Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 15 maggio 2014, n. 10662
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9526/2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9571/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2011 R.G.N. 166/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9526/2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9571/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2011 R.G.N. 166/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata – decidendo sull’appello principale di (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del Pretore di Civitavecchia del 17 gennaio 2003 e sul riunito appello incidentale di (OMISSIS), contro la medesima sentenza – accoglie l’appello principale e, riformando la sentenza appellata, respinge la originaria domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della suddetta societa’ e rigetta l’appello incidentale.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il presente licenziamento si collega alla vicenda penale che ha coinvolto il direttore della filiale di (OMISSIS) del suindicato istituto bancario e la (OMISSIS), che ivi svolgeva mansioni di addetta all’Ufficio Fidi;
b) quanto alla questione posta dall’appellante incidentale – ed avente valenza preliminare – della specificita’ della contestazione, in base alla giurisprudenza di legittimita’, deve essere confermata la decisione del primo giudice secondo cui la lavoratrice incolpata e’ stata posta in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare perche’ il riferimento alle accuse formulate in sede penale – di associazione per delinquere, estorsione, falso, ricettazione aggravati – contenuto nella lettera di contestazione degli addebiti posti a base del licenziamento, e’ stato espressamente effettuato “indipendentemente dalla eventuale qualificazione della… valenza penale” di tali fatti e con riferimento specifico al contrasto dei suddetti comportamenti ai doveri di ufficio, prescritti dalla contrattazione collettiva;
c) le doglianze dell’appellante principale sono incentrate sulla valutazione delle prove dei fatti contestati e posti a base del licenziamento, avendo il primo giudice ritenuto che, in sede civile, non sia stata raggiunta la prova dei gravi fatti addebitati alla lavoratrice;
d) al riguardo e’ incontestato che: 1) la (OMISSIS) era stata addetta, fin dalla sua apertura (in data 26 giugno 1991) alla filiale di (OMISSIS) dell’ (OMISSIS); 2) le erano state affidate mansioni di addetta alla segreteria fidi; 3) dal 31 maggio 1993 rivestiva la qualifica di quadro; 4) dal 16 agosto 1994 era stata addetta al settore dei finanziamenti alla clientela, in posizione immediatamente subordinata alla direzione (affidata a (OMISSIS)) e alla vice-direzione;
e) dagli accertamenti svolti in sede penale e’ emerso che, dall’autunno 1992 al 1994, era stato organizzato dal (OMISSIS) un complesso sistema estorsivo in danno dei clienti della banca del quale la (OMISSIS) era pienamente a conoscenza, visto che il supporto operativo da lei fornito costituiva un momento indispensabile per l’attuazione e la copertura delle attivita’ illecite, come evidenziato dalla testimonianza di (OMISSIS), responsabile della ispezione eseguita presso la filiale dopo le denunce dei clienti;
f) dagli accertamenti compiuti in sede penale e sottoposti al vaglio del GIP per il rinvio a giudizio – non presi in considerazione dal Pretore di Civitavecchia – risulta la partecipazione della (OMISSIS) alla organizzazione delittuosa, sulla base di specifiche circostanze non adeguatamente contestate dall’interessata e confermate anche dalla sentenza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2006, la quale ha assolto la (OMISSIS) dai reati di estorsione per mancanza di prova sull’elemento psicologico e dichiarato la prescrizione degli altri reati;
g) quanto alla valenza probatoria di tale ultima sentenza – la cui produzione nel giudizio di appello e’ stata ammessa, trattandosi di un documento formato dopo la proposizione dell’atto di appello – si osserva che, in base alla giurisprudenza di legittimita’, il giudice civile puo’ utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale gia’ definito, ancorche’ con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto gia’ acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200);
h) dalla sentenza penale risulta – sia per i reati di estorsione sia per i reati dichiarati prescritti – la sussistenza di specifici elementi di responsabilita’ della lavoratrice che forniscono la prova delle commissione dei comportamenti contestati in sede disciplinare, tutti valutabili ex articolo 2119 c.c., come negazione del vincolo di fiducia che connota il rapporto di lavoro e riconducibili agli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 20 e 21 del contratto integrativo aziendale, con specifico riguardo all’utilizzazione dell’impiego a fini personali, all’abuso grave di fiducia, all’accettazione di compensi su affari trattati per ragioni di ufficio, alla violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio dell’azienda;
i) deve essere, pertanto, affermata la legittimita’ del licenziamento, in considerazione del carattere reiterato della condotta, della gravita’ degli abusi e della illiceita’ della condotta stessa, del danno anche patrimoniale cagionato alla banca (citata in giudizio dai soggetti danneggiati), della posizione professionale della (OMISSIS), richiedente un elevato grado di affidabilita’.
2- Il ricorso di (OMISSIS) domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, (OMISSIS) s.p.a..
Entrambe le parti depositano anche memorie ex articolo 378 c.p.c..
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il presente licenziamento si collega alla vicenda penale che ha coinvolto il direttore della filiale di (OMISSIS) del suindicato istituto bancario e la (OMISSIS), che ivi svolgeva mansioni di addetta all’Ufficio Fidi;
b) quanto alla questione posta dall’appellante incidentale – ed avente valenza preliminare – della specificita’ della contestazione, in base alla giurisprudenza di legittimita’, deve essere confermata la decisione del primo giudice secondo cui la lavoratrice incolpata e’ stata posta in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare perche’ il riferimento alle accuse formulate in sede penale – di associazione per delinquere, estorsione, falso, ricettazione aggravati – contenuto nella lettera di contestazione degli addebiti posti a base del licenziamento, e’ stato espressamente effettuato “indipendentemente dalla eventuale qualificazione della… valenza penale” di tali fatti e con riferimento specifico al contrasto dei suddetti comportamenti ai doveri di ufficio, prescritti dalla contrattazione collettiva;
c) le doglianze dell’appellante principale sono incentrate sulla valutazione delle prove dei fatti contestati e posti a base del licenziamento, avendo il primo giudice ritenuto che, in sede civile, non sia stata raggiunta la prova dei gravi fatti addebitati alla lavoratrice;
d) al riguardo e’ incontestato che: 1) la (OMISSIS) era stata addetta, fin dalla sua apertura (in data 26 giugno 1991) alla filiale di (OMISSIS) dell’ (OMISSIS); 2) le erano state affidate mansioni di addetta alla segreteria fidi; 3) dal 31 maggio 1993 rivestiva la qualifica di quadro; 4) dal 16 agosto 1994 era stata addetta al settore dei finanziamenti alla clientela, in posizione immediatamente subordinata alla direzione (affidata a (OMISSIS)) e alla vice-direzione;
e) dagli accertamenti svolti in sede penale e’ emerso che, dall’autunno 1992 al 1994, era stato organizzato dal (OMISSIS) un complesso sistema estorsivo in danno dei clienti della banca del quale la (OMISSIS) era pienamente a conoscenza, visto che il supporto operativo da lei fornito costituiva un momento indispensabile per l’attuazione e la copertura delle attivita’ illecite, come evidenziato dalla testimonianza di (OMISSIS), responsabile della ispezione eseguita presso la filiale dopo le denunce dei clienti;
f) dagli accertamenti compiuti in sede penale e sottoposti al vaglio del GIP per il rinvio a giudizio – non presi in considerazione dal Pretore di Civitavecchia – risulta la partecipazione della (OMISSIS) alla organizzazione delittuosa, sulla base di specifiche circostanze non adeguatamente contestate dall’interessata e confermate anche dalla sentenza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2006, la quale ha assolto la (OMISSIS) dai reati di estorsione per mancanza di prova sull’elemento psicologico e dichiarato la prescrizione degli altri reati;
g) quanto alla valenza probatoria di tale ultima sentenza – la cui produzione nel giudizio di appello e’ stata ammessa, trattandosi di un documento formato dopo la proposizione dell’atto di appello – si osserva che, in base alla giurisprudenza di legittimita’, il giudice civile puo’ utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale gia’ definito, ancorche’ con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto gia’ acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200);
h) dalla sentenza penale risulta – sia per i reati di estorsione sia per i reati dichiarati prescritti – la sussistenza di specifici elementi di responsabilita’ della lavoratrice che forniscono la prova delle commissione dei comportamenti contestati in sede disciplinare, tutti valutabili ex articolo 2119 c.c., come negazione del vincolo di fiducia che connota il rapporto di lavoro e riconducibili agli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 20 e 21 del contratto integrativo aziendale, con specifico riguardo all’utilizzazione dell’impiego a fini personali, all’abuso grave di fiducia, all’accettazione di compensi su affari trattati per ragioni di ufficio, alla violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio dell’azienda;
i) deve essere, pertanto, affermata la legittimita’ del licenziamento, in considerazione del carattere reiterato della condotta, della gravita’ degli abusi e della illiceita’ della condotta stessa, del danno anche patrimoniale cagionato alla banca (citata in giudizio dai soggetti danneggiati), della posizione professionale della (OMISSIS), richiedente un elevato grado di affidabilita’.
