Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 14 novembre 2013, n. 25615
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16564/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. (gia’ (OMISSIS) S.R.L., gia’ (OMISSIS) S.P.A.) P.I. (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., (gia’ (OMISSIS) S.R.L., gia’ (OMISSIS) S.R.L.) P.I. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 468/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2010 r.g.n. 6209/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ricorso ex articolo 700 c.p.c., con successiva trasformazione, su richiesta della ricorrente, del giudizio da cautelare ad ordinario, (OMISSIS), premesso di avere lavorato alle dipendenze della (OMISSIS) SpA, trasformatasi nelle (OMISSIS) srl, con il diritto a fruire dei permessi di cui alla Legge n. 104 del 1992, articolo 33, per l’assistenza al padre portatore di handicap, chiese l’annullamento del trasferimento a (OMISSIS), disposto dalla (OMISSIS) srl con lettera del 1.8.2001, e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 27.9.2001, adottato dalla stessa (OMISSIS) Srl; dedusse la ricorrente che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla Legge n. 104 del 1992.
Radicatosi il contraddittorio, venne disposta la sua integrazione nei confronti della (OMISSIS) srl e della (OMISSIS) srl; il giudizio venne quindi sospeso per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex articolo 410 c.p.c., nei confronti delle societa’ nei confronti delle quali era stato integrato il contraddittorio; nel successo ricorso in riassunzione, la ricorrente, riproposte le deduzioni gia’ formulare in sede cautelare, chiese di adottare, anche in base alle presunzioni processuali di cui alla Legge n. 125 del 1991, articolo 4, le misure previste dalla Legge n. 903 del 1977, articolo 15; di dichiarare la nullita’ del trasferimento; di “dichiarare nullo e comunque annullare il licenziamento impugnato, con ogni pronuncia in ordine alla reintegrazione in un posto di lavoro, presso la societa’ formale datrice di lavoro, ovvero preso altra consociata convenuta nel presente giudizio, in (OMISSIS), tenuta nella dovuta considerazione la situazione conclamata di tutela ex Legge n. 194 del 1992, a beneficio del Sig. (OMISSIS), padre della ricorrente, gia’ interveniente ad adiuvandum nella fase di prime cure; in via subordinata, disporre la prosecuzione della posizione di distacco presso la sede di (OMISSIS) della consociata (OMISSIS) srl o di altre consociate del Gruppo, fino all’esito del giudizio di merito, giusta comunicazione (OMISSIS) srl del 1.8.2001”, la (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) srl, costituitesi, dedussero il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro rigetto’ il ricorso.
Con sentenza del 19.1 – 11.6.2010, la Corte d’Appello di Roma rigetto’ il gravame svolto dalla lavoratrice.
A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:
– le circostanze che avevano caratterizzato il nuovo assetto produttivo e societario ed avevano determinato la diversa e definitiva localizzazione delle attivita’ facenti capo alla nuova societa’ datrice di lavoro dell’appellante, avevano trovato riscontro nelle risultanze testimoniale e documentali;
– come rilevato nella sentenza di prime cure, erano stati costituiti, al fine di riorganizzare le attivita’ facenti capo al gruppo (OMISSIS), tre poli societari: la (OMISSIS) srl, per la commercializzazione con l’Italia dei prodotti feed additives, che aveva trasferito la propria sede legale a (OMISSIS); la (OMISSIS) srl, per la commercializzazione dei prodotti farmaceutici destinati al mercato italiano, con sede in (OMISSIS); la (OMISSIS) srl, con sede in (OMISSIS), concentrata essenzialmente sulla produzione e sulla sola commercializzazione dei prodotti destinati all’estero.
