Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 11 ottobre 2013, n. 23171
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 997/2008 del 5 settembre 2008, la Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 20170 del 26 settembre 2007, decidendo sull’appello proposto da G.L..C. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 161/2006, accoglieva solo parzialmente la domanda del C. nei confronti del Comune di Cerreto Sannita e dichiarava il suo diritto ad essere adibito a mansioni equivalenti a quelle espletate in epoca anteriore alla delibera di G.M. n. 199/2000 con la quale il medesimo (Comandante di Polizia Municipale e responsabile dell’ex IV settore) era stato trasferito all’Area 3 tecnoprogettuale e dei LL.PP.. Riteneva, in particolare, la Corte territoriale che oggetto del giudizio di rinvio fosse solo l’accertamento in fatto dell’equivalenza delle mansioni di Comandante della Polizia Municipale e di responsabile dell’ex IV settore con quelle di Istruttore dell’Area Tecnica Progettuale e dei Lavori Pubblici sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Cerreto Sannita e, quindi, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Benevento, valutava come sicuramente più pregnanti e di valenza maggiore i compiti svolti dal C. prima della delibera n. 199/2000 (che dichiarava illegittima) rispetto a quelli svolti dopo, negando ogni equivalenza di mansioni in termini di responsabilità pur a parità di livello di inquadramento (C) e di qualifica funzionale (VI) e ritenendo sostanzialmente illegittimo il regolamento del Comune con il quale le suddette differenti mansioni erano state collocate nell’ambito dei medesimi livello e qualifica. Pur escludendo, poi, che fosse coperta da giudicato la domanda del C. relativa al risarcimento del danno (essendo stata tale domanda riproposta in sede del precedente ricorso per cassazione e presupponendo la stessa l’accertamento dell’equivalenza delle mansioni devoluto al giudice del rinvio), ne rilevava l’infondatezza per mancanza di prova del preteso danno, considerando, a tal fine, insufficiente la sola illegittimità del modulo organizzativo adottato dall’amministrazione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C.G.L. affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Cerreto Sannita e formula, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il Comune resistente ha presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
1. I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..
2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 1223, 2059 e 2087 cod. civ. nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversa (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.). Si duole della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno evidenziando, quanto al danno biologico, di aver documentato di aver subito una lesione psico-fisica in conseguenza del provvedimento di trasferimento adottato dal Comune e richiama la diagnosi di “disturbo dell’adattamento compatibile con una situazione occupazionale anamnesticamente avversativa” della Clinica del Lavoro “L. Devoto” di XXXXXX, Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori e, quanto al danno esistenziale, di aver documentalmente dimostrato, anche a mezzo della produzione di articoli di stampa che si erano occupati della vicenda che lo aveva visto protagonista, che sussistevano tutti gli elementi sintomatici idonei ai fini della prova presuntiva del richiesto danno esistenziale.
3. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, co. 1, lett. b) del c.c.n.l. del 6 luglio 1995 (ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 2043, 1218, 1223, 2059 e 2087 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.)”. Censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto di non poter condividere la decisione di prime cure con la quale era stato riconosciuto il danno nella misura corrispondente alla mancata percezione dell’indennità di vigilanza tenuto conto che quest’ultima è sempre intimamente connessa all’effettivo svolgimento della specifica mansione cui è ancorata. Rileva che l’indennità prevista dall’art. 37 lett. b) secondo periodo del c.c.n.l. del 6/7/1995, a differenza di quella di cui al primo periodo della medesima norma non richiede lo svolgimento effettivo delle funzioni essendo corrisposta al personale di appartenenza all’area di vigilanza anche in caso di malattia ovvero comando presso altre amministrazioni.
4. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia: “Violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché difetto assoluto di motivazione (ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)”. Si duole del fatto che i giudici di appello hanno compensato nella misura di 2/3 in danno del C. le spese di tutti i gradi e le fasi.
5. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di Cerreto Sannita denuncia: “‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 (violazione del principio di intangibilità del decisum statuito dalla Corte di Cassazione per il rinvio nel merito – insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio – eccezione di giudicato sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni pronunciata dalla Corte di appello di Napoli e non gravata dal C. dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”. Si duole del fatto che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che sulla domanda di risarcimento del danno del C. non si fosse formato il giudicato e pronunciandosi su tale domanda è andata oltre i limiti del giudizio di merito così come delineati da questa Corte in sede di rinvio.
6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si duole della ritenuta non equivalenza delle mansioni svolte dal ricorrente prima e dopo il provvedimento impugnato nonostante la previsione, per entrambe, della stessa qualifica funzionale, dello stesso inquadramento nella categoria C e dei medesimi requisiti di accesso. Si duole, altresì, dell’omessa valutazione del fatto che, al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato il C. non fosse destinatario di alcun incarico dirigenziale.
7. Ragioni di ordine logico impongono il prioritario esame del ricorso incidentale.
8. 11 primo motivo di ricorso incidentale nei termini in cui è prospettato è infondato.
La Corte di appello di Napoli in sede di decisione del 5/12/2005 non si era pronunciata sulle richieste risarcitorie del C. avendo ritenuto che nessun demansionamento questi avesse subito per effetto del provvedimento di “trasferimento” disposto dal Comune di Cerreto Sannita. L’onere di impugnazione del C. dinanzi alla Corte di legittimità concerneva, dunque, solamente i punti della decisione che lo avevano visto soccombente e che erano stati considerati assorbenti dalla Corte territoriale.
Come da questa Corte già affermato, la mancata riproposizione nel ricorso per cassazione delle argomentazioni esposte nell’atto di appello in relazione a motivi dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado non determina la definitività delle statuizioni del giudice di primo grado, in quanto sono inammissibili in sede di legittimità censure che non siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali questa non si è pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte al giudice di rinvio (si richiama, sul punto, Cass. 1 giugno 2012, n. 8817, id. 12 settembre 2011, n. 18677).
Nella fattispecie in esame, in sede di giudizio di rinvio, è stata, dunque, rimessa da questa Corte in discussione, con la decisione rescindente, la valutazione della sussistenza del demansionamento lamentato sotto diversi profili (compresi quelli attinenti alla maggiore responsabilità insita nei compiti di comandante dei vigili ed alla perdita di professionalità conseguente al disposto mutamento di mansioni) a mezzo del sollecitato raffronto delle mansioni svolte dal C. prima del trasferimento e di quelle di nuova destinazione.
Impregiudicata è, quindi, rimasta la questione, logicamente conseguente, dell’eventuale danno derivato al C. dal lamentato demansionamento, valutazione necessariamente riservata all’esito (positivo) dell’accertamento richiesto da questa Corte.
Nessun giudicato si era, dunque, formato in dipendenza della proposizione dinanzi alla Corte di legittimità delle sole questioni afferenti il demansionamento (anche se, per quanto più avanti si dirà, uno sbarramento alle pretese del C. si era già verificato in sede di appello dinanzi alla Corte napoletana).
9. Egualmente infondato è il secondo motivo di ricorso incidentale.
Si osserva, infatti, che, nella specie la Corte di merito ha espresso il proprio giudizio nella fase rescissoria sulla base di quanto devolutole da questa Corte in sede rescindente.
Le doglianze che il ricorrente incidentale ore pone sostanzialmente postulano che, trattandosi di pubblico impiego contrattualizzato, non vi sia nel provvedimento con il quale è stato esercitato lo ius variandi alcuna violazione di un diritto soggettivo del lavoratore laddove, come nella specie, tale esercizio risulti conforme alle previsioni di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel testo anteriore alla novella recata dall’art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009). In sostanza, ad avviso del Comune di Cerreto Sannita, ove il lavoratore agisca per il riconoscimento del diritto all’assegnazione di mansioni equivalenti alle ultime esercitate, resta esclusa la suddetta violazione qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, restando la materia disciplinata compiutamente dal citato art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione.
Tali doglianze, però, in quanto attinenti ad una valutazione necessariamente pregiudiziale rispetto all’accertamento devoluto al giudice del rinvio, sono inammissibili in questa sede, risultando superate dal precedente decisum di questa Corte.
Nello specifico, in sede di sentenza n. 20170/2007, questa Corte ha già affrontato la questione dei rapporti tra l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 2103 cod. civ. e, senza ritenere evidentemente risolutiva l’equivalenza formale degli inquadramenti, come, peraltro, integrata dalle disposizioni del Regolamento riguardanti le mansioni originarie del C. e quelle di nuova destinazione, nell’accogliere l’ottavo, nono e decimo motivo di ricorso, ha devoluto alla Corte di appello di Salerno l’indagine circa l’asserita sottrazione di competenze sulla base del raffronto delle mansioni come risultanti dal Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi e sul presupposto che i compiti svolti dal C. prima e dopo il trasferimento corrispondessero a quanto previsto dal Regolamento medesimo.
Tale indagine è stata svolta dal giudice di merito appunto operando il suddetto raffronto e considerando quale dato di partenza (pacifico) che sia per il Comandante della Polizia Municipale e responsabile ex IV Settore sia per l’Istruttore amministrativo III Settore Lavori Pubblici fosse previsto, alla stregua del contenuto delle due figure, come definito dal Regolamento comunale, il medesimo inquadramento, categoria C) e la medesima qualifica funzionale – VI q.f. -.
Quanto al richiamo che il Comune ricorrente fa all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 deve innanzitutto rilevarsi una carenza della relativa censura sotto il profilo dell’autosufficienza, non evincendosi se effettivamente la questione di cui si denuncia l’omesso esame fosse stata prospettata al giudice del rinvio ed in quali termini (non è stata, infatti, riprodotta, in parte qua, la comparsa di costituzione del Comune dinanzi alla Corte di appello di Salerno).
In ogni caso, tale questione, in ragione del fatto che la Corte territoriale ha operato il richiesto raffronto proprio premettendo che si trattava di mansioni per le quali era previsto il medesimo inquadramento, risulta in concreto irrilevante.
Per il resto si osserva che l’esito dell’operazione di comparazione, illustrata dalla Corte salernitana con logicità e compiutezza di argomentazioni, non è sindacabile in questa sede di legittimità.
Al riguardo il Comune ricorrente incidentale si limita a censurare la motivazione sotto il profilo dell’erroneità del ritenuto esercizio illegittimo dello ius variandi pur a parità di inquadramento nel medesimo livello professionale (questione, come detto, inammissibile in questa sede) senza alcun rilievo in ordine al ragionamento decisorio ed all’opzione che ha condotto il giudice del merito alla soluzione della quaestio farti devolutale nei termini sopra prospettati.
Del tutto insufficiente a tal fine è, infatti, riferire che l’esplicitato ragionamento sarebbe stato influenzato dall’erroneo presupposto secondo cui, pur a parità di inquadramento, potesse trattarsi di mansioni non equivalenti, con la conseguenza che doveva risultare non rilevante che, diversamente dal Comandante di Polizia Municipale, l’Istruttore dell’Area tecnico-progettuale fosse vincolato alle direttive impartite dal Responsabile dell’Area, trattandosi di un elemento di differenziazione attinente al “contenuto materiale” delle mansioni e non incidente sulla complessiva equivalenza delle stesse.
In realtà la valutazione della Corte di appello è stata decisamente più articolata laddove sono state esaminate nel dettaglio le mansioni e le funzioni delle due categorie interessate per giungere alla conclusione che il Comandante della Polizia Municipale e responsabile dell’ex IV Settore fosse deputato a svolgere compiti (di polizia locale, redazione rapporti giudiziaria, predisposizione atti nel settore commerciale, urbanistico ed edilizio ecc.) “sicuramene più pregnanti e di valenza maggiore rispetto a quelli assegnati all’Istruttore dell’Area amministrativa”.