2- Il ricorso di (OMISSIS) domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, (OMISSIS) s.p.a..
Entrambe le parti depositano anche memorie ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Il ricorso e’ articolato in cinque motivi.
1.1- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.
Si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, nella specie, sarebbe stato rispettato il principio di specificita’ della contestazione disciplinare, come gia’ ritenuto nella sentenza di primo grado.
Si sottolinea che tale statuizione si basa sull’assunto secondo cui il suddetto principio puo’ considerarsi rispettato anche attraverso il rinvio per relationem ad altri atti e, nella specie, con il richiamo dell’atto di rinvio a giudizio in sede penale.
Si sostiene che tale assunto – corretto in astratto – nella specie si rivelerebbe inesatto in quanto l’atto di rinvio a giudizio de quo era molto complesso e vasto e si riferiva a piu’ persone, cui erano contestati diversi reati sicche’ era praticamente impossibile per la (OMISSIS) individuare le singole azioni o omissioni di cui doveva rispondere in sede disciplinare.
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 5.
In via gradata e subordinata rispetto al precedente motivo, si sostiene che l’istituto bancario datore di lavoro non ha provato in modo specifico in sede civile cio’ che era stato contestato in sede penale.
Pertanto il licenziamento avrebbe dovuto essere considerato illegittimo per mancanza di prova, come correttamente affermato dal primo giudice.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 115 c.p.c..
L’articolo 111 Cost., sarebbe stato violato per il fatto che la fase di appello e’ durata oltre sette anni in attesa di documenti e, poi, della sentenza penale, cosi’ consentendo al datore di lavoro – che aveva scelto di effettuare il licenziamento prima della conclusione del processo penale – di non assolvere l’onere probatorio a proprio carico, potendo il giudice civile fare riferimento agli atti del procedimento penale, come e’ accaduto.
1.4.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, motivazione carente e contraddittoria rispetto ai fatti che hanno portato al licenziamento.
Si sostiene che nella sentenza impugnata vi sarebbe un “salto logico che rappresenta un’evidente contraddittorieta’ della motivazione” che sarebbe rappresentato dal fatto di avere desunto da una situazione certa – l’inserimento della ricorrente nell’azienda come quadro, nell’ambio del settore fidi – la sicura sua presenza e partecipazione allo svolgimento dell’attivita’ illecita in oggetto, in assenza di prove specifiche sul punto ma ricavando tali prove da circostanze incerte o neutre come l’aver ricevuto fuori orario una delle persone offese dai reati.
Tali circostanze sono state recepite dalla sentenza penale di primo grado – non passata in giudicato, ma anzi riformata in appello – senza tenere conto delle prove espletate in sede civile e senza fare riferimento neppure alle prove raccolte nel procedimento penale o acquisire i verbali di udienza di tale procedimento, sicche’ l’accertamento della responsabilita’ disciplinare della ricorrente ai fini del licenziamento di fatto e’ stato demandato al giudice penale.
