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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2013 n. 17321[1]

Pur riconoscendo nell’attività degli appellanti  margini di autonomia limitati, ha considerato che la tipologia delle mansioni, che si risolvono in operazioni di controllo e raffronto di dati e di compilazione di moduli, induce a collocare l’attività dei lavoratori in questione nell’ambito della collaborazione agli aspetti organizzativi dell’impresa e non a quelli produttivi consistenti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Collaborazione al processo organizzativo (tecnico od amministrativa) dell’impresa e carattere di ‘cooperazione in senso lato’ (sostitutiva oppure integrativa) alla attività dell’imprenditore, che ne consegue, connotano, infatti, le mansioni impiegatizie, e le distinguono dalla collaborazione al processo produttivo e dal carattere meramente esecutivo, che ne consegue, proprie delle mansioni operaie.

In altri termini  la ‘collaborazione all’impresa’ – secondo una espressione ellittica quanto efficacie – connota la mansione impiegatizia e si contrappone alla “collaborazione nell’impresa, che connota, invece, le mansioni operaie


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/07/impiegato-e-non-operaio-chi-organizza-la-merce-in-magazzino.html

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