Suprema Corte di Cassazione

Sezione VI

Sentenza 12 novembre 2013, n. 45591

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LANZA Luigi – Presidente

Dott. LEO Guglielmo – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 17 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;

udite le richieste del sostituto procuratore generale, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito l’avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 26 aprile 2013 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 27.130,00 nella disponibilita’ di (OMISSIS) con riferimento al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73. Il sequestro era stato operato nei confronti del (OMISSIS) mentre era intento ad imbarcarsi da (OMISSIS), sulla motonave (OMISSIS), con destinazione (OMISSIS), avendo la polizia giudiziaria rinvenuto la somma di denaro occultata sotto la ruota di scorta dell’autovettura sulla quale viaggiava. I giudici hanno confermato il sequestro in relazione all’articolo 321 c.p.p., comma 2 sia perche’ finalizzato alla confisca ex articolo 240 c.p., comma 1, considerando il denaro come corpo di reato, che con riferimento alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, non avendo il (OMISSIS), percettore di un modesto reddito, dato alcuna giustificazione del possesso della ingente somma.

2. Contro questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l’avvocato (OMISSIS), nell’interesse del (OMISSIS), deducendo con un unico motivo la violazione dell’articolo 309 c.p.p., commi 5 e 10, in quanto gli atti del procedimento non sarebbero stati trasmessi nel termine perentorio di cinque giorni, dal che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare reale, senza neppure procedere all’esame degli atti trasmessi tardivamente.

Sotto un diverso profilo, contenuto nel medesimo motivo, contesta la ritenuta sussistenza del fumus delicti e inoltre lamenta l’omessa motivazione in ordine alla allegazione difensiva con cui si sarebbe dimostrata la lecita provenienza del denaro, quale risarcimento per danni subiti in un incidente stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il motivo con cui si assume la perdita di efficacia della misura cautelare a seguito dell’inosservanza del termine per la trasmissione degli atti e’ infondato, in quanto nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro per la trasmissione degli atti al tribunale trova applicazione il termine indicato dall’articolo 324 c.p.p., comma 3 che ha natura ordinatoria e non quello perentorio di cinque giorni previsto dall’articolo 309 c.p.p., comma 5, dalla cui inosservanza consegue la perdita di efficacia della misura cautelare impugnata (Sez. un., 28 marzo 2013, n. 26268, Cavalli). Ne consegue che, nella specie, la tardiva trasmissione degli atti e’ priva di conseguenze processuali.

4. E’ invece fondato il motivo con cui si contesta la sussistenza del fumus quale presupposto per il sequestro.

Secondo l’ordinanza impugnata il provvedimento di sequestro della somma di euro 27.130,00, disposto in funzione della confisca del denaro sia ex articolo 240 c.p., che ai sensi della Legge n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, trova il suo presupposto nel reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73. Si sostiene, da parte del Tribunale di Palermo, che il (OMISSIS) fosse in procinto di imbarcarsi alla volta di (OMISSIS) dove si sarebbe approvvigionato di sostanza stupefacente. Il fumus in ordine alla commissione di questo delitto viene desunto, da un lato, dalle modalita’ di detenzione della somma di denaro, occultata sotto la ruota di scorta dell’autovettura, dall’altro, dall’inserimento del (OMISSIS) in un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, circostanza questa che viene sostenuta in base ad una ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa a carico del (OMISSIS) in data 8 aprile 2013.

Ritiene questo Collegio che la giustificazione circa la sussistenza del presupposto del sequestro poggia su meri sospetti, che non giungono ad assumere la consistenza del fumus delicti richiesto per l’emissione di questo genere di provvedimenti.