Cio’ ha portato ad una serie continua di rinvii del processo civile, in attesa che il giudice penale prendesse una decisione su circostanze che, in sede civile, erano prive di prova, ma che, anche nella sentenza penale sono risultate sfornite di specifici riferimenti a sfavore della (OMISSIS).
1.5 – Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 421 c.p.c.
Si ribadisce che la gia’ contestata scelta della Corte romana di fare riferimento al processo penale – cosi’ demandando al giudice penale l’accertamento anche della legittimita’ o meno del licenziamento per fatti e circostanze che avrebbero dovuto essere provati dal datore di lavoro -avrebbe dovuto, quanto meno, comportare l’acquisizione anche dei verbali di udienza del processo penale, per consentire alla ricorrente di difendersi adeguatamente in sede civile.
3 – Esame delle censure.
2.- Il ricorso e’ da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
3.- Il primo motivo e’ infondato in quanto, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, nella specie non e’ configurabile alcuna violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, da parte della Corte territoriale, salvo restando che l’accertamento relativo alla sussistenza del requisito della specificita’ della contestazione trae fondamento da una indagine di fatto, che, come tale, e’ incensurabile in sede di legittimita’, salva la verifica di logicita’ e congruita’ delle ragioni esposte dal giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 30 marzo 2006, n. 7546).
3.1.- Nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il Giudice d’appello – dandone adeguata e logica giustificazione – a proposito della questione relativa alla specificita’ della contestazione disciplinare, ha ritenuto di confermare la decisione del primo giudice secondo cui la lavoratrice incolpata e’ stata posta in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare perche’ il riferimento alle accuse formulate in sede penale – di associazione per delinquere, estorsione, falso, ricettazione aggravati – contenuto nella lettera di contestazione degli addebiti posti a base del licenziamento, e’ stato espressamente effettuato “indipendentemente dalla eventuale qualificazione della… valenza penale” di tali fatti e con riferimento specifico al contrasto dei suddetti comportamenti ai doveri di ufficio, prescritti dalla contrattazione collettiva.
Tale statuizione e’ del tutto conforme ai consolidati e condivisi principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, cui ha fatto riferimento il Giudice di appello, secondo cui:
a) la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (vedi per tutte: Cass. 10 giugno 2004, n. 11045 e Cass. 3 marzo 2010, n. 5115);
b) pertanto, per il rispetto di tale incombente e’ sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita’, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c. (ex plurimis:Cass. 10 giugno 2004, n. 11045);
c) in particolare, la regola della specificita’ della contestazione dell’addebito non richiede necessariamente – ove questo sia riferito a molteplici fatti – l’indicazione anche del giorno e dell’ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare, nella loro materialita’, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari (o comunque comportamenti contrari ai doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.), di comprendere l’accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa (tra le altre: Cass. 7 agosto 2003, n. 11933; Cass. 5 luglio 2013, n. 16831);
d) sicche’, non essendo richiesta l’osservanza di schemi formali prestabiliti e essendo solo sufficiente che la contestazione degli addebiti disciplinari consenta al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, e’ pienamente ammissibile la contestazione per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, perche’, anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (vedi, tra le molte: Cass. SU 9 marzo 1996, n. 1921; Cass. 3 marzo 2010, n. 5115 cit; Cass. 17 novembre 2010, n. 23223).
3.2.- A fronte di questa situazione le censure della ricorrente appaiono destituite di fondamento, tanto piu’ che l’assunto secondo il quale, nella specie, la complessita’ dell’atto di rinvio a giudizio in sede penale non avrebbe consentito alla (OMISSIS) di individuare le singole azioni o omissioni di cui doveva rispondere in sede disciplinare, risulta essere stato prospettato non solo impropriamente come vizio di violazione di legge, ma anche senza il dovuto rispetto del principio di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali e’ tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, e all’articolo 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
4.- Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono fondati.
