Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 15 settembre 2014, n. 19394

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13162/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 483/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2007 R.G.N. 12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.4.2006 – 3.5.2007, la Corte d’appello di Firenze, pronunziando sull’impugnazione proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, che aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con (OMISSIS) e condannato la stessa a reintegrare tale dipendente licenziato e a risarcirgli il relativo danno, ha respinto il gravame della societa’.
La Corte ha osservato che dall’istruttoria era emerso che l’attivita’ prevalente svolta dal (OMISSIS) era stata quella di informazione medico-scientifica e non di agente di commercio, per cui la sentenza impugnata poteva essere confermata.
Per la cassazione della sentenza ricorre la (OMISSIS) s.p.a con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
Rimane solo intimato il (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1742, 2094 e 2222 cod. civ., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.
In particolare, la ricorrente assume che il vizio di fondo risiederebbe nel fatto che la Corte d’appello ha ritenuto implicitamente che il rapporto avente ad oggetto la prestazione dell’informatore scientifico, in quanto corrispondente a quello disciplinato dal contratto collettivo nazionale di settore, doveva essere ricondotto necessariamente ad un rapporto di tipo subordinato. In tal modo si spiegherebbe, secondo la ricorrente, il rilievo attribuito dalla stessa Corte alla prevalenza della suddetta attivita’ subordinata rispetto a quella di promozione di vendite presso le farmacie. Pertanto, la Corte avrebbe omesso di considerare che l’espletamento dell’attivita’ di promozione delle vendite era un preciso obbligo assunto dal (OMISSIS), cosi’ come avrebbe omesso di rilevare che il carattere autonomo della prestazione lavorativa, quale emersa dall’istruttoria, non era incompatibile con la soggezione della stessa a determinati controlli o direttive da parte del committente, il quale aveva retribuito l’agente sempre con delle provvigioni.
A conclusione del motivo la ricorrente chiede di verificare se e’ qualificabile come rapporto di natura autonoma o di natura subordinata quello intercorso tra un’azienda farmaceutica ed un informatore scientifico, regolato come rapporto di agenzia con plurimandato, caratterizzato dal pagamento di compensi a provvigioni, da assenza di rimborso spese, dall’insussistenza di orari di lavoro e di obbligo di giustificare le assenze, dalla liberta’ di scelta di itinerari e medici da visitare e da previsione di relazioni periodiche sull’attivita’ svolta.
Il motivo e’ infondato.
Anzitutto, per quel che concerne la parte della censura riflettente la lamentata violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli degli articoli 1742, 2094 e 2222 cod. civ., si osserva che la ricorrente non spiega in che modo si sarebbe concretizzato l’errore giuridico interpretativo delle stesse da parte della Corte territoriale nel momento in cui e’ pervenuta al convincimento della natura subordinata del rapporto in esame.
In effetti, non puo’ non rilevarsi che attraverso la stessa formulazione del quesito di diritto la ricorrente si limita a porre in risalto quelle caratteristiche del rapporto che a suo giudizio dovrebbero far propendere l’interprete verso il convincimento dell’avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo anziche’ subordinato, senza spiegare, pero’, le ragioni per le quali i giudici d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbero errato nel dare, invece, rilievo, all’attivita’ prevalente di informatore medico-scientifico svolta dal (OMISSIS) ai fini della qualificazione del rapporto.
Per quel che concerne, invece, il prospettato vizio di motivazione si rileva che in pratica lo stesso finisce per tradursi in un inammissibile tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie adeguatamente scrutinate dalla Corte d’appello con motivazione logico-giuridica immune dai rilievi di legittimita’.
Infatti, all’esito delle prove orali i giudici d’appello hanno avuto modo di accertare che, contrariamente alla qualificazione formale del rapporto come di agenzia, al contrario l’attivita’ prevalente richiesta all’appellato non era quella di promuovere contratti per conto del preponente, bensi’ quella dell’informatore dipendente di azienda farmaceutica alla stregua di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per l’industria chimica, a nulla rilevando il limitato margine di autonomia di cui il medesimo godeva nel decidere di ampliare la lista dei sanitari da visitare rispetto a quella predisposta dal datore di lavoro, trattandosi, in quest’ultimo caso, di un aspetto non significativo ai fini della qualificazione.
Inoltre, con giudizio di fatto adeguatamente motivato, la Corte di merito ha posto in risalto altri aspetti del rapporto che consentivano di farlo ritenere di tipo subordinato, vale a dire il fatto che il (OMISSIS) era tenuto a rendere conto del suo operato periodicamente ad un capo-area ed il tipo di compenso erogato, circostanze, queste, che evidenziavano lo stabile inserimento del lavoratore nell’impresa.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio dal momento che il controricorrente e’ rimasto solo intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *