Sussiste giustificato motivo oggettivo di licenziamento anche nel caso in cui le mansioni del dipendente allontanato sono state assegnate ad altro lavoratore già presente in azienda
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
ordinanza 15 giugno 2017, n. 14871
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliera
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12115/2015 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 31/03/2015 R.G.N. 382/2013.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con sentenza n. 23/2015, depositata il 31 marzo 2015, la Corte di appello di Cagliari ha accolto il gravame di (OMISSIS) e, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla stessa intimato, con lettera in data 15/4/2009, dalla (OMISSIS) a causa della soppressione del posto di lavoro (Responsabile della gestione di una residenza sanitaria assistita) e affidamento delle relative mansioni ad una religiosa gia’ operante nella struttura e, per la parte residua dei compiti gia’ svolti dalla lavoratrice licenziata, a consulenti esterni e ad alcuni dipendenti gia’ in forza;
– che il giudice di appello ha altresi’ condannato la Congregazione alla reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra; rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Congregazione, affidandosi a tre motivi;
– che la lavoratrice ha resistito con controricorso;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria;
osservato che e’ fondato il primo motivo, con il quale la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 e dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, censura la sentenza impugnata per non avere considerato, in contrasto con principi ripetutamente affermati nella giurisprudenza di legittimita’, che non e’ di ostacolo alla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo l’affidamento ad altri lavoratori in servizio dell’attivita’ (o di una parte di essa) in precedenza espletata da quelli licenziati, ne’ l’affidamento a terzi di segmenti produttivi, e che nella nozione di giustificato motivo oggettivo puo’ essere poi ricondotta anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una piu’ economica gestione di essa;
– che, infatti, questa Corte di legittimita’ ha precisato, gia’ in epoca risalente, che “ai fini della configurabilita’ dell’ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non e’ necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite secondo insindacabili scelte imprenditoriali relative all’organizzazione imprenditoriale, senza che con cio’ venga meno l’effettivita’ di tale soppressione”: Cass. n. 11241/1993; conformi, fra le molte: Cass. n. 8135/2000; n. 13021/2001; n. 21282/2006;
– che, in particolare, tale ultima pronuncia ha ribadito il principio di diritto, cui si ritiene di dover dare continuita’, secondo il quale “nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento e’ riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una piu’ economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attivita’ produttiva, imponendo un’effettiva necessita’ di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo e’ rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta e’ espressione della liberta’ di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non e’ sindacabile nei suoi profili di congruita’ ed opportunita’ la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettivita’ e la non pretestuosita’ del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilita’ del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite”;
– che nell’accoglimento del primo motivo di ricorso restano assorbiti il secondo e il terzo (2: vizio di motivazione; 3: violazione dell’articolo 1227 c.c. e L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, nonche’ omesso esame dell’aliunde perceptum e di altri fatti decisivi ai fini della riduzione della somma spettante alla lavoratrice a titolo di risarcimento);
ritenuto conclusivamente che la sentenza n. 23/2015 della Corte di appello di Cagliari deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterra’ al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.
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