cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 13 febbraio 2015, n. 2899

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28025-2008 proposto da:

(OMISSIS) in persona del legale rapp.te pro tempore c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/08/2008 R.G.N. 539/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11/11/06 il Tribunale di Mantova respingeva l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la cartella esattoriale notificatale il 18/12/04 con cui le era stato intimato il pagamento in favore dell’Inail di somme a titolo di imposizione contributiva in relazione a quanto corrisposto ai dipendenti a titolo di indennita’ di trasferta.
Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con la decisione qui impugnata.
Nel pervenire alla reiezione del gravame proposto dalla societa’, la Corte territoriale richiamava innanzitutto i presupposti dell’indennita’ di trasferta, ravvisabili nell’esistenza di una sede abituale di lavoro ove viene resa la prestazione, e nel comando temporaneo di eseguire la prestazione presso un luogo diverso, nonche’ la ratio dell’emolumento, volto a compensare il maggior disagio della prestazione resa al di fuori della principale sede lavorativa.
Tali presupposti, nell’opinione della Corte, dovevano essere effettivi, non avendo, diversamente, l’erogazione dell’emolumento quella finalita’ risarcitoria che avrebbe giustificato l’esonero dall’obbligo contributivo, bensi’ natura parzialmente o integralmente retributiva, per essere la trasferta componente essenziale della prestazione di lavoro o per l’assenza della temporaneita’ del comando. Nello specifico, alla stregua della documentazione versata in atti (verbali di accertamento ispettivo Inail e verbale della Guardia di Finanza), risultava ordinariamente corrisposto ai dipendenti, il pagamento di ore settimanali inferiori a quelle previste dal c.c.n.l. di settore, mancando una correlazione fra ore pagate ed indennita’ di trasferta. Sul rilievo che l’onere di provare la sussistenza di una ipotesi di esenzione totale o parziale dalla contribuzione e’ a carico del datore di lavoro che la invoca, la Corte distrettuale argomentava che la societa’ non aveva adempiuto all’obbligo sulla medesima gravante, non avendo allegato ne’ provato che le ore indicate in busta paga, erano diverse da quelle ritenute dagli ispettori e corrispondenti a quelle del c.c.n.l. ne’ che vi fosse corrispondenza fra ore di lavoro ed indennita’ di trasferta.
Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per Cassazione la (OMISSIS) s.r.l. affidato a due motivi corredati da quesiti di diritto.
Resiste con controricorso l’Inail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex articolo 48 e succ. mod. ed articoli 2697 e 2729 c.c.) nonche’ vizio di motivazione.
1.2 La ricorrente fa leva sul tenore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 48, comma 1 (ora articolo 51) in base al quale dal reddito imponibile restano escluse le indennita’ percepite per trasferte o missioni svolte al di fuori del territorio comunale, per ribadire l’assunto in base al quale, pacifico essendo lo svolgimento di attivita’ lavorativa dei dipendenti in regime di trasferta, gli importi erogati in favore dei dipendenti non sarebbero assoggettabili a contribuzione, gravando comunque sull’Istituto l’onere di provare che le somme non sono state corrisposte a titolo di indennita’ di trasferta bensi’ a titolo di retribuzione per l’attivita’ di lavoro svolta.
1.3 La societa’ nega, quindi che nella specie sussistano elementi sufficienti per ritenere che le somme versate a titolo di indennita’ di trasferta celassero il pagamento di’ ore straordinarie di lavoro dipendente, non dimostrando i verbali redatti dagli ispettori Inps ed Inail, che quanto corrisposto a titolo di indennita’ di trasferta fosse stato erogato a diverso titolo.
2. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia error in procedendo e vizio di ultra o extra petizione nonche’ difetto di motivazione.
2.1 Si lamenta che erroneamente la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle somme erogate in favore dei dipendenti comandati a lavorare all’estero, ben individuate nei docc. 2-3 del ricorso.
3. I motivi che possono esaminarsi congiuntamente, per presupporre la soluzione di questioni fra loro connesse sul piano giuridico, sono privi di pregio.
3.1 Non puo’ trascurarsi il rilievo di un evidente difetto di autosufficienza del ricorso, laddove fa riferimento a documenti coessenziali alla dimostrazione del fondamento delle censure svolte (verbali ispettivi Inail e documentazione inerente a pagamenti e trasferte). Rinviene, infatti, applicazione il principio piu’ volte affermato da questa Corte – che va qui ribadito – secondo cui e’ onere della parte ricorrente di indicare lo specifico atto del giudizio precedente cui si riferisce, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ delle proprie asserzioni, prima di esaminare il merito della questione. Il ricorso per cassazione – in ragione del ricordato principio – deve infatti contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni di cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (vedi in tali sensi, fra le tante, Cass. 18 ottobre 2013 n. 23675, Cass. 22 gennaio 2013 n. 1435, Cass. 9 settembre 2011 n. 18523). Pertanto, sarebbe stato onere della ricorrente specificamente riportarle, cosi’ da consentire alla Corte la possibilita’ di verificare, sulla base del ricorso medesimo, l’effettiva correttezza dell’argomentare dei giudici di merito.
3.2 Ne’ va trascurato il principio, piu’ volte affermato da questa Corte (vedi fra le altre, Cass. 13 marzo 2013 n. 6556) secondo cui il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di’ indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Nella specie, i documenti richiamati nelle articolate censure, non risultano trascritti nel loro contenuto, ne’ parte ricorrente indica in quale parte del fascicolo sarebbero rinvenibili, neanche specificando se siano stati ritualmente depositati nel giudizio di legittimita’, in coerenza con i dettami di cui all’articolo 369 c.p.c., n. 4.
4. Con riferimento alle critiche formulate in relazione alla dedotta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 48 ed alla ripartizione dell’onere probatorio relativo alla dimostrazione della natura retributiva degli emolumenti sottoposti a contribuzione, vanno richiamati gli approdi ai quali e’ pervenuta questa Corte sulla delibata questione (vedi di recente, Cass. 22 luglio 2014 n. 16639). E’ stato ritenuto che le disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 48 sostituito dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, articolo 3 – secondo cui “comma 1 il reddito da lavoro dipendente e’ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro… comma 5 le indennita’ percepite per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90 mila al giorno, elevate a 150 mila per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e’ ridotto di un terzo, il limite e’ ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche’ i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero, le indennita’ o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. comma 6. le indennita’ e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attivita’ lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita’, le indennita’ di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche’ le indennita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 133 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita’ della presente disposizione….- sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennita’ di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati nelle disposizioni medesime.
Nell’ottica considerata, l’opposizione a cartella esattoriale si fonda sul contrapporre al diritto dell’Inps di pretendere i contributi (o di pretenderne il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all’applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale piu’ volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr, “ex plurimis” Cass. n. 5137/2006; Cass. n. 16351/2007; Cass. n. 499/2009; Cass. n. 21898/2010).
4.1 Puo’ dunque affermarsi, nel solco dell’orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione”.
5. Sulla scorta di tali rilievi la pronuncia impugnata, per essere conforme ai principi di diritto innanzi enunciati, non resta scalfita dalle censure mosse.
6. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente per il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge

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