Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 gennaio 2017, n. 482

Le pensioni possono essere rettificate in qualunque momento per errore di qualsiasi natura dagli enti erogatori, ma non si possono recuperare le somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta al dolo dell’interessato

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 11 gennaio 2017, n. 482

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. DORONZO Adriano – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11844-2010 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2009 R.G.N. 1596/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Milano, con sentenza depositata il 24 aprile 2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como dichiarava non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende a (OMISSIS), avvocato dell’INPS, inserito nell’apposito ruolo “professionisti” sino al 31 luglio 1997, data delle dimissioni volontarie. Rimaneva ferma la pronunzia di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto al (OMISSIS) il diritto alla retribuzione ed al trattamento di quiescenza corrisposti dall’INPS durante il rapporto di lavoro intercorso con il (OMISSIS), cessato, appunto, il 31 luglio 1997, e l’attribuzione della pensione originariamente corrisposta dall’1 agosto 1997, costituendo i medesimi diritti quesiti, intoccabili per fatti successivi.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS sulla base di due motivi ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 codice di rito.

Il (OMISSIS) resiste con controricorso depositando altresi’ memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due mezzi di impugnazione articolati l’Istituto ricorrente denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 e 2126 c.c.; del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990, articolo 14, come integrato dal Decreto Legge n. 264 del 1990, articolo 12 sostituito dal Decreto Legge n. 344 del 1990, articolo 13 convertito in L. n. 21 del 1991; del Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 7; della L. n. 88 del 1989, articolo 52; della L. n. 662 del 1996, articolo 1, commi 260 – 265 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto che sia per l’ipotesi di maggiorazione della retribuzione percepita, sia per quella relativa al trattamento di fine rapporto ad essa correlato, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il principio applicabile sia quello dell’articolo 2126 c.c., anziche’ quello del 2033 c.c., sulla base dell’erroneo presupposto della equiparazione della fattispecie a quella del contratto di lavoro invalido, per cio’ che attiene agli effetti retributivi del lavoro gia’ prestato. Erroneamente, a parere dell’Istituto ricorrente, la Corte distrettuale ha reputato che la detta norma trovi applicazione pure nel caso di attribuzione di mansioni superiori e che, nella specie (conferimento di 1 livello differenziato di professionalita’ i sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1990, articolo 14 successivamente annullato), si sia in presenza di una ipotesi di annullamento dell’atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all’annullamento del contratto prospettato nell’articolo 2126 c.c.. Sarebbe, quindi, evidente l’errore di fondo in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado i quali hanno considerato l’attribuzione al (OMISSIS) del I livello differenziato di professionalita’ come attribuzione anche di altre e superiori mansioni rispetto al c.d. livello iniziale, falsamente applicando l’articolo 2126 c.c., e senza considerare, invece, che il caso di specie attiene alla sorte degli eseguiti pagamenti di somme corrispondenti ad una maggiore retribuzione provvisoriamente attribuita ad un pubblico dipendente in base all’esito non definitivo di una selezione concorsuale che, a seguito di un procedimento giurisdizionale svoltosi in contraddittorio col dipendente stesso, sia stato successivamente annullata dal giudice amministrativo con decisione definitiva. A parere dell’INPS, il maggior trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto al dipendente pubblico all’esito di una selezione concorsuale ancora soggetta a sindacato giurisdizionale non puo’ in alcun modo assumere la connotazione di diritto quesito e viene meno, con effetto ex tunc, il titolo dei relativi pagamenti, ove il sindacato giurisdizionale sugli atti della selezione concorsuale si concluda con una decisione definitiva ed irretrattabile di annullamento.

L’Istituto sosteneva, inoltre, di essere legittimato a recuperare l’importo indebitamente erogato della quota indebita della pensione a carico del Fondo integrativo aziendale, per tutto il periodo della sua erogazione e, quindi, dal 1 agosto 1997 al 31 ottobre 2006, ferma restando la recuperabilita’ integrale per i restanti periodi non ricadenti nella sanatoria di cui alla L. n. 448 del 2001, articolo 38.

I motivi non sono fondati.

Va premesso che, alla stregua dei costanti arresti di questa Corte di legittimita’, il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimita’ della relativa assegnazione (cfr., Cass., S.U., 105549/08) e che, anche nel caso in cui la promozione sia stata illegittima, troverebbe applicazione l’articolo 2126 c.c., in base al disposto del quale “la nullita’ o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”; per la qual cosa, il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica allo stesso attribuita, legittimamente o illegittimamente (cfr., pure, Cons. Stato n. 685/06). Inoltre, in caso di recupero derivante dall’annullamento di un inquadramento illegittimo di un proprio dipendente, la Pubblica Amministrazione deve tenere conto del principio di corrispettivita’ delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate e non deve procedere alla ripetizione in caso di mansioni effettivamente svolte (Cons. Stato, Sez. 5, n. 2833/01).

La Corte di merito, correttamente sussumendo la fattispecie nella disposizione di cui all’articolo 2126 c.c., conformemente all’indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte, alla stregua del quale si applica la predetta norma per il pubblico dipendente anche se abbia svolto attivita’ in violazione di norme imperative, ha reputato, con argomentazioni ineccepibili – una volta accertato l’effettivo svolgimento, da parte del (OMISSIS), delle mansioni superiori di cui si tratta, correlate alla superiore qualifica -, che le retribuzioni percepite per l’attivita’ di fatto svolta ed il trattamento di fine rapporto fossero, appunto, disciplinate dalla norma citata, trovandosi in presenza di un annullamento di un atto di conferimento di mansioni superiori equiparabile all’annullamento del contratto di cui all’articolo 2126 c.c..

E dall’applicabilita’ di tale ultima norma, che rende intangibile sia la retribuzione, sia la pensione che matura alla stregua della retribuzione corrisposta, discende la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, posto che l’articolo 2126 c.c. assicura la debenza delle retribuzioni e dei loro riflessi e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 8 (ancora vigente in materia di assicurazione obbligatoria), la computabilita’ dei contributi indebitamente versati che rendono non piu’ indebita la pensione maturata (in base all’articolo 8 cit. “rimangono acquisiti e sono computabili agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa i contributi per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento e’ stato effettuato”). E nel caso di specie era proprio l’INPS, quale datore di lavoro, che versava i contributi in favore del (OMISSIS) – che l’Istituto considera indebiti -; inoltre, l’accertamento dell'”indebito versamento”, cessato il 1/8/1997 con il collocamento in quiescenza dell’assicurato, e’, all’evidenza, posteriore di oltre cinque anni dalla data dell’ultimo versamento contributivo, anche in considerazione del fatto che le nuove graduatorie sono state elaborate dalla nuova Commissione esaminatrice in data 6/2/03 ed approvate dalla Gestione Commissariale INPS con la determina dell’8/4/03. Pertanto, sino a quel momento l’Istituto non sapeva che il (OMISSIS) ne era escluso ed e’ dunque proprio questa la data dell’accertamento dell’indebito contributivo, successiva di oltre cinque anni rispetto agli ultimi contributi versati nel 1997. Ne consegue che, poiche’ sono i contributi a fare maturare il diritto alla pensione, una volta che, per legge, i contributi eventualmente indebiti siano “consolidati” per il decorso del quinquennio, sugli stessi matura regolarmente la pensione, stante la loro computabilita’ agli effetti della prestazione pensionistica.

Peraltro, deve pure sottolinearsi che, contrariamente alla tesi sostenuta dall’Istituto ricorrente, alla stregua della L. n. 88 del 1989, articolo 52 espressione di un principio generale di irripetibilita’ delle pensioni (Cass. n. 328/02), perche’ la disciplina della sanatoria e’ globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all’articolo 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di “errore di qualsiasi natura” commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato (ipotesi, quest’ultima, che nella specie, non sussiste).

Per tutto quanto esposto, deve concludersi quindi che le doglianze articolate dalla parte ricorrente, in via principale, sotto il profilo di errores in iudicando e, subordinatamente, come generico vizio di motivazione appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo dell’iter logico-giuridico.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge

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