Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 16 marzo 2016, n. 5226
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9836-2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
sul ricorso 9933-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 121/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/04/2010 r.g.n. 179/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine accoglimento del ricorso del (OMISSIS), rigetto ricorso I.N.P.S..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 6 ottobre 2004, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS), volta od ottenere la declaratoria della legittima percezione delle somme (Euro 6.523,72) erogategli per l.s.u., nel periodo 27.5.1999 – 31.8.2000, che l’INPS aveva invece richiesto in restituzione per avere nel contempo svolto attivita’ di lavoro subordinato, a tempo indeterminato part time, presso il Comune di Bologna.
Il giudice di prime cure ritenne che la disposizione normativa che prevede l’erogazione dell’assegno per il titolo suddetto (Decreto Legislativo n. 468 del 1997, articolo 8, comma 3) non ha incluso la fattispecie contrattuale in esame tra quelle cumulabili, in base alla sottesa ratio che tale erogazione deve essere ricondotta solo a condizioni di precarieta’, di disoccupazione prolungata, e tale non essendo lo stato di colui che svolge lavoro a tempo indeterminato, ancorche’ part time.
Impugnava la decisione il (OMISSIS); resisteva l’INPS, che proponeva altresi’ appello incidentale per la restituzione della somma a suo tempo riscossa dal (OMISSIS), giusta quanto richiesto in primo grado e non esaminato dal Tribunale.
Con sentenza depositata il 12.4.2010, la Corte d’appello di Bologna, accoglieva l’appello incidentale e condannava il (OMISSIS) a restituire all’INPS la somma di euro 6.623,72.
Per la cassazione di tale sentenza propongono distinti ricorsi l’INPS ed il (OMISSIS), affidati rispettivamente ad unico e due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve pregiudizialmente disporsi la riunione dei due ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 codice procedura civile), dovendosi peraltro qualificare il ricorso dell’INPS, in quanto successivo a quello proposto dal (OMISSIS), quale ricorso incidentale. Esaminando dunque dapprima il ricorso principale di osserva.
1.-Con il primo motivo il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 468 del 1997, articolo 8, commi 4 e 5, lamentando che seppure tale normativa non prevedeva la cumulabilita’ del compenso per l.s.u. con un rapporto di lavoro part time (nella specie inferiore a 20 ore settimanali) a tempo indeterminato, neppure lo escludeva esplicitamente, e che nel senso della cumulabilita’, specie ove il lavoro part time non interferiva con lo svolgimento del l.s.u., militava la ratio della disposizione in esame.
2.-Con secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata non considero’ che il compenso per l.s.u. era comunque dovuto per avere effettivamente prestato il (OMISSIS) tale attivita’, anche in base al principio contenuto nell’articolo 2126 codice civile.
3.- Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato.
Deve infatti considerarsi, come recentemente affermato da Cass. n. 9205/2012, tenuto conto del complesso iter ermeneutico che si e’ registrato sulla questione, anche attraverso l’analisi della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 468 del 1997 alla luce della normativa successiva, che non vi e’ incompatibilita’ tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attivita’ di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalita’ che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, che limitando la possibilita’ di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto”, diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attivita’ lavorative compatibili (essenzialmente dal punto di vista dell’orario di lavoro) con l’espletamento di l.s.u. (cfr. gia’ Cass. 19 aprile 2007, n. 9344; Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688).
La sentenza impugnata deve dunque cassarsi alla luce del principio di diritto esposto, risultando la seconda censura – cosi’ come il ricorso incidentale, con cui l’INPS si duole della mancata condanna del (OMISSIS) al pagamento degli interessi legali- assorbiti, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, e segnatamente circa la compatibilita’ con il l.s.u. svolto presso il Ministero dell’Economia e Finanze, del regime orario del lavoro svolto dal (OMISSIS) con lavoro a tempo parziale (con orario pari a 18 ore settimanali) presso il Comune di Bologna.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dal (OMISSIS) e dichiara assorbito il secondo ed il ricorso incidentale proposto dall’INPS. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
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