Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23422. Può essere riconosciuta la pensione d’invalidità anche all’assicurato, la cui capacità di lavoro sia già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo

Può essere riconosciuta la pensione d’invalidità anche all’assicurato, la cui capacità di lavoro sia già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo (ipotesi del cosiddetto rischio precostituito), purché l’assicurato stesso si sia poi inserito nel mondo del lavoro e successivamente si sia determinata una successiva ulteriore riduzione della sua capacità di lavoro.

Ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23422
Data udienza 16 maggio 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21005-2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/08/2010, R. G. N. 972/2008.
RILEVATO IN FATTO
che (OMISSIS), affetto da oligofrenia dalla nascita ed iscritto alla gestione coltivatori diretti, richiese l’assegno di invalidita’ ai sensi della L. n. 222 del 1984, articolo 1;
che rigettata la domanda e proposto appello dal soccombente, la Corte d’appello di Venezia (sentenza 25.08.10) respinse l’impugnazione rilevando, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, che non sussistevano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge in quanto la riduzione della capacita’ lavorativa preesisteva al rapporto assicurativo e mancavano un oggettivo aggravamento successivo all’instaurazione dello stesso rapporto e l’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
che per la cassazione della sentenza ricorre il (OMISSIS) con un motivo;
che resiste con controricorso l’Inps.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con un solo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, articoli 1 e 2, nonche’ l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ovvero la mancata considerazione dell’aggravamento successivo alla perdita dei genitori e delle mutate condizioni di lavoro (meccanizzazione in agricoltura);
che in particolare il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito ha condiviso in maniera automatica le conclusioni del medico legale d’ufficio, finendo per confermare che la malattia di cui egli soffriva si era manifestata sin dalla tenera eta’ e che cio’ non gli consentiva di aver diritto all’invocato beneficio sulla base del principio del rischio precostituito ed ignorando, in tal modo, gli sviluppi giurisprudenziali in materia;
che erroneamente il giudicante aveva considerato l’attivita’ lavorativa da esso ricorrente svolta manualmente in una stretta vallata montuosa alla luce dell’agricoltura moderna estensiva, facendola cosi’ apparire elementare ed inutile;
che il ricorso e’ infondato;

[….segue pagina successiva]

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