare le censure proposte dallo Z. che, in primo luogo per la rivestita posizione di garanzia era tenuto a sorvegliare circa le attività che si svolgevano presso il luogo di lavoro, quali quelle avvenute in occasione dell’incidente. È da considerare, inoltre, che le omissioni relative alle dotazioni di sicurezza attengono a manchevolezze attinenti a presidi da attuare in epoca precedente al giorno dell’infortunio e, quindi, rientranti nella sfera di controllo di quest’ultimo. D’altra parte la Corte territoriale ha posto altresì in evidenza le macroscopiche omissioni degli obblighi concernenti l’informazione e la formazione del personale In presenza della descritta situazione la responsabilità dell’evento non può essere ascritta esclusivamente alla manomissione del fine corsa, ma anche alle macroscopiche pregresse violazioni relative alla sicurezza. Le argomentazioni svolte consentono di escludere la sussistenza del dedotto vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Quanto alle censure relative al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, anche in tal caso le censure sono infondate. Il giudice di merito, per negare la prevalenza delle attenuanti generiche e determinare la pena ha valutato la gravità del fatto, nonché i preminenti profili di colpa e la personalità dell’imputato.

Va ricordato che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata ha stabilito che le statuizioni relative alla pena ed al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nella ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto’ (cfr. Cass. 1, 15542/01, Pelini). Nel caso di specie, il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole della prevalenza delle attenuanti. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della prevalenza, che le censure proposte non valgono a scalfire.

7. V..P. e Zo.Pa. sostengono non essere titolari di alcuna posizione di garanzia e di non aver alcun potere decisionale all’interno della cooperativa. L’infondatezza di tale assunto è stata sottolineata con adeguata e congrua motivazione che si sottrae quindi ad ogni censura dalla gravata sentenza che ha a riguardo posto in rilievo come fosse stata proprio la P. ad individuare il B. quale la persona adatta ad essere inserita – contrariamente alle previsioni contrattuali relative a sole operazioni di pulizia – nel ciclo produttivo della Fornaci Giuliane e a raccogliere le lamentele del M. , destinato a sostituire il B. (pag. 9 della gravata sentenza) e quanto al Zo. come lo stesso rappresentasse il vertice della cooperativa Alba e come abbia sottoscritto un modulo da cui risultava con chiarezza il numero delle ore lavorate incompatibile con la sola attività di pulizia. La gravata sentenza ha inoltre sottolineato (p. 10) come lo Zo. ebbe a sollecitare successivamente all’infortunio il M. a tacere sulla reale attività da lui svolta e tale condotta oltre a lumeggiare in termini assai negativi la personalità dell’appellante, implica la consapevolezza, da parte sua, della irregolarità della posizione lavorativa della vittima e della prassi seguita nei rapporti fra la cooperativa da lui diretta e la Fornaci Giuliane (pag. 104 dep. M. ).

Quanto alla censura secondo cui, essendo stato posto in essere un contratto di somministrazione simulato, gli obblighi di sicurezza gravavano esclusivamente sul datore di lavoro, alle cui dirette dipendenze doveva ritenersi assunto il B. , è sufficiente ribadire che come già osservato nella gravata sentenza non vadano confusi i piani della responsabilità per le obbligazioni di natura retributiva, assicurativa e previdenziale e le relative sanzioni, poste a tutela dei lavoratori, con quelli attinenti alla sfera della sicurezza sul lavoro. Nei confronti del socio lavoratore, invero, ai fini della normativa antinfortunistica, il datore di lavoro costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, resta comunque la cooperativa (ed i suoi responsabili), cui compete il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera. Con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40, comma secondo, c.p..

Va poi da ultimo ricordato a questo riguardo come, in ogni caso, in tema di infortuni sul lavoro, l’accertamento della qualità di destinatario delle norme antinfortunistiche va condotto con riferimento alle mansioni in concreto svolte e alla specifica sfera di responsabilità attribuita (Cass. n. 47173/07); e dunque, prescindendo dalla riconducibilità al soggetto di una veste istituzionale all’interno dell’impresa, tale qualità non può non essergli riconosciuta allorché egli si comporti, di fatto, come se l’avesse, impartendo disposizioni nell’esecuzione di quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto di norme prevenzionali (Cass. n. 43343/02).

8. Parimenti lo S. , rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la prevenzione, sostanzialmente contesta la posizione di garanzia attribuitagli dalle sentenze di merito.

Osserva la Corte: il RSPP, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (v. in tal senso Sez. 4, 21 dicembre 2010, Di Mascio, rv. 249626,ed i riferimenti in essa contenuti). Il RSPP, quindi, è chiamato a rispondere qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione 4, 15 luglio 2010, Scagliarini). Ciò perché, in tale evenienza, l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell’art. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell’evento dannoso derivatone.

Nel caso di specie è emerso che il mancato funzionamento del microinterruttore era stato segnalato allo S. il giorno precedente all’infortunio mortale con il conseguente obbligo per il rappresentante dei lavoratori di segnalarlo e di ottenerne l’urgente ripristino, trattandosi del principale presidio antinfortunistico, diretto ad eliminare il rischio di schiacciamento all’interno del macchinario. Va peraltro ricordato che la posizione di garanzia del RSPP si estrinseca anche in poteri impeditivi, quali quello di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.

9. A..R. , vicepresidente della cooperativa ALBA, sostiene sia nel ricorso, sia nei motivi aggiunti, che i giudici di merito sarebbero pervenuti all’affermazione della sua penale responsabilità sull’erroneo presupposto che egli avrebbe avuto un ruolo di comando nell’ambito della cooperativa. In realtà – sostiene il ricorrente – dai documenti presi in considerazione dalla Corte territoriale si evincerebbe unicamente che egli avrebbe utilizzato l’impiego del B. per meri lavori di pulizia e che la gravata sentenza si sarebbe limitata sul punto ad affermazioni generiche e presuntive.

Va a riguardo in primo luogo osservato che – come da costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615), le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora – come avvenuto nel caso di specie – i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. Nella specie la sentenza di primo grado si è diffusa ampiamente sulle risultanze documentali che hanno permesso di accertare che abitualmente il B. era inserito nel ciclo produttivo della Fornaci Giuliane. Da dette risultanze emerge poi (con riferimento allo specifici motivo di gravame concernente il ruolo rivestito dal R. all’interno della cooperativa) che questi aveva svolto in concreto (da ciò derivando la assunzione della relativa posizione di garanzia) il ruolo vicario statutariamente riconosciutogli in caso di assenza o di impedimento del presidente Zo. .

Quanto alle ulteriori censure si rimanda in primo luogo a quanto osservato in merito ai ricorsi della P. e dello Zo. , mentre con riferimento al lo specifico motivo di gravame in ordine all’innesco di una serie causale autonoma determinata dall’intervento di un soggetto terzo (colui che aveva manomesso il microinterruttore) si rinvia a quanto in proposito osservato per lo Z. .

9. Per quanto detto i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

 P.Q.M.

 rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


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