10. Il primo motivo di ricorso principale non è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Osserva il Collegio che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (v. Cass. S.U. 24 marzo 2006, n. 6572), “in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”. Tale principio è stato in sostanza confermato anche nel quadro generale della accezione unitaria del danno non patrimoniale successivamente tracciata dalle stesse Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972). Nel contempo (v. Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832), è stato anche affermato che “la risarcibilità del danno morale, a norma dell’art. 2059 cod. civ., non è soggetta al limite derivante dalla riserva di legge e non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che vi sia stata una lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, atteso che la previsione costituzionale dell’interesse relativo ne esige in ogni caso la protezione”. Nello stesso quadro tracciato dalle Sezioni Unite, più di recente è stato altresì precisato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, “‘non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale” (v. Cass. 17 settembre 2010, n. 19785) e che “‘in caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno all’immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi” (v. Cass. 4 marzo 201 l,n. 5237).
Orbene, nella fattispecie, la Corte di merito, dopo aver accertato la sussistenza di un demansionamento, si è limitata a trarre le conseguenze derivanti dalla operata dequalificazione solo rispetto al lamentato danno patrimoniale, limitandosi, quanto ai denunciati danno biologico ed esistenziale, semplicemente ad un generico inciso (“a fronte della mancanza di prove del dedotto da demansionamento”) e ad un riferimento (nella parte narrativa della sentenza) all’ottenimento da parte del C. di una condanna al relativo risarcimento in un diverso giudizio.
Tuttavia vanno, al riguardo, svolte le seguenti considerazioni.
Quanto al danno biologico il ricorrente principale, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato nel ricorso per cassazione il contenuto, nella parte essenziale, della documentazione clinica rilasciata dalla Clinica del Lavoro “L. Devoto” di XXXXXX – Servizio di Medicina dei lavoratori da cui si evince che, all’esito degli accertamenti, era stata formulata la seguente diagnosi: “Disturbo dell’adattamento compatibile con situazione occupazionale anamnesticamente avversativa”. Peraltro, riguardo a tale produzione documentale, il Comune di Cerreto Sannita, lungi dal contestare la ritualità della produzione in giudizio della stessa ovvero dell’introduzione, sin dal ricorso di primo grado, della relativa questione si è limitato ad opporre che si trattava di documentazione insufficiente a provare il lamentato danno biologico e ad evidenziare che il C. non aveva avanzato alcuna richiesta istruttoria sul punto né, in particolare, chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
Va, però, rilevato che il Tribunale di Benevento, nella decisione n. 161/2002 (oggetto di gravame dinanzi alla Corte di appello di Napoli), non si era specificamente pronunciato sul preteso danno biologico, limitandosi a riconoscere in favore del C. il risarcimento per il danno patrimoniale derivato dalla illegittima assegnazione dello stesso all’Area tecnico progettuale, danno equitativamente quantificato in £. 500.000 mensili dalla data della delibera alla reintegrazione nelle precedenti mansioni.
Pur se la questione del danno biologico era stata, dunque, come assume il C. ritualmente e tempestivamente proposta, la stessa era rimasta inevitabilmente travolta dalla mancanza di appello (in via principale ovvero incidentale) del dipendente.
Si rileva significativamente dalla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 555/2005, oggetto del giudizio rescindente di cui alla decisione di questa Corte n. 20170/2007, che il C. in quella sede si era limitato a chiedere il rigetto dell’impugnazione proposta dal Comune di Cerreto Sannita (senza, dunque, dolersi della mancata pronuncia sul pur prospettato danno biologico).
Non vi dubbio, allora, che su tale domanda si sia formato il giudicato (e ciò già prima della decisione di questa Corte n. 20170/2007).
