marsupio

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 14 gennaio 2014, n. 589

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Nola, T.R. esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’Alfa Romeo Avio (a seguito di cessione di ramo d’azienda divenuta Fiat Avio s.p.a.) la quale il 28.11.95 gli aveva intimato un licenziamento disciplinare per contestato furto di beni aziendali; che, impugnato il licenziamento dinanzi all’allora Pretore di Nola, il giudizio si era concluso con una conciliazione (del 4.6.96) a seguito della quale l’istante aveva rinunciato all’impugnativa del licenziamento e la società aveva proceduto alla sua assunzione ex novo, con inquadramento di operaio specializzato di cui al C.C.N.L. imprese metalmeccaniche; che, al rientro al lavoro, avvenuto nel giugno 1996, era stato vittima di ripetute vessazioni e provocazioni da parte del personale di sorveglianza aziendale – composto da ex operai di produzione che, fino al novembre 1995, erano stati alle sue dipendenze in quanto capo turno – nonché a perquisizioni personali; che in data 10.11.10, all’uscita dal lavoro, essendo stato casualmente selezionato dal meccanismo di controllo automatico (c.d. imparziale), gli era stata chiesta la perquisizione personale dai sorveglianti C.V. e A.P. pur avendo solo un piccolo “marsupio” legato alla cinta; che, stanco ed esasperato, aveva inutilmente chiesto l’intervento del capo turno; che i due sorveglianti con fare inurbano gli avevano detto di andare via; che in data 22.10.01 gli venne contestato di essersi rifiutato di mostrare il contenuto del “borsello” al personale di sorveglianza a seguito della accensione della luce rossa del sistema “imparziale” di controllo e di essersi poi allontanato; che, nonostante le giustificazioni addotte, veniva licenziato per giusta causa con lettera del 31.10.01, anche alla luce delle “condotte pregresse”.
Tanto premesso, ricorreva al giudice del lavoro al fine di ottenere la dichiarazione di nullità, inefficacia e/o annullabilità dell’irrogato licenziamento e, per l’effetto, la condanna della società resistente alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del recesso tenendo conto di una base retributiva di Euro.2060,86, ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale, il tutto oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Con sentenza del 22.5.08 il giudice adito rigettava la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello il T. , articolando censure relative sia a vizi formali che sostanziali del recesso, non valutati, a suo dire, correttamente dal primo giudice.
Si costituiva tardivamente la società AVIO.
Con sentenza depositata il 18 ottobre 2010, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame dichiarando l’invalidità del licenziamento ed ordinando alla società AVIO l’immediata reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Condannava la AVIO alla integrale regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e compensava interamente le spese del doppio grado.
Per la cassazione propone ricorso la società AVIO, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste il T. con controricorso.