– il processo di riorganizzazione (oggetto di informativa e consultazione in sede sindacale, come da verbale di accordo del luglio 2001 Legge n. 428 del 1990, ex articolo 47), cosi’ come l’inerenza della attivita’ lavorativa svolta dall’appellante al settore confluito nella (OMISSIS) srl, non avevano trovato alcuna contestazione nell’originario ricorso, ove il licenziamento risultava impugnato nei confronti della (OMISSIS) srl, avverso la quale erano state proposte le domande giudiziali, senza che fosse stata messa in discussione la effettiva titolarita’ del rapporto di lavoro;
– dovevano quindi ritenersi estranee al giudizio ed inammissibili le questione formulate dall’appellante in ordine alla inerenza o meno delle sue mansioni al ramo ceduto alla (OMISSIS) srl, i rilievi in ordine alla violazione dell’accordo sindacale Legge n. 428 del 1990, ex articolo 47, le argomentazioni dirette a dimostrare il diritto della appellante a svolgere la propria attivita’ alle dipendenze della (OMISSIS) srl;
– per cio’ che riguardava la (OMISSIS) srl, era risultato che il personale addetto era stato trasferito presso la nuova sede di (OMISSIS) e che, come confermato dalle testimonianze, la societa’ non aveva mantenuto alcuna sede o ufficio in (OMISSIS) o nel (OMISSIS);
– in particolare, per quanto riguarda la posizione della (OMISSIS), le mansioni svolte consistevano nella gestione della rete degli agenti feed additives (contabilizzazione vendite, provvigioni) e tale attivita’ risultava essere stata trasferita (come da richiamate testimonianze), da un punto di vista commerciale, alla (OMISSIS) srl; l’appellante collaborava direttamente con i responsabili commerciali, entrambi trasferiti a (OMISSIS), e tra le (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) srl esistevano rapporti commerciali di compravendita di prodotti;
– doveva quindi ritenersi l’effettivita’ delle ragioni del trasferimento, atteso che, come provato in atti, l’unica societa’ del gruppo (OMISSIS) con sede in (OMISSIS), dove l’appellante aveva chiesto di prestare la propria attivita’ lavorativa, era la (OMISSIS) srl (divenuta (OMISSIS) srl e poi (OMISSIS) srl), estranea al rapporto di lavoro in esame;
– non era ravvisabile la violazione del diritto sancito dalla Legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, (il quale stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita’ un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede), perche’ tale norma attribuisce un diritto che, in virtu’ dell’inciso secondo il quale esso puo’ essere esercitato “ove possibile”, ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non puo’ essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell’azienda oppure, quando, come nel caso in esame, sia venuta meno la originaria sede di lavoro;
– il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti all’attivita’ produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, poiche’ tale scelta e’ espressione della liberta’ di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 Cost., spettando invece al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore; non erano quindi sindacabili, come gia’ ritenuto nella sentenza di prime cure, le ragioni della riorganizzazione aziendale, mentre l’impossibilita’ di poter impiegare l’appellante in mansioni equivalenti risultava correttamente valutata con riferimento alla unica sede aziendale, dove la stessa appellante aveva rifiutato di trasferirsi;
– non era ravvisabile un obbligo d’impiego nell’ambito della (OMISSIS) srl, poiche’ il gruppo di societa’ non costituisce un fenomeno rilevante sotto il profilo giuridico, ma solo sotto quello economico, salvo che si accerti l’esistenza, non dedotta nell’ipotesi in esame, di un unico rapporto di lavoro con le diverse societa’, qualora le relazioni all’interno di detto “gruppo” siano tali da avere dato vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici, in ragione dell’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attivita’ esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato in favore delle differenti imprese del gruppo;
– superata la necessita’ di esame delle ulteriori questioni, doveva ritenersi il venir meno della originaria sede di lavoro dell’appellante per comprovate ragioni organizzative e, quindi, la legittimita’ del licenziamento.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi.
La (OMISSIS) srl (gia’ (OMISSIS) srl) e la (OMISSIS) srl hanno resistito con unico controricorso, illustrato con memoria.
L’intimata (OMISSIS) srl non ha svolto attivita’ difensiva.
1. Con il primo motivo, denunciando violazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 3, la ricorrente deduce che la riorganizzazione aziendale si era impegnata su esigenze produttive finalizzate non a far fronte a situazioni di congiuntura economica negativa, bensi’ ad ottenere un maggiore guadagno mediante la concentrazione di quasi tutta l’attivita’ a (OMISSIS).
Con il secondo motivo, denunciando violazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 3, in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., la ricorrente deduce che la parte datoriale si era limitata a descrivere quali erano state le ragioni organizzative che avevano portato all’adozione del licenziamento, senza supportare tali asserzioni con prove documentali o testimoniali e senza dimostrare l’insussistenza di posizioni lavorative nelle quali essa ricorrente avrebbe potuto essere utilmente ricollocata.
Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia esperito il controllo circa la reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore e posto alla base del licenziamento.
Con il quarto motivo, denunciando violazione della Legge n. 104 del 1992, articolo 33, in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., la ricorrente deduce che la parte datoriale non aveva dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi dell’esercizio del diritto riconosciuto al lavoratore dalla normativa indicata, dovendo per contro ritenersi, sulla base del compendio istruttorio acquisito, che essa ricorrente avrebbe potuto essere collocata in altra societa’ del gruppo (la (OMISSIS) srl) avente sede in (OMISSIS) e presso la quale vi era disponibilita’ di posti di lavoro compatibili con la sua qualifica.
Con il quinto motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della permanenza in (OMISSIS) di altra societa’ del gruppo presso cui essa ricorrente, gia’ postavi in posizione di distacco temporaneo, avrebbe potuto essere adibita.
Con il sesto motivo, denunciando violazione degli articoli 2359, 2094 e 2497 c.c., nonche’ vizio di motivazione, la ricorrente deduce l’avvenuta dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti per poter ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro al gruppo di imprese di cui faceva parte la societa’ datrice; la motivazione della Corte territoriale circa la mancata deduzione della sussistenza di un unico rapporto di lavoro nel senso teste’ indicato non aveva consentito di comprendere l’iter logico giuridico seguito ed era smentita dall’insieme degli elementi di giudizio acquisiti in corso di causa.
Con il settimo motivo, denunciando violazione della Legge n. 125 del 1991, articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., la ricorrente deduce che la parte datoriale non aveva dimostrato l’insussistenza delle dedotte condotte discriminatorie e che la Corte territoriale non aveva fatto alcun cenno alla violazione della normativa rubricata.
Con l’ottavo motivo, denunciando violazione di un non meglio precisato articolo della Legge n. 604 del 1966, in combinato disposto con gli articoli da 1362 a 1371 c.c., la ricorrente deduce:
a) la diversita’ di formulazione delle lettere datoriali del 27.9.2001 e del 28.2.2002, posto che nella prima era stato fatto riferimento all’impossibilita’ di un suo utile reimpiego “su (OMISSIS)” e nella seconda all’inesistenza di alcuna utile posizione lavorativa “ad (OMISSIS)”; avrebbe quindi dovuto essere rilevata la palese inconferenza del luogo indicato nell’atto di recesso ((OMISSIS), ove nessuna delle societa’ convenute aveva mai avuto alcuna unita’ produttiva), alla luce delle specifiche doglianze svolte al riguardo nelle note autorizzate di prime cure e nel ricorso d’appello;
b) in relazione all’accordo sindacale del 14.3.2001, la sua corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre a ritenere che la formula (“…fermo restando la tipologia e la modalita’ del rapporto di lavoro dei dipendenti lo stesso… continuera’ ad ogni e qualsiasi effetto con la nuova societa’”) stava a significare la permanenza in capo ad essa ricorrente della piena fruibilita’ della tutela di cui alla Legge n. 104 del 1992, articolo 33, e che l’altra formula (“…l’operazione in parola non ha sui lavoratori riflessi negativi di natura economica”) non avrebbe potuto essere interpretata come una sorta di “via libera” alla “smobilitazione” dei lavoratori tutelati dalla Legge n. 104 del 1992, pur nella formale intangibilita’ del trattamento economico.
2. Come esposto nello storico di lite, il ricorso introduttivo del giudizio venne proposto nei confronti della sola datrice di lavoro (OMISSIS) srl e solo nel ricorso per riassunzione a seguito della sospensione del giudizio per l’esperimento del tentativo di conciliazione nei confronti delle societa’ con le quali era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio venne svolta la domanda di reintegra presso altra delle societa’ convenute. Correttamente la Corte territoriale ha quindi ritenuto (con affermazione neppure oggetto di specifico motivo di doglianza e di natura evidentemente assorbente rispetto alle ulteriori considerazioni svolte al riguardo) estranee al giudizio ed inammissibili (fra le altre) le argomentazioni dirette a dimostrare il diritto della lavoratrice ad espletare la propria attivita’ alle dipendenze della (OMISSIS) srl.