Analoghe considerazioni possono esser svolte con riguardo al danno esistenziale (certamente ulteriore rispetto al danno patrimoniale riconosciuto dal Tribunale di Benevento) dovendosi vieppiù evidenziare che, contrariamente a quanto avvenuto rispetto al danno biologico, neppure si evince che la domanda relativa a tale danno sia stata ritualmente avanzata dinanzi al giudice di primo grado.
Perché possa ritenersi che una determinata questione sia stata sottoposta al contraddittorio con l’altra parte non è sufficiente il richiamo ad una produzione documentale ma è necessario che in ordine a quest’ultima siano svolte specifiche deduzioni.
Sul punto il ricorrente si limita a riferire di aver riportato fedelmente dinanzi al Tribunale di Benevento la “lunga cronistoria” che lo aveva visto protagonista assumendo che da questa si potesse ricavare l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale. Nulla, però, dice in ordine alla circostanza che di tale interesse sia stata effettivamente denunciata la lesione con chiara allegazione in ordine alla natura ed alle caratteristiche del pregiudizio medesimo e che sia stata avanzata tempestivamente specifica richiesta risarcitoria.
Pur a fronte, dunque, di una insufficiente motivazione da parte della Corte territoriale, in rapporto alle questioni prospettate (solo) in grado di appello, non si riscontrano nelle censure del ricorrente i necessari presupposti della ancora possibile controvertibilità e della decisività.
11. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato.
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un danno patrimoniale risarcibile considerando che, ai fini di tale danno, non potesse essere presa in esame l’indennità di vigilanza essendo quest’ultima sempre intimamente connessa all’effettivo svolgimento della specifica mansione.
Invero va rilevato che, in termini generali, una valutazione dell’ammontare del risarcimento del danno patrimoniale derivato da un inadempimento datoriale non può essere condotta sul presupposto di una stretta corrispettività (prestazione/spettanze) assumendo rilevanza la qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa al solo fine dell’individuazione del parametro da assumere quale base di calcolo.
Non poteva, dunque, essere ostativa ad una inclusione in tale base dell’indennità prevista per il personale dell’Area di vigilanza dall’art. 37 del c.c.n.l. del 6/7/1995 la circostanza che si trattasse di una indennità tipica di tale settore e che il C. fosse stato reintegrato non nelle mansioni di provenienza bensì in altre a queste equivalenti.
Va, peraltro, operato un distinguo tra l’indennità prevista dall’art. 37 del c.c.n.l. del 6/6/1995 nella prima parte della lettera b), spettante a tutto il personale dell’Area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi) e l’indennità prevista dalla medesima lett. b), seconda parte, spettante al personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65 del 1986 (L. 930.000 per 12 mesi).
Nel valutare, nella specie, l’ammontare del risarcimento patrimoniale spettante al C. non può non considerarsi che questi, dal 9/9/2000 al 4/8/2004, come risultante dalla sentenza impugnata, è stato in aspettativa sindacale con la conseguenza che se fino al 9/9/2000, il danno da illegittimo trasferimento va quantificato tenendo conto dell’indennità prevista in caso di effettivo esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 (esercizio precluso al C. in conseguenza dell’illegittimo trasferimento, irrilevante essendo la disposta reintegra in mansioni solo equivalenti e non nelle medesime mansioni), per il periodo successivo a tale data il danno va quantificato tenendo solo conto dell’indennità minore, spettante a prescindere dall’esercizio effettivo delle funzioni di cui al citato art. 5 e per il solo fatto di appartenere all’Area di vigilanza (fermo restando, nel complesso, il limite costituito dalla pronuncia del Tribunale di Benevento, appellata solo dal Comune e, in punto di risarcimento, non anche dal C. ).
12. Così accolto il secondo motivo di ricorso principale (rigettato il primo ed assorbito il terzo) e respinti quelli oggetto di ricorso incidentale, la impugnata sentenza va, dunque, cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, la quale provvederà sulla domanda risarcitoria del danno da demansionamento applicando i principi e le indicazioni di cui sopra e statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il ricorso principale cassa la impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione. Rigetta il ricorso incidentale.
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