www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza n. 9464  del 27 febbraio 2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 gennaio 2012 il Tribunale di Udine dichiarava V. B. colpevole del reato p.p. dall’art. 186, comma 7 Codice della Strada per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento tecnico mediante alcoltest essendo stato sorpreso alla guida del veicolo SAAB targato (omissis) in stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, conclamandolo ex art. 444 c.p.p. su richiesta dell’imputato e con il consenso del PM alla pena di giustizia.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 186 del CS ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione alla comminata durata della sospensione della patente di guida quantificata in anni uno e mesi sei visto un precedente specifico, ma in assenza di recidiva; la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla comminata sanzione accessoria e l’errata confisca del veicolo appartenente ad una s.n.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente contesta la comminata durata della sospensione della patente di guida, fissata dal giudice “per il periodo che appare congruo, per il precedente specifico, fissare in anni uno e mesi sei”. Osserva la Corte: come statuito dalle Sezioni Unite, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguono di diritto, “come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada” (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 6, 3.11.1998, n. 3427, P.G. in proc. Orlandi; Sez. 5, 23.1.2002, n. 7487, P.G. in proc. Vicidomini). La sanzione accessoria prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) può essere determinata tra un minimo di un anno ad un massimo di due anni. Il provvedimento impugnato ha quindi inflitto una sanzione nell’ambito delle previsioni della legge, non incorrendo in alcun errore di diritto e peraltro motivando anche in ordine alla graduazione effettuata. I primi due motivi sono pertanto da ritenersi manifestamente infondati.
4. Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene l’erroneità della disposta confisca del veicolo in quanto intestato non ad esso ricorrente ma ad una società in nome collettivo.

Anche tale motivo è manifestamente infondato.

Osserva a riguardo la Corte: anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33 agli artt. 186 e 187 C.d.S., è rimasto fermo per il giudice, nel caso di sentenza dl condanna o di applicazione della pena, l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del cosiddetto ‘decreto sicurezza” di cui al D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale “sanzione amministrativa accessoria”, giusta il nuovo testo dell’art. 224 ter C.d.S., che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una “sanzione penale accessoria”, in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo). Per l’effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza che, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo.
La citata norma del codice della strada, però, nel prevedere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta, “… salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Nel caso di specie, come osservato in ricorso, l’autovettura risulta intestata ad una società in nome collettivo. Ne ha dedotto il ricorrente che il veicolo non poteva essere confiscato. Ciò premesso va osservato, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, 26 febbraio 2010, Messina, RV 247326) che ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell’art. 186 C.d.S. è la “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario che esso “appartenga” all’imputato. Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini “proprietà” o “intestazione” nei registri. Ciò significa che il concetto dl “appartenenza” deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali. Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell’imputato (non potendo la società in nome collettivo, peraltro omonima del V. B., essere considerata soggetto estraneo al reato) Ne consegue che il Tribunale ha fatto buon governo delle disposizioni previste dall’art. 186 C.d.S. che in ricorso si assumono violate.
5. La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.
Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000= a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2012

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *