Non è retroattiva la norma che prevede la possibilità di ridurre della metà il contributo soggettivo dovuto all’Enpacl dai consulenti del lavoro iscritti anche ad un altro ente di previdenza.
Sentenza 11 settembre 2017, n. 21055
Data udienza 3 maggio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26805/2011 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 814/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/08/2011 R.G.N. 790/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1 agosto 2011, in accoglimento del gravame svolto dall’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, respingeva l’originaria domanda svolta da (OMISSIS), quale vedova superstite di (OMISSIS), volta ad ottenere la riliquidazione della pensione indiretta tenendo conto dei contributi versati dal coniuge, in misura piena anziche’ in misura ridotta, per gli anni dal 1976 al 1979, nonostante l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. Per la Corte territoriale, la disposizione della L. n. 1100 del 1971, articolo 28, comma 1 – che prevedeva il versamento dei contributi in misura ridotta per gli iscritti soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria aveva introdotto un obbligo, e non una mera facolta’, con disposizione insuscettibile di altre interpretazioni, anche alla luce della normativa successiva.
3. Avverso tale sentenza ricorre (OMISSIS), con ricorso affidato ad un motivo con il quale, deducendo violazione di legge (L. 23 novembre 1971, n. 1100, articolo 28, L. 5 agosto 1991, n. 249, articolo 12), si duole che la Corte di merito non abbia ritenuto il versamento in misura ridotta espressione di una mera facolta’ in capo all’iscritto alla Cassa, contestualmente iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, ancor piu’ tenuto conto delle successive disposizioni, introdotte con la L. n. 249 del 1991, che, prevedendo per l’iscritto la possibilita’ di chiedere il dimezzamento, presupponeva vigente il regime della contribuzione intera con facolta’ di riduzione, regola alla luce della quale andava interpretata la norma anteriore per chiarirne il contenuto; censura, inoltre, l’opzione interpretativa fatta propria dalla sentenza impugnata perche’ reputata non conforme ai principi costituzionali fissati dagli articoli 3 e 38 Cost..
4. L’E.N.P.A.C.L. ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
5. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
6. Questa Corte, con sentenza 2 luglio 2015, n. 13610 e’ gia’ intervenuta a chiarire, nel regime della L. 23 novembre 1971, n. 1100, l’obbligatorieta’ del dimezzamento del contributo per gli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria, con orientamento al quale il Collegio intende dare continuita’, riaffermando la regola della facoltativita’ del dimezzamento del contributo solo nel vigore della sopravvenuta L. 5 agosto 1991, n. 249.
7. La citata L. n. 1100 del 1071, articolo 28, istitutiva dell’Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro, ha previsto, che: “Per l’iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all’ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidita’, vecchiaia e superstiti e’ ridotto alla meta’…Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidita’, vecchiaia e superstiti dell’ente, iscritto all’albo, e’ tenuto a versare la meta’ del contributo personale stabilito per la gestione medesima”.
8. E’ poi intervenuto la L. 5 agosto 1991, n. 249, articolo 12, comma 4, con disposizione del seguente tenore: “L’iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria puo’ chiedere la riduzione alla meta’ del contributo soggettivo di cui al comma 1, in relazione ai periodi di iscrizione ad altro ente di previdenza. Tale facolta’ deve essere esercitata entro trenta giorni dalla suddetta iscrizione e, entro uguale termine, deve essere data comunicazione all’Ente della cessata iscrizione ad altro ente. L’omissione di tale comunicazione comporta, oltre al versamento del saldo contributivo, anche la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento”.
9. Tale disposizione deve ritenersi applicabile solo alle iscrizioni future (e successive all’entrata in vigore della legge) e non anche a quelle precedenti, gia’ rette dalla regola del dimezzamento ai sensi della L. n. 1100 del 1971, citato articolo 28.
10. Come esattamente argomentato dalla sentenza impugnata, il quinto comma del citato articolo 12 richiama della L. n. 1100 del 1971, articolo 28, come autonoma disposizione, applicabile anche nella vigenza della normativa introdotta nel 1991.
11. Il Legislatore del 1991 ha introdotto, come ipotesi normale, il versamento integrale del contributo e disciplinato la facolta’ di chiedere il versamento in misura ridotta, regolamentandone l’esercizio, e cio’ esclude la possibilita’ di attribuire valore meramente interpretativo, in difetto, peraltro, di qualsivoglia riferimento letterale che aiuti l’interprete in tal senso e in considerazione del considerevole intervallo temporale con la disposizione della quale avrebbe dovuto chiarire la portata.
12. Non ha introdotto, la normativa del 1991, una mera procedimentalizzazione, posto che se la regola della facoltativita’ fosse gia’ stata presente nell’ordinamento, sarebbe stato sufficiente introdurre solo disposizioni concernenti la regolazione del procedimento per il versamento alla Cassa dei contributi.
13. Neppure possono trarsi argomenti, a favore della diversa tesi prospettata dalla parte ricorrente, attingendo dai sistemi previdenziali di altre categorie di liberi professionisti (in particolare viene evocato il diritto degli ingegneri ed architetti, gia’ assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, L. n. 179 del 1958, ex articolo 23, alla riduzione della quota individuale), considerato che le norme che limitano il diritto alle prestazioni previdenziali trovano fondamento nel principio secondo il quale i sistemi previdenziali dei liberi professionisti sono informati ad autonomia in relazione alle peculiarita’ di ogni categoria ed alle esigenze di equilibrio finanziario delle relative gestioni (v., tra le altre, Cass. 24/05/2004, n. 9941 che, richiamando Corte Cost., sentt. n. 404 del 2000 e n. 88 del 1995, ord. n. 369 del 1995, ha gia’ escluso un vulnus al canone di ragionevolezza e al principio di uguaglianza).
14. Il ricorso va rigettato.
15. Le spese del giudizio vanno compensate, in considerazione della problematicita’ della questione dibattuta nell’interpretazione del progressivo assetto legislativo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Motivazione semplificata.
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