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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 10 novembre 2014, n. 23937

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di Monza, condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere a S.G., ufficiale giudiziario (7^ qualifica – C1), le differenze retributive concernenti lo svolgimento, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, delle superiori mansioni relative alla posizione economica C2 ex ccnl 16 febbraio 1999 per essere stato preposto alla dirigenza dell’Ufficio Unep del Tribunale di Monza.
A base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale l’attività di coordinamento e di direzione prevista per il profilo rivestito dal Gambino era riferibile alle unità organiche interne, mentre nella specie si trattava di unità organica avente rilevanza esterna con operatori di diverso livello qualificante la posizione C.
Avverso questa sentenza il Ministero della Giustizia ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.
Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione incidentale assistita da un unico motivo.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno preliminarmente riniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso principale il Ministero ricorrente, deducendo vizio di motivazione, sostiene che erroneamente la Corte del merito non ha considerato che le mansioni ìi ufficiale giudiziario dirigente corrispondono anche nel nuovo sistema di classificazione del personale alla posizione economica C1.
La censura è alla stregua di consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, fondata.
E’infatti oramai acquisito il principio secondo il quale l’ufficiale giudiziario inquadrato nella settima qualifica funzionale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999, relativo al comparto ministeri, il quale abbia svolto funzioni di dirigente di un ufficio notificazioni e protesti, non ha per ciò solo diritto alle differenze retributive previste dal suddetto contratto per l’ottava qualifica funzionale, in quanto sia l’una che l’altra di tali qualifiche professionali, ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, art. 5, primo comma, includevano la possibilità di essere assegnati – a discrezione dell’amministrazione – a funzioni dirigenziali ( V. Per tutte Cass. 27 maggio 2011 n.1174 e Cass. 14 giugno 2006 n.13718 13718 del 14/06/2006}.
Il ricorso principale, pertanto, va accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi nel merito la domanda dell’originario ricorrente va rigettata.
Il ricorso incidentale, con il quale si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della posizione economica C3, rimane assorbito.
Le spese dell’intero processo in considerazione del contrastante orientamento espresso dai giudici di merito vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa,in relazione al ricorso principale accolto, la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di G.S.e compensa le spese dell’intero processo.

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