[….segue pagina antecedente]
3.3. che nel caso di specie l’ (OMISSIS) ha esercitato entrambe le azioni, come si desume con chiarezza dal contenuto delle conclusioni dei due ricorsi proposti, riportate nella esposizione dei fatti oggetto di causa;
4. che quanto alla domanda fondata sulla asserita illegittimita’ della cessazione anticipata dell’incarico, una volta esclusa la inammissibilita’ della stessa conseguente alla pretesa ed insussistente acquiescenza, si impone una nuova valutazione da parte del giudice di appello, il quale dovra’ attenersi all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimita’ costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalita’, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno puo’ essere fatto valere non dalla cessazione del rapporto bensi’ per il solo periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, a condizione che a detta data non fosse gia’ decorso anche il termine finale originariamente previsto nel contratto di conferimento dell’incarico (Cass. 7.7.2016 n. 13869; Cass. 18.2.2016 n. 3210; Cass. 7.10.2015 n. 20100);
4.1. che, pertanto, a tal fine il giudice del merito dovra’ valutare la data di pronuncia di illegittimita’ costituzionale della norma in forza della quale e’ stata disposta la cessazione dell’incarico, il termine finale dell’incarico, il momento della risoluzione del rapporto per volontaria iniziativa del ricorrente, perche’ il diritto al risarcimento del danno presuppone la sussistenza delle condizioni necessarie affinche’ l’amministrazione potesse conformare la propria condotta alla pronuncia della Corte Costituzionale e, quindi, un rapporto ancora in essere e un periodo residuo dell’incarico originario;
5. che quanto alla domanda di risarcimento fondata sulla illegittima attribuzione ad altri dell’incarico in precedenza ricoperto dall’ (OMISSIS), ha errato la Corte territoriale nel ritenere che la previsione contenuta nel Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 161, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006, di necessaria riduzione del numero complessivo degli incarichi nella misura del 10% per i dirigenti di prima fascia e del 5% per quelli della seconda, rendesse inapplicabili i principi che regolano il rinnovo degli incarichi, con la conseguenza di legittimare scelte assolutamente discrezionali della pubblica amministrazione, non sindacabili dal giudice ordinario;
5.1. che, infatti, opera anche in detta ipotesi il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19 obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialita’ e di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost.. (Cass. 20.6.2016 n. 12678 che richiama in motivazione Cass. SSUU, nn. 21671/2013; 10370/1998; Cass., nn. 7495/2015, 13867/2014; 21700/2013; 18836/2013; 21088/2010; 18857/2010; 20979/2009; 5025/2009; 28274/2008; 9814/2008; 4275/2007; 14624/2007; 23760/2004, 20979/ 2009);
5.2 che gli articoli 1175 e 1375 c.c. obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicche’, ove l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, e’ configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. 7495/2015, 21700/2013, 9814/ 2008, 21088/2010) che, peraltro, deve essere allegato e provato dalla parte che agisce in giudizio;
6. che in via conclusiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che procedera’ ad un nuovo esame di entrambe le domande di risarcimento del danno formulate dall’ (OMISSIS), attenendosi ai principi di diritto richiamati ai punti da 4 a 5.2., e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimita’. Resta assorbito il secondo motivo con il quale l’ (OMISSIS) ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili, in quanto tardive, le deduzioni sul carattere discriminatorio del mancato conferimento di un nuovo incarico.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione.
Leave a Reply