Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 novembre 2017, n. 27225. Le società a capitale misto che esercitano attività industriali sono tenute a pagare i contributi previdenziali previsto per la cassa integrazione guadagni e la mobilità

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19. Questa Corte di legittimita’, quanto all’accertamento delle condizioni di stabilita’ ad opera del Ministero competente su domanda del datore di lavoro e con decorrenza dalla data di tale domanda, ha affermato (cfr. tra le tante Cass. 8.10.2014 n. 27428) che poiche’ le clausole contrattuali collettive di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune non rientrano tra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilita’ d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per se’ condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilita’ da parte dell’Autorita’ amministrativa competente (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. nn. 18455, 28022 e 20139 del 2014 e n. 24524 del 2013).
20. Su tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte, anche attraverso i precedenti invocati dalla ricorrente e precisamente Cass. nn. 11487, 11488 ed 11489 del 3 giugno 2015 (riguardanti altre societa’ del gruppo (OMISSIS) s.p.a.), ha proceduto alla verifica di legittimita’ del giudizio di disapplicazione condotto dai giudici di merito; nel caso delle societa’ del gruppo (OMISSIS) s.p.a oggetto delle sentenze invocate dalla ricorrente, in particolare, ha valutato negativamente la disapplicazione del decreto ministeriale di riconoscimento della stabilita’ ai fini dell’esonero dal pagamento della contribuzione relativa all’assicurazione contro la disoccupazione ed a tal fine, con articolata motivazione in punto di nozione di “scarso rendimento”, ha condiviso la valutazione dell’organo amministrativo relative alla presenza dei requisiti di tassativa predeterminazione dell’ipotesi di licenziamento nelle previsioni dell’articolo 51, lettera f) del c.c.n.l. gas acqua del 17.11.1995, richiamato nel protocollo d’intesa in data 11.3.2003 allegato al c.c.n.l. Federgasacqua del 2002, nonche’ nella nota a verbale allegata al contratto collettivo Federambiente del 22.5.2003 articolo 66 che elenca una serie di ipotesi tipiche di risoluzione del rapporto (raggiunti limiti di eta’, morte, dimissioni, esonero per superamento del periodo di comporto, per comprovata incapacita’ lavorativa e per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 65).
21. Ritiene questa Corte di cassazione che le questioni sottese alla formulazione del motivo impongano l’approfondimento della natura dell’attivita’ amministrativa di cui si discute, al cui esito sara’ possibile valutare se ricorrano effettivamente i presupposti per l’eventuale disapplicazione ai sensi dell’articolo 5 all.to E della L. n. 2284 del 1865.
22. In particolare, deve ricordarsi che la dottrina tradizionale ha individuato nella categoria delle certificazioni in senso improprio tutti quegli atti che non fanno riferimento ad alcuna certezza legale, ma esprimono il risultato di una attivita’ di accertamento compiuta, prima della loro emanazione, da pubbliche autorita’ o da altri soggetti equiparati. Tali atti si risolvono in dichiarazioni di scienza che seppure autorevoli non potranno mai produrre una certezza legale. Cosi’ si fa l’esempio dei certificati medici, delle certificazioni tecniche, che sono atti di qualificazione di fatti, pure importante e rilevanti, ma destinati a far pur sempre fede solo fino a prova contraria.
23. Nel caso di specie, dunque, va riconosciuto che al Ministero competente la legge ha affidato un’ attivita’ meramente ricognitiva dei dati emergenti dalla contrattazione collettiva, al fine di esprimere una informazione sulla sussistenza della garanzia della stabilita’ destinata a facilitare il rapporto previdenziale ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo.
24. In alcun modo, dunque, vengono in rilievo quegli aspetti, consistenti nell’esercizio di discrezionalita’ amministrativa anche meramente tecnica, che possano accomunare tale attivita’ alla tipica attivita’ amministrativa che puo’ condurre alla disapplicazione dell’atto che ne e’ espressione (vd. tra le piu’ recenti Cass. n. 287/2017; SS.UU. 2244/2015).
25. Da tale premessa scaturisce che laddove – come nel caso di specie-l’attivita’ di ricognizione sia contestata dal creditore dell’obbligazione contributiva, specie in sede giudiziaria, la cognizione del giudice ordinario sia piena e spetti interamente al datore di lavoro provare la sussistenza dei presupposti eccettuativi dell’obbligo contributivo stesso (vd. Cass. n. 16351/2007; 13011/2017).
26. Ulteriore corollario della natura meramente certificativa del decreto ministeriale in parola e’ che, per converso, non puo’ ritenersi necessaria la presentazione della domanda all’autorita’ amministrativa per ottenere l’accertamento giudiziale del diritto all’esonero in presenza della descritta stabilita’.
27. In definitiva, posto che la nozione di stabilita’ di impiego delineata nei punti precedenti richiede la presenza indefettibile di ragioni specifiche di risoluzione del rapporto tassativamente stabilite a priori con criteri restrittivi pure in relazione alla possibilita’ di essere soggetti a procedura di riduzione collettiva del personale, rilevato che tale condizione esonerativa non e’ stata neanche allegata dalla ricorrente e che la certificazione rilasciata dal Ministero nulla esprime sul punto, e’ evidente che la pretesa di fruire dell’esonero e’ del tutto priva di fondamento e che il motivo ad essa riferito vada rigettato, seppure modificando la motivazione resa dalla Corte d’appello di Bologna.
23. Pertanto, respinto il secondo motivo ed accolto il primo, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione al fine di proseguire il giudizio relativo alla restituzione della contribuzione di malattia versata ma non dovuta. Il giudice del rinvio regolera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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