Infatti, per il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., comma 2, sia esso funzionale alla confisca di cui all’articolo 240 c.p. ovvero alla confisca speciale prevista dall’articolo 12-sexies legge cit., non si e’ mai dubitato della necessita’ che debba sussistere il fumus delicti, in considerazione del fatto che si tratta di una misura cautelare (reale) e come tale funzionale ad assicurare che il provvedimento finale che si vuole anticipare venga effettivamente adottato; del resto, in questo campo cio’ che rappresenta il presupposto della misura e’ proprio il riferimento ad un reato, la cui commissione puo’ solo giustificare l’emanazione del sequestro. E’ anche vero che la individuazione e l’ambito di questo presupposto ha dato luogo ad alcune questioni interpretative ed applicative originate dalla mancanza di specifiche indicazioni legislative al riguardo. Infatti, a differenza di quanto avviene per le misure cautelari personali, dove espressamente si prevede che la loro emissione e’ subordinata alla presenza di un fumus costituito dai gravi indizi di colpevolezza, nulla si dice per le misure cautelari reali.

In realta’, le Sezioni unite hanno avuto modo di chiarire che “le condizioni generali per l’applicabilita’ delle misure cautelari personali, indicate nell’articolo 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarita’, alle misure cautelari reali” per cui ai fini della verifica della legittimita’ del sequestro “e’ preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravita’ degli stessi” (Sez. un., 25 marzo 1993, n. 4, Gifuni). In questo senso, e’ stato sostenuto che “il controllo del giudice non puo’ investire la concreta fondatezza di un’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilita’ di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato”. In applicazioni dei principi stabiliti dalle Sezioni unite si e’ detto che nell’assumere il provvedimento cautelare il giudice deve accertare, sia pur sommariamente, senza addentrarsi in questioni proprie del giudizio di cognizione, che il fatto rientri nella fattispecie criminosa che forma oggetto dell’imputazione (Sez. 6, 21 dicembre 1994, n. 5006, Gallo). In un’altra decisione, in tema di sequestro probatorio, le Sezioni unite hanno evidenziato che “l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruita’ degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi’ come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica”, con la conseguenza che il giudice e’ tenuto ad esaminare “l’integralita’ dei presupposti che legittimano il sequestro“, senza per questo svolgere un processo nel processo (Sez. un., 20 novembre 1996, n. 23, Bassi).

Attraverso le decisioni delle Sezioni unite emerge un indirizzo che evidenzia la necessita’ per il giudice di valutare il fumus in concreto, cioe’ verificando “in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali il giudice ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilita’ di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Sez. un., 29 gennaio 2003, n. 12878, PM in proc. Innocenti; Sez. 3, 27 gennaio 2000, n. 414, Cavagnoli; Sez. 3, 1 luglio 1996, n. 2863, Chiatellino; Sez. 3, 29 novembre 1996, n. 4112, Carli).

Nonostante alcuni tentativi di svalutare il requisito del fumus, equiparandolo all’esistenza di una “notizia di reato”, deve affermarsi l’esigenza di un riconoscimento della necessita’ di individuare uno dei presupposti del sequestro preventivo nella serieta’ degli indizi di reato, escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza dei gravi indizi di colpevolezza, che stabilisce una parificazione con l’articolo 273 c.p.p., di cui non vi e’ traccia nel sistema delle misure cautelari reali.

Nel caso in esame la ricostruzione del fumus risulta affidata ad elementi privi di ogni serio significato indiziario e probatorio, peraltro giustificati sulla base di argomenti e valutazioni del tutto apodittici: nessun elemento appare in grado di collegare l’occultamento del denaro all’ipotizzato reato in materia di droga; l’appartenenza ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti viene desunta sulla base di un’ordinanza cautelare di cui non vi e’ traccia in atti, ne’ e’ dato sapere in quale contesto sia stata emessa ovvero quale ruolo avrebbe avuto il (OMISSIS) in tale organizzazione criminosa.

Invero, gli elementi indicati nell’ordinanza avrebbero potuto giustificare un approfondimento delle indagini in relazione al possesso del denaro, ma non l’immediato sequestro dello stesso, che appare, allo stato degli atti, privo di giustificazione per mancanza del fumus delicti.

5. Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio e l’annullamento travolge anche il provvedimento genetico, per cui deve disporsi la restituzione della somma in sequestro all’avente diritto.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p. e articolo 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la restituzione della somma in sequestro all’avente diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p e articolo 28 reg. esec. c.p.p..

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