4.1.- In primo luogo, deve essere rilevato che tutte le censure proposte con i suddetti motivi – nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione del secondo e del terzo motivo – si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata non per errori di logica giuridica che renderebbero la motivazione stessa incongrua o incoerente, ma per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alla affermazione della partecipazione della ricorrente allo svolgimento dell’attivita’ illecita che ha dato origine al procedimento penale di cui si tratta.
Al riguardo, infatti, si sostiene che la Corte romana da una situazione certa – rappresentata dall’inserimento della ricorrente nell’azienda come quadro, nell’ambio del settore fidi – avrebbe desunto la partecipazione della (OMISSIS) al complesso sistema estorsivo in danno dei clienti della banca organizzato dal direttore del settore cui era addetta, in assenza di prove specifiche sul punto ma ricavando tali prove da circostanze incerte o neutre recepite dalla sentenza penale di primo grado – non passata in giudicato, ma anzi riformata in appello – e, quindi, di fatto, demandando al giudice penale l’accertamento della responsabilita’ disciplinare della ricorrente ai fini del licenziamento.
Ne deriva che, nella sostanza, la ricorrente, prospetta un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o piu’ appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, che pero’ riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che e’ proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicche’ la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.. – apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’ (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).
4.2.- Nella specie dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale e’ giunta ad affermare la legittimita’ del licenziamento – in considerazione del carattere reiterato della condotta, della gravita’ degli abusi e della illiceita’ della condotta stessa, del danno anche patrimoniale cagionato alla banca (citata in giudizio dai soggetti danneggiati), della posizione professionale della (OMISSIS), richiedente un elevato grado di affidabilita’ – sulla base degli elementi di fatto gia’ acquisiti, con le garanzie di legge in sede penale, risultanti dalla sentenza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2006, la quale ha assolto la (OMISSIS) dai reati di estorsione per mancanza di prova sull’elemento psicologico e dichiarato la prescrizione degli altri reati ascrittile.
Ma cio’ il Giudice di appello ha fatto sottoponendo i suddetti elementi al proprio vaglio critico e valutandone ex articolo 2119 c.c., la loro rilevanza al fine della negazione del vincolo di fiducia che connota il rapporto di lavoro nonche’ la loro riconducibilita’ agli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 20 e 21 del contratto integrativo aziendale, con specifico riguardo all’utilizzazione dell’impiego a fini personali, all’abuso grave di fiducia, all’accettazione di compensi su affari trattati per ragioni di ufficio, alla violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio dell’azienda.
Ne consegue che la Corte romana si e’ conformata al pertinente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale il giudice civile, puo’ utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, gia’ definito, ancorche’ con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto gia’ acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile (vedi, per tutte: Cass. 16 maggio 2000, n. 6347; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2409; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020; Cass. 27 aprile 2010, n. 10055; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168; Cass. 21 giugno 2013, n. 15673).
La Corte territoriale, inoltre, ha supportato tale valutazione con congrua, logica e lineare motivazione.
Pertanto, la sentenza impugnata sfugge a tutte le censure lamentate, in quanto anche la mancata disposizione della previa acquisizione degli atti del processo penale risulta effettuata in conformita’ al consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non e’ tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del processo penale ed esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza (Cass. 13 maggio 1982, n. 2968; Cass. 15 dicembre 2000, n. 15826; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200).
5.- Tale ultimo argomento vale anche a dimostrare la non accoglibilita’ anche del quinto motivo, salvo restando che, in base ad orientamenti di questa Corte, consolidati e condivisi:
a) nel rito del lavoro – il cui carattere tipico e’ il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verita’ materiale – allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove gia’ acquisite non puo’ limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (tra le tante: Cass. 5 dicembre 2012, n. 18924);
b) tuttavia, mentre deve esserci sempre la specifica motivazione dell’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio ex articolo 421 c.p.c., il mancato esercizio di questi va motivato soltanto in presenza di circostanze specifiche che rendono necessaria l’integrazione probatoria (vedi, per tutte: Cass. 24 ottobre 2007, n. 22305);
c) sicche’ il giudizio di opportunita’ riguardante l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale del giudice del merito, da effettuare nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verita’ puo’ essere sottoposto al sindacato di legittimita’ soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (tra le altre: Cass. 25 maggio 2010, n. 12717).
