Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 13 ottobre 2014, n. 21565
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19697/2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2942/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2010 r.g.n. 2007/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il l’accoglimento dei motivi primo e secondo in parte – quattro e cinque; inammissibile il terzo e parte del secondo.
Il Tribunale, autorizzata la chiamata in giudizio di (OMISSIS) ed (OMISSIS), dichiarava prescritti eventuali crediti precedenti al mese di aprile 1993; condannava (OMISSIS) ed il (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della somma liquidata in via equitativa di euro 12.000,00 e rigettava la domanda proposta in via riconvenzionale dai chiamati in causa nei confronti di (OMISSIS).
Avverso tale sentenza proponeva appello l’ (OMISSIS). Si costituiva (OMISSIS) in proprio e quale legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello ed in via subordinata proponendo appello incidentale nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS) in qualita’ di coeredi di (OMISSIS) quali obbligati solidali in ragione della loro quota ereditaria.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) restavano contumaci.
Con sentenza depositata il 27 luglio 2010, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame principale e rigettava l’incidentale;
in riforma della sentenza impugnata condannava in solido (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS) a corrispondere a (OMISSIS) la somma di euro.13.733,62, oltre accessori, oltre alla somma di euro 31.055,14, oltre accessori, ritenendo prescritti i crediti di lavoro maturati prima dell’aprile 1993.
Per la cassazione propone ricorso l’ (OMISSIS), affidato a cinque motivi.
I (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) sono rimasti intimati.
Lamenta che la sentenza impugnata, pur riconoscendo l’esistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato dal 1978 al 1997 e che la prescrizione non maturava nella specie in corso del rapporto, gli riconobbe le somme di cui sopra solo per il periodo aprile 1993 – dicembre 1994 (poste a carico di (OMISSIS) e della societa’ C.G.G.) e per il periodo 1.1.95 al 31.10.97 (a carico della sola societa’ C.G.G.), ritenendo di fatto prescritti i crediti maturati dal 1978 al 1993.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 2099, 2107, 2108 e 2109 c.c., in relazione alle corrispondenti disposizioni di cui al c.c.n.l. turismo-campeggi in materia di orario
di lavoro, ferie, festivita’, riposi settimanali, tredicesima e quattordicesima mensilita’; dell’articolo 36 Cost., e articolo 2697 c.c., oltre ad insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, in ordine alla differenze retributive reclamate per il periodo 2.1.78-6.4.93.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 112, 115, 166, 167 e 416 c.p.c., oltre che dell’articolo 2697 c.c., circa le conseguenze della mancata specifica contestazione dei conteggi, inerenti il periodo 1/78-10/97, oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione.
4.- I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono fondati in quanto la Corte territoriale ha da una parte correttamente ritenuto che la prova dell’intervenuta prescrizione gravasse sul datore di lavoro e che la prescrizione nella specie non decorresse in costanza di rapporto di lavoro; che questo si svolse ininterrottamente presso il camping Golden Garden – che “mantenne la propria identita’ aziendale pur nel succedersi delle gestioni da parte di soggetti diversi” – dal 1978 sino al 1997; che essendosi verificato un trasferimento di azienda nell’aprile 1993 “nessuna prescrizione era intervenuta in favore dei cessionari dell’azienda” (pag. 4 sentenza), quindi ha erroneamente distinto, ai fini della prescrizione, il momento precedente rispetto a quello successivo al trasferimento d’azienda – distinzione che nella specie poteva rilevare solo nei confronti degli eredi di (OMISSIS) non titolari del rapporto di lavoro ( (OMISSIS) ed (OMISSIS)), e responsabili dei soli crediti gravanti sul defunto (OMISSIS), ma non gia’ di (OMISSIS) e poi della societa’ Golden Garden, cessionari dell’azienda, con le conseguenze di cui all’articolo 2112 c.c., comma 2, concludendo pertanto erroneamente che anche nei confronti di tali ultimi due soggetti fosse maturata la prescrizione dei crediti precedenti l’aprile 1993.
La Corte territoriale non si e’ pertanto attenuta al principio di diritto secondo cui il cessionario di azienda acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, a norma dell’articolo 2112 c.c., comma 1. Ne consegue che egli risponde di tutti quelli non gia’ estinti per prescrizione. A questo principio non si e’ attenuta la Corte di merito, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice ai fini della quantificazione dei crediti per tutto il periodo lavorativo (1978-1997) nei confronti di (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) (indicati dallo stesso attuale ricorrente unici effettivi datori di lavoro). Restano assorbiti gli altri motivi con cui il ricorrente si duole del conseguente inesatto ammontare del t.f.r. e dell’erronea disciplina degli accessori ex articolo 429 c.p.c., liquidati dalla sentenza impugnata.
5.- In conclusione debbono essere accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve cassarsi in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi compreso il presente giudizio di legittimita’.
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