Motivi della decisione

Per ragioni di priorità logica la Corte ritiene di dover esaminare dapprima e congiuntamente, stante la loro connessione, il primo ed il terzo motivo.
1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 2119 cod.civ. e 3 L. n. 604/66; 1375, 2104, 1362 e 1363 cod. civ. in ordine alla corretta interpretazione della contestazione del 22 ottobre 2001, con correlato vizio di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza o meno di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta che nonostante la Corte di merito avesse ritenuto storicamente provati i fatti oggetto della contestazione disciplinare (consistenti nel rifiuto di mostrare il contenuto della sua borsa all’uscita dallo stabilimento, pur essendosi attivato il sistema controllo c.d. imparziale, allontanandosi dal luogo di lavoro), il giudice di appello ritenne sproporzionata la sanzione adottata, riconducendo erroneamente il fatto ad una generica insubordinazione.
Evidenzia che, all’opposto, tale comportamento era profondamente lesivo del diritto dell’imprenditore, costituzionalmente tutelato, di tutelare i beni aziendali (artt. 41 e 42 Cost.), nonché dell’obbligo di diligenza e fedeltà del dipendente oltre che di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Si duole dell’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove afferma che l’attivazione del sistema di controllo, essendo casuale (c.d. imparziale), non indicava affatto che il dipendente celasse sulla sua persona o nella piccola borsa che aveva con sé oggetti di proprietà aziendale, tanto più che non vi erano altri elementi di sospetto (quali la presenza di borse di maggiore capienza, o di “rigonfiamenti” sospetti sugli abiti del T. ). Si duole la ricorrente che l’azienda, operante nel campo aereonautico in lavorazioni di altissima specializzazione, possedeva all’interno dello stabilimento attrezzature di ridottissime dimensioni ma di notevolissimo valore, sicché non solo il ragionamento del giudice di appello risultava erroneo in fatto, ma lo era anche in punto di diritto, posto che il sistema di controllo ideato era diretto per l’appunto a garantire la tutela del patrimonio aziendale, sicché il sottrarvisi deliberatamente ledeva certamente in modo irreparabile il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, concretando gli estremi di una giusta causa di licenziamento.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 cod. civ. Carenza, illogicità e contraddittorietà manifesta della “valutazione” in ordine alla proporzionalità della sanzione espulsiva (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che il giudice di appello pur avendo correttamente affermato che nella lettera di contestazione disciplinare, così come in quella di licenziamento, i precedenti disciplinari del T. vennero indicati non ai fini della contestazione della recidiva, ma quali specifici fatti storici ai fini della miglior comprensione della gravità del fatto contestato, ritenne poi che quest’ultimo non appariva di per sé tale da giustificare il licenziamento in tronco.
Si duole che i gravi precedenti disciplinari – tra cui innanzitutto il precedente licenziamento per sottrazione di beni aziendali; le numerose sanzioni: della multa per abbandono del posto di lavoro; di tre giorni di sospensione sempre per abbandono del posto di lavoro e detenzione illegittima di un ingente quantitativo di materiale privo di attinenza con la prestazione lavorativa; di tre giorni di sospensione per aver utilizzato il computer dell’ufficio per scopi personali – avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a valutare più correttamente la gravità del comportamento contestato e la legittimità della sanzione adottata.
3. – I motivi sono infondati.
Ed invero la motivazione della sentenza impugnata mostra una contraddizione solo apparente (quanto al rilievo dei precedenti disciplinari richiamati nelle lettere di contestazione e licenziamento, pag. 4 sentenza, per un verso ritenuti rilevanti e per altro verso tuttavia inidonei a legittimare il licenziamento), risultando così immune dalle censure mossele, avendo ritenuto, secondo una valutazione di fatto delle circostanze di causa rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che i menzionati precedenti disciplinari (per il più grave dei quali vi fu una conciliazione che ne esclude in radice il rilievo, mostrando peraltro che la stessa società ridimensionò l’importanza del fatto) non fossero tuttavia sufficienti a snaturare la contestazione ex art. 7 L. n. 300/70, che resta l’imprescindibile ed immodificabile presupposto fattuale dell’infrazione contestata (ex aliis, Cass. n. 19350/03, Cass. n. 16190/02). Quest’ultima, nella specie, consisteva unicamente nel rifiuto del lavoratore di mostrare il contenuto del piccolo “marsupio” che aveva indosso. La Corte ha, peraltro, correttamente evidenziato che nella valutazione della gravità della condotta non poteva prescindersi da tutte le circostanze del caso concreto, con riferimento alle particolari condizioni in cui essa è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente (Cass. 29.10.10 n. 22170, Cass. 29.03.2010, n. 7518, Cass. 22.6.09 n. 14586), evidenziando l’assenza di elementi di sospetto in ordine alla possibile sottrazione di beni aziendali; la circostanza, emersa dall’istruttoria e ritenuta del tutto verosimile, che, dati i precedenti disciplinari citati, il ricorrente fosse effettivamente oggetto di pressanti e continui controlli datoriali (come emergeva anche dalla riferita e non contestata circostanza che il T. iniziò ad utilizzare il piccolo “marsupio”, al posto del più voluminoso zaino sportivo che era solito indossare), elementi tutti che consigliavano di ritenere il rifiuto opposto più un atto di insofferenza alla pressione esercitata nei suoi confronti che una preordinata volontà di insubordinazione ad un ordine datoriale.
Quanto ai precedenti disciplinari, deve osservarsi che la Corte di merito mostra una loro congrua valutazione, ritenendoli tuttavia nella specie non attinenti alla condotta contestata (insubordinazione), sì da non poterne inferire, sotto il profilo psicologico, una maggior gravità dell’elemento intenzionale, ritenendo nel caso concreto conforme al principio di proporzionalità di cui all’art. 2106 c.c., l’adozione di una sanzione conservativa in luogo della massima ed estrema sanzione del licenziamento in tronco (cfr., ex aliis, Cass. n. 13294/03; Cass. 12747/03).
Trattasi di valutazione in fatto, incensurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, congruamente e correttamente motivata. Ed invero mentre l’integrazione giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria (ex multis, Cass. n. 18247/09; Cass. n. 18377/06; Cass. n. 9884/05).
3.- Resta infine da esaminare il secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 5 L n. 604/66, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, consistente nella esclusiva rilevanza accordata alla deposizione dei testi Co. e S. .
Il motivo, denunciando la violazione dei principi in materia di onere della prova e quindi della valutazione in concreto delle prove raccolte, è inammissibile per sottoporre direttamente a questa Corte un nuovo e diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e delle relative circostanze di fatto.
Deve infatti considerarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
4.- Il ricorso deve in definitiva rigettarsi.
Le alterne vicende del giudizio consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

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