Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5065. CONTRIBUTI INPS: Impresa artigiana, ai fini del superamento della soglia dimensionale il limite massimo che non deve essere superato è quello di un terzo dei dipendenti non apprendisti

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[…]

che col secondo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione della L. 8 agosto 1985, n. 443, articolo 7, il ricorrente assume che erroneamente la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che l’Inps non avesse l’obbligo di impugnare tempestivamente la decisione della Commissione Provinciale per l’artigianato con la quale era stata respinta la richiesta di cancellazione dell’impresa (OMISSIS), provvedimento, questo, che invece non poteva essere considerato irrilevante una volta che lo stesso non era stato opposto dall’Inps; che tale motivo e’ infondato in quanto la norma invocata di cui alla L. n. 443 del 1985, articolo 7, che contempla la possibilita’ di ricorrere in via amministrativa innanzi alla Commissione regionale per l’artigianato avverso le decisioni della Commissione provinciale e innanzi al tribunale competente per territorio contro le decisioni della Commissione regionale, non prevede che un tale rimedio impugnatorio rappresenti una condizione di procedibilita’ per il recupero, in sede di giudizio ordinario, dei contributi da parte dell’ente di previdenza in conseguenza del riscontrato superamento dei limiti dimensionali, la cui osservanza abbia garantito in precedenza all’impresa la fiscalizzazione degli oneri sociali;

che trattasi, invero, di accertamento di un diritto di credito dell’istituto di previdenza che e’ connesso esclusivamente alla comprovata insussistenza, in relazione al periodo di riferimento, di una condizione, quale la permanenza di un determinato limite dimensionale previsto dalla legge, che da sola poteva giustificare la fruizione dello specifico beneficio contributivo di cui trattasi;

che al riguardo si e’ gia’ avuto modo di precisare (Cass. Sez. Lav. n. 13216 del 22.5.2008) che “l’iscrizione di un’impresa nell’albo delle imprese artigiane e’ il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all’accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, accertamento che, fin dall’entrata in vigore della L. n. 443, del 1985, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (articolo 5, comma 4), mentre dall’entrata in vigore della L. n. 63 del 1993 (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 6 del 1993) ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali ed e’ impugnabile attraverso le procedure previste dalla L. n. 443 del 1985, articolo 7 (ricorso alla Commissione Regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero), senza che cio’ impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l’atto di iscrizione, ancorche’ non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui della L. n. 443 del 1985, citato articolo 7”;

che col terzo motivo, formulato per vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta che non era stata adeguatamente valutata la complessita’ della vicenda nascente dal fatto che nel caso di specie si era in presenza di due accertamenti dell’Inps, a distanza di un anno l’uno dall’altro, con esiti opposti quanto all’accertamento della regolarita’ dello svolgimento dell’attivita’ delle imprese artigiane, cosi’ come non era stata tenuta in debita considerazione la contraddittorieta’ delle deposizioni delle ispettrici dell’Inps; che col quarto motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla nullita’/illegittimita’ del provvedimento del 3.6.1996 adottato dall’Inps, col quale era stata disposta la cancellazione della ditta (OMISSIS) dalla gestione IVS artigiani per il periodo 1.4.1993 – 31.1.1996, carenza tanto piu’ evidente in considerazione della circostanza che la Commissione Provinciale per l’artigianato aveva confermato, attraverso la propria decisione, l’esistenza dei requisiti di “artigiano” richiesti ai fini classificatori di legge;

che col quinto motivo si contesta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo della controversia rappresentato dal diniego di ammissione dello strumento istruttorio della consulenza tecnica d’ufficio che avrebbe consentito di verificare che l’azienda del (OMISSIS) aveva puntualmente rispettato le prescrizioni di cui alla L. n. 443 del 1985, articolo 4;

che gli ultimi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati; in quanto attraverso gli stessi si tenta una rivisitazione del materiale istruttorio e delle scelte giudiziali della fase istruttoria, operazione, questa, che non e’ consentita nel giudizio di legittimita’ allorquando, come nella fattispecie, le contestate valutazioni di merito riposano su una motivazione adeguata ed immune da vizi di ordine logico-giuridico e allorche’ le circostanze di fatto, del cui apprezzamento giudiziale ci si duole, non si rilevano decisive ai fini di causa;

che, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente rilevato che l’esame dei verbali dell’Inps consentiva di verificare in modo esauriente le ragioni che avevano condotto l’istituto a ritenere non corretto l’inquadramento dell’impresa e che rispetto a tali rilievi la controparte aveva avuto modo di prendere specifica posizione;

che a tal riguardo era stata considerata infondata l’eccezione attraverso la quale l’assicurato aveva contestato l’applicazione parametrica del contratto collettivo del settore industria in ordine alla determinazione dei contributi, cosi’ come era stata giudicata priva di fondamento l’eccezione basata sulla dedotta saltuarieta’ delle prestazioni rese a domicilio, essendo, al contrario, irrilevante, in base alla giurisprudenza di legittimita’, il criterio della effettiva presenza lavorativa ai fini della verifica dei requisiti dimensionali di cui alla citata L. n. 443 del 1985;

che, inoltre, secondo il logico ragionamento della Corte di merito, la questione della consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare la sussistenza dei requisiti propri dell’impresa artigiana era superata dal momento che per l’inquadramento dell’impresa dell’appellante era stato dato esclusivo rilievo ai requisiti dimensionali riferiti al computo dei lavoratori a domicilio, con esclusione di ulteriori aspetti rimessi ad una valutazione tecnico-specialistica di un perito;

che, in definitiva, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

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