Dal che discende l’inammissibilita’ del quarto, del quinto e del sesto motivo di ricorso, che, nei distinti profili in cui si articolano, postulano che le relative domande e allegazioni (ivi compresa la dedotta sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro al gruppo di imprese di cui faceva parte la societa’ datrice e la possibilita’ di un utile reimpiego presso altra societa’ del gruppo, onde soddisfare il diritto di cui alla Legge n. 104 del 1992, articolo 33) fossero state tempestivamente svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
3. In ordine al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attivita’ produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la piu’ economica gestione dell’impresa, e’ rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta e’ espressione della liberta’ di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4670/2001; 13021/2001; 21282/2006; 24235/2010).
Non e’ quindi necessario che tale scelta imprenditoriale sia collegata, come mostra di ritenere la ricorrente, ad una situazione di congiuntura economica negativa.
Le pronunce di legittimita’ richiamate in ricorso si riferiscono inoltre ad ipotesi di ridimensionamento dell’attivita’ imprenditoriale, cio’ che non ricorre nella fattispecie all’esame, caratterizzata dal trasferimento della societa’ e dal rifiuto della lavoratrice di trasferirsi a sua volta presso la nuova sede.
Il motivo all’esame va dunque disatteso.
4. Come gia’ esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha precisato che il processo di riorganizzazione (oggetto di informativa e consultazione in sede sindacale come da verbale di accordo del luglio 2001, Legge n. 428 del 1990, ex articolo 47), cosi’ come l’inerenza della attivita’ lavorativa svolta dall’appellante al settore confluito nella (OMISSIS) srl, non avevano trovato alcuna contestazione nell’originario ricorso; la Corte territoriale ha inoltre condiviso quanto gia’ ritenuto dal primo Giudice circa l’impossibilita’ di poter impiegare l’appellante in mansioni equivalenti con riferimento all’unica sede aziendale, dove la stessa appellante aveva rifiutato di trasferirsi (e, del resto, la ricorrente, seppure inammissibilmente, per le ragioni processuali gia’ esposte, in fatto deduce la possibilita’ di un suo utile reimpiego non presso la nuova sede della datrice di lavoro, bensi’ presso altra societa’ del gruppo); ha infine irretrattabilmente accertato in fatto che le circostanze che avevano caratterizzato il nuovo assetto produttivo e societario ed avevano determinato la diversa e definitiva localizzazione delle attivita’ facenti capo alla nuova societa’ datrice di lavoro dell’appellante, avevano trovato riscontro nelle risultanze testimoniale e documentali.
Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non possono dunque essere accolti.
5. La questione sollevata con il settimo motivo risulta implicitamente confutata dai rilievi della Corte territoriale relativi all’effettivita’ del trasferimento societario e del personale a (OMISSIS), nonche’ all’appartenenza alla (OMISSIS) srl dell’attivita’ a cui era adibita la lavoratrice, discendendo inequivocabilmente da cio’ l’insussistenza di un intento discriminatorio ai suoi danni.
6.1 La questione prospettata con il primo profilo di doglianza svolto nell’ambito dell’ottavo motivo, implicante un accertamento di fatto, risulta, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, essere stata introdotta in prime cure con le note autorizzate; ne’, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sono stati riportati i passi del ricorso introduttivo con cui (eventualmente) la stessa sarebbe stata ivi tempestivamente sollevata.
Risultando quindi estranea al thema decidendi, non e’ censurabile la sua mancata considerazione da parte della Corte territoriale.
Per completezza di motivazione deve peraltro osservarsi che i rilievi svolti al riguardo sono altresi’ inconducenti, avendo la Corte territoriale accertato l’insussistenza del mantenimento da parte della societa’ datrice di lavoro di alcuna sede o ufficio “in (OMISSIS) o nei (OMISSIS)”.
6.2 La Corte territoriale ha inoltre espressamente rilevato l’estraneita’ al giudizio e l’inammissibilita’ dei rilievi della lavoratrice in ordine alla violazione dell’accordo sindacale Legge n. 428 del 1990, ex articolo 47; tale affermazione, di evidente carattere assorbente, non e’ stata oggetto di specifica censura in questa sede di legittimita’ e cio’ determina l’inammissibilita’ del secondo profilo di doglianza svolto con l’ottavo motivo.
7. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese a favore delle controricorrenti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non e’ invece luogo a provvedere al riguardo per l’intimata (OMISSIS) srl, che non ha svolto attivita’ difensiva.
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