Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 1 ottobre 2014, n. 20735
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14957/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. gia’ (OMISSIS) S.P.A.; gia’ (OMISSIS) – trasformata prima in (OMISSIS) e successivamente in S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 18364/2008 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. gia’ (OMISSIS) S.P.A.;
gia’ (OMISSIS) – trasformata prima in (OMISSIS) e successivamente in S.P.A. C.F. (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1477/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/01/2008 r.g.n. 754/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, rigetto degli altri; assorbito il ricorso incidentale condizionato.
La (OMISSIS) s.p.a. gia’ (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS) che svolge ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
Il controinteressato (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato memoria.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1355 e 1356 c.c., in relazione al Regio Decreto n. 2578 del 1925, articolo 4. In particolare si assume l’erroneita’ della dichiarazione di nullita’ della clausola che riserva al giudizio insindacabile della Commissione Amministratrice l’assunzione del Direttore Generale, in virtu’ di detto articolo 4, sostanzialmente riprodotto nel bando in questione, e che assegna allo stesso bando natura di invito all’offerta ovvero di promessa.
Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 r.d. 2578 del 1925 in relazione all’articolo 1362 c.c., con riferimento all’incompatibilita’ ritenuta rilevante al momento dell’assunzione anziche’ all’epoca della domanda di partecipazione al concorso, il cui bando esclude la possibilita’ della produzione successiva di documenti.
Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla quantificazione del danno che non terrebbe conto del reddito conseguito dal (OMISSIS) per effetto di altri incarichi svolti.
Con il ricorso incidentale condizionato si deduce violazione del Regio Decreto n. 2578 del 1925, articoli 9 e 22, in relazione all’articolo 12 preleggi, commi 1 e 2, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’applicabilita’ dell’incompatibilita’ prevista dal bando di concorso in questione ai consiglieri di tutti i comuni anziche’ ai consiglieri dell’assemblea consortile.
Il primo motivo e’ infondato. Va rilevato che la lamentata violazione del Regio Decreto n. 2578 del 1925, articolo 4, non avrebbe comunque rilievo nella fattispecie in esame in cui si e’ proceduto alla nomina del direttore Generale tramite concorso e non per chiamata diretta discrezionale, come pure sarebbe stato nella facolta’ dell’amministrazione. In altri termini la scelta discrezionale non rileva nella fattispecie in esame, in quanto l’amministrazione ha scelto di nominare il proprio direttore Generale tramite concorso; esattamente il giudice del merito non ha fondato la propria decisione sull’articolo 4 citato, ma sulla legittimita’ della procedura concorsuale che, una volta adottata, vincola l’amministrazione costituendo questa un atto negoziale di offerta al pubblico.
Anche il secondo motivo e’ infondato. La Corte territoriale ha richiamato i principi affermati da questa Corte riguardo alla duplico natura giuridica del bando di concorso, di provvedimento amministrativo e di atto negoziale che vincola nei confronti dei partecipanti al concorso. Considerata come provvedimento amministrativo, deve escludersi che l’approvazione possa porsi in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando (lex specialis del concorso), negando addirittura l’interesse pubblico primario perseguito con l’apertura del procedimento e trasformando il concorso indetto per la copertura di determinati posti, fuori dalle speciali ipotesi legislative cui si e’ fatto cenno, in mera verifica di idoneita’ professionale di personale da assumere solo in relazione a fabbisogni futuri e incerti.
Sotto il profilo della natura negoziale dell’atto con il quale la graduatoria e’ approvata, la clausola di riserva all’amministrazione della facolta’ di non procedere all’assunzione va dichiarata nulla ai sensi dell’articolo 1355 c.c. (condizione meramente potestativa) siccome subordina l’obbligo di assunzione alla mera volonta’ dell’amministrazione medesima. Escluso che sia stato disposto l’annullamento di ufficio del provvedimento di approvazione della graduatoria (nessun profilo di illegittimita’ e’ stato dedotto dall’amministrazione ricorrente), non e’ consentito neppure ritenere che sia stato esercitato il potere di revoca, attribuito dalla legge per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (vedi ora la Legge n. 241 del 1990, articolo 2 quinquies). Traducendo in termini giuridici le prospettazioni dell’Istituto ricorrente, sarebbe intervenuta una decisione di revoca implicita negli atti successivi all’approvazione della graduatoria e richiamati, in particolare, nel secondo motivo di ricorso. Cosi’ prospettata la questione, la Corte ritiene inutile ogni ulteriore approfondimento, siccome deve negarsi in radice che possa efficacemente esercitarsi il potere di revoca, con eliminazione, sia pure ex nunc, del diritto soggettivo costituito dal provvedimento revocato, mediante un atto implicito in altri e senza i requisiti minimi di forma prescritti dalla legge. Da tempo risalente costituisce ius receptum il principio secondo cui, quando non sia soltanto viziata, ma manchi del tutto la forma prevista dalla legge per il provvedimento, non e’ riconoscibile in concreto l’esercizio di potere autoritativo (vedi Cass. S.U. 13659/2006). Deve percio’ concludersi nel senso che alla volonta’ di revocare il bando, dando per ammesso che sia stata manifestata con gli atti e comportamenti successivi all’approvazione della graduatoria di cui parla il ricorrente, non e’ consentito attribuire efficacia alcuna, risultando l’autotutela esercitata in “carenza di potere” (figura processuale) e con atto, sotto il profilo sostanziale, affetto da nullita’ per difetto dell’elemento essenziale della forma della Legge n. 241 del 1990, ex articolo 21 septies, comma 1, nel testo attuale). Del resto, il successivo intervento legislativo di modifica della Legge n. 241 del 1990, conferma il risultato interpretativo soprapposto, dal momento che si e’ stabilito che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso (articolo 2 bis, comma 1), cosi’ escludendo radicalmente che l’efficacia propria di un atto solo annullabile possa riconoscersi a statuizioni di volonta’ amministrativa, dirette ad incidere in senso recessivo sui diritti soggettivi, che siano implicite in comportamenti o in altri atti, senza una formale esternazione e comunicazione (Cass. Sez. Un. 16 aprile 2007 n. 8951).
Anche il terzo motivo e’ infondato. La ricorrente, deducendo che, ai sensi del bando di concorso, la situazione di incompatibilita’ che osta alla nomina in questione dovrebbe essere esclusa fin dall’epoca della domanda di partecipazione al concorso, evidentemente confonde i requisiti per l’ammissione al concorso con i requisiti per la nomina. Il Regio Decreto n. 2578 del 1925, articolo 9, no risulta in alcun modo violato tenendo conto dalla distinzione suddetta, in quanto la mancanza di una situazione di incompatibilita’, si ripete, non costituisce requisito per la partecipazione al concorso che deve conseguentemente sussistere al momento della domanda di partecipazione al medesimo, ma requisito per la nomina che deve conseguentemente sussistere nel successivo momento in cui viene emanato tale provvedimento.
Il quarto motivo e’ inammissibile non essendo stato precisato dove e quando sarebbe stato dedotto l’aliunde perceptum lamentato in questa sede, da cui la genericita’ del motivo ed il difetto del requisito dell‘autosufficienza.
Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
Condanna la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
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