Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 16 febbraio 2016, n. 2934

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3893-2013 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE GENOVA C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1242/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/01/2012 r.g.n. 628/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso – in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 gennaio 2012 la Corte d’appello di Genova confermava la decisione di primo grado con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) contro il Comune ed intesa alla riassunzione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del suo arresto per una imputazione penale, poi seguita da condanna passata in giudicato.

La Corte osservava che, dopo la conclusione del procedimento penale, il Comune aveva licenziato il (OMISSIS) per giusta causa ed il provvedimento era stato ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato con decisione passata in giudicato. Non esisteva alcuna norma che gli attribuisse il diritto alla riassunzione. In particolare, l’invocato Legge 7 febbraio 1990, n. 19, articolo 10 prevedeva espressamente la riammissione in servizio solo se all’impiegato condannato in sede penale non fosse stata in sede disciplinare inflitta la destituzione, eventualita’ che non si era verificata nel caso di specie. La decisione del Consiglio di Stato, che aveva riconosciuto soltanto le spettanze “di garanzia e di mantenimento”, era passata in giudicato onde il giudice ordinario di primo grado esattamente aveva negato il diritto alle retribuzioni.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il (OMISSIS) mentre il Comune di Genova resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 3, 35 e 97 Cost., articolo 12 preleggi e Legge n. 19 del 1990, articolo 10 osservando che, subita dal pubblico impiegato un’applicazione di pena ex articolo 444 c.p.c., la legge non vieta la riammissione in servizio dopo l’espiazione, ed anzi la tutela costituzionale dell’eguaglianza sostanziale, del lavoro e del buon andamento della pubblica amministrazione dovrebbero indurre a colmare la lacuna normativa nel senso favorevole al lavoratore.

Il motivo non e’ fondato.

Non esiste nel caso di specie alcuna lacuna normativa ma l’invocato Legge n. 19 del 1990, articolo 10, comma 3, stabilisce al contrario: “La riammissione (dopo la destituzione di diritto) e’ concessa solo se all’esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell’amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione”. Nel caso in esame l’espulsione e’ stata inflitta con provvedimento dichiarato legittimo dal Consiglio di Stato, la cui decisione e’ passata in giudicato, con la conseguente esattezza della sentenza qui impugnata.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2909 c.c. e difetto di motivazione. Egli trascrive un brano della sentenza del T.A.R. Liguria n. 455 del 1998, in cui si parla di difetto “di congrua motivazione” del provvedimento comunale di destituzione; afferma la mancanza d’impugnazione di questa affermazione, posta a base della sentenza di accoglimento dell’impugnativa dello stesso provvedimento, e di conseguenza assume la violazione, da parte della sentenza qui impugnata, di quella che secondo lui e’ una cosa giudicata.

Il motivo e’ inammissibile per inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 e del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in esso espresso. Infatti per verificare la fondatezza della doglianza il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, nella parte che qui interessa, l’atto d’appello del Comune contro la sentenza del T.A.R., cio’ che avrebbe permesso di identificare la parte di essa asseritamente non toccata dall’impugnazione. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro quattromila per compenso professionale, piu’ accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

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