Da tali principi si desume che, nella specie, in ordine alla lamentata mancata acquisizione anche dei verbali di udienza del processo penale non ricorrono gli estremi per denunciare la presunta violazione dell’articolo 421 c.p.c., oltretutto come violazione di legge e senza il dovuto rispetto del principio di specificita’ dei motivi del ricorso per cassazione.
4 – Conclusioni.
6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione -liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
1.- Il ricorso e’ articolato in cinque motivi.
1.1- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.
Si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, nella specie, sarebbe stato rispettato il principio di specificita’ della contestazione disciplinare, come gia’ ritenuto nella sentenza di primo grado.
Si sottolinea che tale statuizione si basa sull’assunto secondo cui il suddetto principio puo’ considerarsi rispettato anche attraverso il rinvio per relationem ad altri atti e, nella specie, con il richiamo dell’atto di rinvio a giudizio in sede penale.
Si sostiene che tale assunto – corretto in astratto – nella specie si rivelerebbe inesatto in quanto l’atto di rinvio a giudizio de quo era molto complesso e vasto e si riferiva a piu’ persone, cui erano contestati diversi reati sicche’ era praticamente impossibile per la (OMISSIS) individuare le singole azioni o omissioni di cui doveva rispondere in sede disciplinare.
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 5.
In via gradata e subordinata rispetto al precedente motivo, si sostiene che l’istituto bancario datore di lavoro non ha provato in modo specifico in sede civile cio’ che era stato contestato in sede penale.
Pertanto il licenziamento avrebbe dovuto essere considerato illegittimo per mancanza di prova, come correttamente affermato dal primo giudice.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 115 c.p.c..
L’articolo 111 Cost., sarebbe stato violato per il fatto che la fase di appello e’ durata oltre sette anni in attesa di documenti e, poi, della sentenza penale, cosi’ consentendo al datore di lavoro – che aveva scelto di effettuare il licenziamento prima della conclusione del processo penale – di non assolvere l’onere probatorio a proprio carico, potendo il giudice civile fare riferimento agli atti del procedimento penale, come e’ accaduto.
1.4.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, motivazione carente e contraddittoria rispetto ai fatti che hanno portato al licenziamento.
Si sostiene che nella sentenza impugnata vi sarebbe un “salto logico che rappresenta un’evidente contraddittorieta’ della motivazione” che sarebbe rappresentato dal fatto di avere desunto da una situazione certa – l’inserimento della ricorrente nell’azienda come quadro, nell’ambio del settore fidi – la sicura sua presenza e partecipazione allo svolgimento dell’attivita’ illecita in oggetto, in assenza di prove specifiche sul punto ma ricavando tali prove da circostanze incerte o neutre come l’aver ricevuto fuori orario una delle persone offese dai reati.
Tali circostanze sono state recepite dalla sentenza penale di primo grado – non passata in giudicato, ma anzi riformata in appello – senza tenere conto delle prove espletate in sede civile e senza fare riferimento neppure alle prove raccolte nel procedimento penale o acquisire i verbali di udienza di tale procedimento, sicche’ l’accertamento della responsabilita’ disciplinare della ricorrente ai fini del licenziamento di fatto e’ stato demandato al giudice penale.
Cio’ ha portato ad una serie continua di rinvii del processo civile, in attesa che il giudice penale prendesse una decisione su circostanze che, in sede civile, erano prive di prova, ma che, anche nella sentenza penale sono risultate sfornite di specifici riferimenti a sfavore della (OMISSIS).
1.5 – Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 421 c.p.c.
Si ribadisce che la gia’ contestata scelta della Corte romana di fare riferimento al processo penale – cosi’ demandando al giudice penale l’accertamento anche della legittimita’ o meno del licenziamento per fatti e circostanze che avrebbero dovuto essere provati dal datore di lavoro -avrebbe dovuto, quanto meno, comportare l’acquisizione anche dei verbali di udienza del processo penale, per consentire alla ricorrente di difendersi adeguatamente in sede civile.
