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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

sentenza 16 gennaio 2014, n. 798

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21610-2012 proposto da:

***** GROUP ITALY S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI N 11 3^ PIANO INT 301, presso lo studio dell’avvocato CARDILLO ORESTE & ASSOCIATI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMUCCI CORRADO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.W. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo studio dell’avvocato BARBETTI FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4042/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/07/2012 r.g.n. 4491/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato CARDILLO ORESTE;

udito l’Avvocato TAGLIAFERRI DAVIDE per delega BARBETTI FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

B.W., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Progetto For srl nel periodo 29.4.1988 – 30.6.1996); dal 1.7.1996 per la Ing. ***** Costruzioni spa (che dal 14.10.1996 aveva mutato denominazione in Pontistrade srl);

dall’1.7.1996 al 7.11.2005 alle dipendenze della Pontistrade (in data 26.9.2006 incorporata – per effetto di fusione – nella ***** Group Italy spa), con inquadramento nel livello 7^ del CCNL di categoria, per quanto ancora qui di rilievo impugnò il licenziamento intimatogli per asserito giustificato motivo oggettivo.

Il primo Giudice rigettò l’impugnativa del licenziamento, ritenendo provata la contrazione dell’attività lavorativa e l’insussistenza di un gruppo societario, con conseguente impossibilità di reimpiego del lavoratore.

Con sentenza del 12.6 – 16.7.2012, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame svolto dal B., dichiarò l’illegittimità del licenziamento, applicando la tutela reale.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, sempre per ciò che ancora qui rileva, osservò quanto segue:

– per potere ritenere giustificato il licenziamento per soppressione del posto di lavoro occorre accertare anche l’impossibilità di reperire altra idonea collocazione nell’ambito della stessa azienda, con onere al riguardo del datore di lavoro;

– nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto la reintegra in azienda, avendo concretamente svolto la propria attività lavorativa non solo alle dipendenze della Pontistrade spa, ma anche delle numerose altre società facenti parte del gruppo *****, assumendo che le varie società, cioè la Progetto For srl, la Ing. ***** Costruzioni spa, la Pontistrade spa, facevano parte di un gruppo societario a capo del quale vi era la ***** Group Italy spa, composto altresì dalla Sealdaci srl, dalla Dipiùdi Ambiente spa, dalla Vitesse srl in liquidazione e dalla Cosgreen srl in liquidazione;

– come emerso all’esito della istruttoria espletata, il ruolo svolto dal B. all’interno del gruppo richiedeva una sua costante partecipazione alla vita societaria di ciascuna delle aziende che ne facevano parte;

– tutte le società del gruppo erano accomunate dal fatto che avevano la propria sede amministrativa ad (OMISSIS), e la sede legale a (OMISSIS);

– i numeri telefonici comuni e l’indirizzo comune di posta elettronica confermavano l’unicità del centro di imputazione degli interessi;

– anche i testi escussi avevano confermato l’assunto del lavoratore, e, in particolare, come riferito da un’altra dipendente, che il B. aveva lavorato “per tutto il gruppo come tutti noi;

– doveva affermarsi l’esistenza di un unico centro di imputazione, costituito dalla ***** Group Italy, considerando che le società avevano in comune gli organi direttivi e che, in particolare, il vertice dei poteri decisionali era identificabile nella stessa persona fisica;

– era altresì ravvisbile la utilizzazione del B. in modo praticamente indifferenziato (tale circostanza essendo stata affermata dalla stessa convenuta nella memoria di costituzione, laddove alle pagine 10 e 11 aveva parlato, di un “collegamento” tra le società del gruppo e che il B. passava tranquillamente da una azienda all’altra per soddisfare le contingenti esigenze professionali di volta in volta verificatesi), con le stesse modalità gestionali del rapporto, in favore delle diverse società del gruppo;

– ne conseguiva che, facendo parte la Pontistrade spa di un gruppo, se era vero che esisteva una contrazione della attività di quest’ultima, era anche vero che non era stata provata da parte della Società l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni presso altra società del gruppo.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la ***** Group Italy spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi e illustrato con memoria. L’intimato B.W. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 100 e 323 c.p.c., deduce l’inammissibilità del ricorso in appello per omessa impugnazione di una delle statuizioni che, autonomamente, sorreggevano la decisione di prime cure; in particolare il B. non aveva censurato l’affermazione del primo Giudice relativa all’avere egli svolto, per le altre società pretesamente collegate, incarichi rapportabili al suo ruolo di amministratore e socio e non di lavoratore subordinato. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 324, 342, 346 e 434 c.p.c., deduce che erroneamente la Corte territoriale non aveva rilevato il passaggio in giudicato della suddetta statuizione del primo Giudice, riferibile anche alla reiezione di altre domande svolte con il ricorso introduttivo. I suddetti motivi, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

1.1 Osserva la Corte che, con il ricorso d’appello, il B. aveva richiamato gli assunti già svolti nel ricorso introduttivo e, in particolare, quello di avere concretamente svolto la propria attività lavorativa al servizio non solo della Pontistrade spa, ma anche delle numerose altre società facenti parte del gruppo *****;

aveva altresì ribadito le emergenze fattuali da cui avrebbe dovuto desumersi la sussistenza dell’unicità del centro di imputazioni degli interessi e si era doluto che il primo Giudice avesse, immotivatamente, ammesso l’istruzione testimoniale soltanto su alcuni delle circostanze dedotte a prova, evidenziando, peraltro, che comunque l’istruttoria espletata aveva dato riscontro delle sue allegazioni.

