cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 13 aprile 2015, n. 7405

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1775/2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro’ tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 726/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/10/2011 R.G.N. 1643/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS) ( (OMISSIS));

udito l’Avvocato (OMISSIS) (INAIL);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.9-3.10.2011 la Corte d’Appello di Salerno rigetto’, seppur in forza di diversa motivazione, il gravame proposto da (OMISSIS) nei confronti della datrice di lavoro (OMISSIS) spa e dell’Inail avverso la decisione di prime cure, che aveva disatteso la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto di tre successive rapine di cui era rimasto vittima nello svolgimento della sua attivita’ lavorativa presso l’ufficio di (OMISSIS). A sostegno del decisum la Corte territoriale, rilevato che la responsabilita’ datoriale ex articolo 2087 c.c., non ha carattere oggettivo, ritenne l’inidoneita’ delle misure effettivamente adottabili a scongiurare gli eventi delittuosi, escludendo in concreto il nesso di causalita’ tra la mancata adozione degli accorgimenti che si assumevano essere stati omessi (sistemi di videosorveglianza, collegamento diretto con le forze dell’ordine, sistemi di apertura a tempo ovvero di allarme interno) e la verificazione degli eventi stessi. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

La (OMISSIS) spa e l’Inail hanno resistito con distinti controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge (in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente lamenta che la (OMISSIS) spa, pur avendo l’obbligo di adottare ogni cautela necessaria per scongiurare il verificarsi di eventi pregiudizievoli per i lavoratori, non abbia utilizzato tutti gli strumenti tecnici messi a disposizione dalla tecnologia dell’epoca dei fatti.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., (in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia svolto argomentazioni che non avevano trovato riscontro nelle allegazioni delle parti.

Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione (in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione tutte le misure effettivamente adottabili e non soltanto quelle indicate da esso ricorrente, benche’ la parte datoriale non avesse in concreto adottato nessuna misura di tutela, trascurando altresi’ l’effetto deterrente che l’adozione di opportune misure avrebbe potuto svolgere.

I tre motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

2. La disamina delle censure deve tener conto del contesto fattuale per cui e’ causa, caratterizzato, secondo quanto gia’ accertato nei gradi di merito, dalle seguenti circostanze:

a) gli eventi delittuosi di cui il (OMISSIS) e’ stato vittima si sono tutti realizzati al di fuori dei locali dell’ufficio postale e, in particolare, nel momento in cui il lavoratore era intento a sollevare la saracinesca che vi dava accesso;

b) l’unica misura di tutela attuata dalla parte datoriale consisteva nell’essere il bancone protetto da vetri antisfondamento, mentre nessun mezzo di sicurezza rivolto all’esterno era stato concretamente realizzato ed attivato.

La prevedibilita’ del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro e’ insita nella tipologia dell’attivita’ esercitata, stante la movimentazione, per quanto contenuta essa fosse, di somme di denaro e aveva trovato un riscontro concreto nei fatti dedotti in giudizio, contrassegnati addirittura da plurima reiterazione degli indicati fatti delittuosi.

Non puo’ dunque dubitarsi che fosse preciso dovere della parte datoriale predisporre e mantenere in efficienza quei mezzi di tutela, concretamente attuabili secondo la tecnologia disponibile nel periodo, almeno potenzialmente idonei a tutelare l’integrita’ fisica del lavoratore, in ossequio al principio dettato dall’articolo 2087 c.c..

Il che non significa che tali mezzi dovessero essere certamente in grado di impedire il verificarsi di episodi criminosi a danno del dipendente, bensi’ che gli stessi dovevano consistere in quelle misure che, secondo criteri di comune esperienza, potevano risultare atti a svolgere, al riguardo, una funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva e protettiva.

Il principio richiamato dalla parte datoriale, secondo cui, in riferimento alla tutela dell’integrita’ fisiopsichica dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all’attivita’ criminosa di terzi, l’ampio ambito applicativo dell’articolo 2087 c.c., non puo’ essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull’assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perche’ in tal modo si perverrebbe all’abnorme applicazione di un principio di responsabilita’ oggettiva ancorata al presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell’evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici piu’ evoluti del momento (cfr, Cass., nn. 12089/2013; 15350/2001; 11710/1998), non e’ correttamente applicabile ad una fattispecie che, come quella all’esame, e’ contraddistinta dall’assenza di qualsivoglia misura specificamente diretta ad impedire o prevenire o, comunque, rendere piu’ difficoltoso ed aleatorio il realizzarsi di eventi criminosi analoghi, nelle loro modalita’ di realizzazione, a quelli in concreto verificatisi.

L’indagine della Corte territoriale, diretta a dimostrare, in relazione ai mezzi di tutela analizzati, la loro concreta inutilita’, appare d’altra parte insufficiente sotto il profilo motivazionale, tenuto conto che:

– parte dal presupposto che i sistemi di videosorveglianza possano valere in linea di massima solo per la successiva identificazione degli autori dei reati, trascurando di considerare che, secondo ovvie regole di esperienza, proprio tale possibilita’ e’ in se’ produttiva di effetti dissuasivi e, quindi, anche preventivi;

– esclude la concreta efficienza causale di altri mezzi di prevenzione non gia’ in forza di regole certe di esperienza, ma sulla base di opinabili congetture, alle quali, proprio perche’ tali, se ne potrebbero contrapporre altre di segno del tutto contrastante.

Nei limiti teste’ indicati le censure svolte meritano pertanto accoglimento.

3. Il ricorso deve dunque essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procedera’ a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi; il Giudice del rinvio provvedera’ altresi’ sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione

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