3 – Esame delle censure.
2.- Il ricorso e’ da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
3.- Il primo motivo e’ infondato in quanto, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, nella specie non e’ configurabile alcuna violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, da parte della Corte territoriale, salvo restando che l’accertamento relativo alla sussistenza del requisito della specificita’ della contestazione trae fondamento da una indagine di fatto, che, come tale, e’ incensurabile in sede di legittimita’, salva la verifica di logicita’ e congruita’ delle ragioni esposte dal giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 30 marzo 2006, n. 7546).
3.1.- Nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il Giudice d’appello – dandone adeguata e logica giustificazione – a proposito della questione relativa alla specificita’ della contestazione disciplinare, ha ritenuto di confermare la decisione del primo giudice secondo cui la lavoratrice incolpata e’ stata posta in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare perche’ il riferimento alle accuse formulate in sede penale – di associazione per delinquere, estorsione, falso, ricettazione aggravati – contenuto nella lettera di contestazione degli addebiti posti a base del licenziamento, e’ stato espressamente effettuato “indipendentemente dalla eventuale qualificazione della… valenza penale” di tali fatti e con riferimento specifico al contrasto dei suddetti comportamenti ai doveri di ufficio, prescritti dalla contrattazione collettiva.
Tale statuizione e’ del tutto conforme ai consolidati e condivisi principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, cui ha fatto riferimento il Giudice di appello, secondo cui:
a) la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (vedi per tutte: Cass. 10 giugno 2004, n. 11045 e Cass. 3 marzo 2010, n. 5115);
b) pertanto, per il rispetto di tale incombente e’ sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita’, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c. (ex plurimis:Cass. 10 giugno 2004, n. 11045);
c) in particolare, la regola della specificita’ della contestazione dell’addebito non richiede necessariamente – ove questo sia riferito a molteplici fatti – l’indicazione anche del giorno e dell’ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare, nella loro materialita’, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari (o comunque comportamenti contrari ai doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.), di comprendere l’accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa (tra le altre: Cass. 7 agosto 2003, n. 11933; Cass. 5 luglio 2013, n. 16831);
d) sicche’, non essendo richiesta l’osservanza di schemi formali prestabiliti e essendo solo sufficiente che la contestazione degli addebiti disciplinari consenta al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, e’ pienamente ammissibile la contestazione per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, perche’, anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (vedi, tra le molte: Cass. SU 9 marzo 1996, n. 1921; Cass. 3 marzo 2010, n. 5115 cit; Cass. 17 novembre 2010, n. 23223).
3.2.- A fronte di questa situazione le censure della ricorrente appaiono destituite di fondamento, tanto piu’ che l’assunto secondo il quale, nella specie, la complessita’ dell’atto di rinvio a giudizio in sede penale non avrebbe consentito alla (OMISSIS) di individuare le singole azioni o omissioni di cui doveva rispondere in sede disciplinare, risulta essere stato prospettato non solo impropriamente come vizio di violazione di legge, ma anche senza il dovuto rispetto del principio di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali e’ tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, e all’articolo 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
4.- Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono fondati.
4.1.- In primo luogo, deve essere rilevato che tutte le censure proposte con i suddetti motivi – nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione del secondo e del terzo motivo – si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata non per errori di logica giuridica che renderebbero la motivazione stessa incongrua o incoerente, ma per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alla affermazione della partecipazione della ricorrente allo svolgimento dell’attivita’ illecita che ha dato origine al procedimento penale di cui si tratta.