Tale complesso di considerazioni critiche era quindi idoneo a riproporre alla disamina del Giudice del gravame le questioni su cui il primo Giudice si era pronunciato in senso sfavorevole all’appellante, impedendo al contempo il loro passaggio in giudicato.

I motivi all’esame vanno pertanto disattesi.

2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1344 e 1414 c.c. e della norma di diritto vivente secondo cui il collegamento economico funzionale tra imprenditori formalmente distinti ed autonomi è imputabile ad un unico centro di interesse, che dispone della messa a disposizione delle energie lavorative, solo allorchè la frammentazione dell’azienda, in realtà essenzialmente unica, sia effetto di frode o di simulazione; deduce la ricorrente che il primo Giudice aveva escluso l’esistenza di frode o di simulazione nella creazione di società distinte in assenza di allegazione in tal senso da parte del B., mentre la Corte territoriale, nel riconoscere il collegamento societario, non aveva tenuto conto della mancanza di un’allegazione del fine fraudolento o simulato della frammentazione di un’unica attività.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando la violazione della suddetta norma di diritto vivente in tema di collegamento societario, si duole che la Corte territoriale sia giunta alle indicate conclusioni non tenendo conto degli indici all’uopo richiesti e, in particolare, prescindendo del tutto dall’esame delle attività svolte da ciascuna delle imprese gestite dalle società del gruppo, della loro integrazione funzionale ed economica e dell’esistenza di uno scopo comune e di un comune coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione, nonchè violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 1, con riferimento a tutti i requisiti richiesti per la configurabilità del collegamento societario illecito, agli standards propri di specifiche realtà produttive, alla rilevanza data alla sola utilizzazione indifferenziata del B., senza tener conto del requisito della contemporaneità delle prestazioni per tutte le società del gruppo e mal valorizzando, a seguito di un’erronea lettura della memoria difensiva, l’avvenuto impiego del lavoratore in regime di distacco presso società consortili collegate ad essa ricorrente.

Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2094 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, nel ritenere l’esistenza della subordinazione tra il B. e le altre società del gruppo, abbia omesso ogni riferimento al criterio della soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

I suddetti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

2.1 Già nel ricorso introduttivo di primo grado il ricorrente aveva dedotto l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche in presenza di più imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario, rilevando per conseguenza la sussistenza dell’obbligo del suo reimpiego nell’ambito dell’intero gruppo.

Pertanto non può ritenersi un difetto di allegazione in ordine ad una situazione quanto meno elusiva degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro e, specificamente, di quelli scaturenti dal regime di stabilità reale con riferimento alla fattispecie di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, alla cui legittimità osta la possibilità di reimpiego del lavoratore licenziato (cfr, con riferimento alla fattispecie, sostanzialmente analoga, di una situazione elusiva connessa alla computabilità, ai fini della tutela reale, di tutti i lavoratori dipendenti da società collegate, Cass., n. 6843/2010; cfr, altresì, Cass., n. 4274/2003).

2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale, è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, ove si accerti l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11275/2000; 5496/2006); al contempo è stato affermato il correlato principio secondo cui è configurabile l’unicità del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13904/2000; 3249/2003). A tali principi si è sostanzialmente attenuta la sentenza impugnata, attraverso la valorizzazione, nei termini già diffusamente esposti nello storico di lite, degli elementi di giudizio dimostrativi della concreta sussistenza del collegamento esistente fra le società del gruppo e della prestazione da parte del B. di un’attività lavorativa che, come risultante dalle richiamate testimonianze, era svolta per tutto il gruppo e, quindi, indifferenziatamente e contemporaneamente per tutte le società che vi appartenevano; con ciò, al contempo, evidenziandosi la loro integrazione funzionale ed economica e l’esistenza di un comune coordinamento fra le stesse.

2.3 Nè la Corte territoriale doveva ritenersi tenuta alla verifica della sussistenza degli elementi dimostrativi della subordinazione nei confronti di tutte le società del gruppo, posta la pacificità della dipendenza del B. dalla Pontistrade spa e la rilevata prestazione della sua attività lavorativa a favore anche delle altre società del gruppo stesso.

2.4 Deve ancora rilevarsi che la sussistenza del collegamento economico-funzionale fra società dello stesso gruppo, in forza del quale è ravvisabile un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, costituisce un accertamento di fatto demandato a giudici del merito.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004), e che l’omesso esame di fatto decisivo, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è costituito da quel difetto di attività del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato, non la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7000/1993; 914/1996; 10778/1997; 2601/1998; 1203/2000; 13981/2004); deve pertanto escludersi che il preteso errore della Corte territoriale sulla portata delle affermazioni relative al distacco del B. presso altre società del gruppo, investendo un profilo della motivazione di carattere sostanzialmente integrativo ed espresso parenteticamente, sia pertinente ad un elemento di giudizio di carattere decisivo e tale da inficiare il complesso della considerazioni svolte.

Al contrario, nel caso all’esame, la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, che, quale espressione di una potestà propria del giudice del merito, non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.

2.5 I motivi all’esame, nelle distinte censure in cui si articolano, vanno pertanto disattesi.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo e da distrarsi ha favore del difensore antistatario avv. Franco Barbetti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore del difensore avv. Franco Barbetti e che liquida in Euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui Euro 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014.

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