Al riguardo, infatti, si sostiene che la Corte romana da una situazione certa – rappresentata dall’inserimento della ricorrente nell’azienda come quadro, nell’ambio del settore fidi – avrebbe desunto la partecipazione della (OMISSIS) al complesso sistema estorsivo in danno dei clienti della banca organizzato dal direttore del settore cui era addetta, in assenza di prove specifiche sul punto ma ricavando tali prove da circostanze incerte o neutre recepite dalla sentenza penale di primo grado – non passata in giudicato, ma anzi riformata in appello – e, quindi, di fatto, demandando al giudice penale l’accertamento della responsabilita’ disciplinare della ricorrente ai fini del licenziamento.
Ne deriva che, nella sostanza, la ricorrente, prospetta un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o piu’ appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, che pero’ riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che e’ proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicche’ la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.. – apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’ (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).
4.2.- Nella specie dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale e’ giunta ad affermare la legittimita’ del licenziamento – in considerazione del carattere reiterato della condotta, della gravita’ degli abusi e della illiceita’ della condotta stessa, del danno anche patrimoniale cagionato alla banca (citata in giudizio dai soggetti danneggiati), della posizione professionale della (OMISSIS), richiedente un elevato grado di affidabilita’ – sulla base degli elementi di fatto gia’ acquisiti, con le garanzie di legge in sede penale, risultanti dalla sentenza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2006, la quale ha assolto la (OMISSIS) dai reati di estorsione per mancanza di prova sull’elemento psicologico e dichiarato la prescrizione degli altri reati ascrittile.
Ma cio’ il Giudice di appello ha fatto sottoponendo i suddetti elementi al proprio vaglio critico e valutandone ex articolo 2119 c.c., la loro rilevanza al fine della negazione del vincolo di fiducia che connota il rapporto di lavoro nonche’ la loro riconducibilita’ agli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 20 e 21 del contratto integrativo aziendale, con specifico riguardo all’utilizzazione dell’impiego a fini personali, all’abuso grave di fiducia, all’accettazione di compensi su affari trattati per ragioni di ufficio, alla violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio dell’azienda.
Ne consegue che la Corte romana si e’ conformata al pertinente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale il giudice civile, puo’ utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, gia’ definito, ancorche’ con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto gia’ acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile (vedi, per tutte: Cass. 16 maggio 2000, n. 6347; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2409; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020; Cass. 27 aprile 2010, n. 10055; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168; Cass. 21 giugno 2013, n. 15673).
La Corte territoriale, inoltre, ha supportato tale valutazione con congrua, logica e lineare motivazione.
Pertanto, la sentenza impugnata sfugge a tutte le censure lamentate, in quanto anche la mancata disposizione della previa acquisizione degli atti del processo penale risulta effettuata in conformita’ al consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non e’ tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del processo penale ed esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza (Cass. 13 maggio 1982, n. 2968; Cass. 15 dicembre 2000, n. 15826; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200).
5.- Tale ultimo argomento vale anche a dimostrare la non accoglibilita’ anche del quinto motivo, salvo restando che, in base ad orientamenti di questa Corte, consolidati e condivisi:
a) nel rito del lavoro – il cui carattere tipico e’ il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verita’ materiale – allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove gia’ acquisite non puo’ limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (tra le tante: Cass. 5 dicembre 2012, n. 18924);
b) tuttavia, mentre deve esserci sempre la specifica motivazione dell’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio ex articolo 421 c.p.c., il mancato esercizio di questi va motivato soltanto in presenza di circostanze specifiche che rendono necessaria l’integrazione probatoria (vedi, per tutte: Cass. 24 ottobre 2007, n. 22305);
c) sicche’ il giudizio di opportunita’ riguardante l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale del giudice del merito, da effettuare nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verita’ puo’ essere sottoposto al sindacato di legittimita’ soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (tra le altre: Cass. 25 maggio 2010, n. 12717).
Da tali principi si desume che, nella specie, in ordine alla lamentata mancata acquisizione anche dei verbali di udienza del processo penale non ricorrono gli estremi per denunciare la presunta violazione dell’articolo 421 c.p.c., oltretutto come violazione di legge e senza il dovuto rispetto del principio di specificita’ dei motivi del ricorso per cassazione.
4 – Conclusioni.
6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione -liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
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