Suprema Corte di Cassazione

Sezione IV

sentenza n. 6339 del 23 aprile 2012

Fatto e Diritto

A.E.F.A.E.R. convenne in giudizio R.A. e la s.r.l. G.D.C. per sentirli dichiarare responsabili dell’infortunio da lui subito l’8 luglio 1994, quando, nel manovrare una sega elettrica per tagliare una bottiglia di plastica, da utilizzare come contenitore per lucidare un mobile, aveva subito l’amputazione di quattro dita della mano sinistra, di cui due poi gli erano state ricucite. Si costituivano i convenuti contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto; l’A., in via subordinata, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della S.A. Z.A., con la quale aveva stipulato polizza della responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro assicurati a norma della legge infortuni, per essere manlevato e tenuto indenne delle somme tenuto a pagare al ricorrente. Si costituiva altresì la Z. contestando la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dall’A., mentre l’INAIL spiegava intervento volontario nei confronti sia della Z. sta dell’A. per il recupero delle somme corrisposte al lavoratore.
Il pretore di Roma dichiarò inammissibile l’intervento dell’INAIL, condannò l’A. al pagamento al lavoratore della somma di £. 70.000.000, respinse ogni ulteriore domanda. Tale decisione, appellata dall’A., venne confermata dal Tribunale di Roma. Il giudice di appello condivise le argomentazioni del primo giudice conriguardo all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente, ritenendo che l’accertamento operato in sede penale non potesse escludere la colpa dell’A. ai sensi dell’art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche; sottolineò che l’infortunio si era verificato in occasione del lavoro di lucidatura affidato al dipendente, che era privo di esperienza e non aveva ricevuto alcuna istruzione in merito, con utilizzazione di una sega priva delle prescritte protezioni.

Lo stesso giudice respinse il motivo di appello dell’A. circa il concorso di colpa del lavoratore ai fini della riduzione dell’entità del risarcimento, perché la doglianza era priva della necessaria specificità; respinse altresì l’appello avverso il rigetto della domanda di garanzia formulata nei confronti della Z., non essendo il danno biologico coperto dalla polizza in questione.
L’A. propose ricorso per cassazione per due motivi. Si costituirono la S.A. Z.A. e la S.r.l. G.D.C., mentre il lavoratore non svolse attività difensiva.
Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 2087, dell’art. 2103 e dell’art. 2104 cod. civ. degli artt. 40 e 41 c.p., nonché difetto di motivazione. Il tutto in relazione all’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., sostenendo che il Tribunale in maniera apodittica si era limitato ad affermare che l’infortunio si era verificato in occasione del lavoro di lucidatura affidato al dipendente; che il dipendente aveva libero accesso a tutti i locali dell’azienda, compreso quello ove si trovava la sega; che l’uso di essa per tagliare una bottiglia di plastica era in ragionevole collegamento con il lavoro svolto; che il lavoratore aveva detto di averne necessità per miscelare sostanze per la lucidatura e che non costituiva fatto o comportamento abnorme ovvero imprevedibile dal datore di lavoro, ma che risultava anche che il dipendente era del tutto privo di esperienze di macchine e di utensili di falegnameria. Lo stesso ricorrente aggiunse che il giudice di appello non aveva tenuto in alcuna considerazione l’accertamento compiuto in sede penale, che aveva ritenuto l’uso improprio della sega elettrica da ascrivere ad iniziativa esclusiva ed imprevedibile dell’infortunato.
Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 18289 del 2005 ha ritenuto le censure fondate in base alle considerazioni, che si riportano:
“La sentenza ha affermato che il dipendente aveva libero accesso a tutti i locali dell’azienda, compreso quello in cui si trovava la sega elettrica. Tale affermazione non è idonea a sorreggere la responsabilità dell’A., essendo mancatol’accertamento da parte dei giudici di merito del punto contestato relativo alla circostanza se il locale venisse frequentato dai dipendenti per le esigenze di lavorazione, cui ciascuno era addetto. L’impugnata sentenza è carente anche sotto altro profilo, poiché non ha preso in considerazione la circostanza relativa alla dislocazione dei locali, avendo l’appellante puntualizzato che l’azienda dell’A. aveva sede in Via di Passeggiata di Ripetta 19/A, mentre la sega troncatrice era in disuso e si trovava in un locale in tutt’altra zona di Roma, ossia in Via Tornabuoni”. Le precedenti considerazioni fanno ritenere assorbiti ì rilievi contenuti nel secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 e dell’art. 1367 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione. Da parte sua la G.D.C. eccepisce l’avvenuto passaggio in giudicato in ordine alla domanda originariamente spiegata nei suoi confronti. La doglianza è fondata, non essendo stato impugnato in via incidentale dell’appellato dipendente il capo della pronuncia di primo grado, che aveva rigettato le domande spiegate nei suoi confronti. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame sui punti trascurati dalla decisione impugnata alla Corte dì Appello di Roma”. Per tali motivi la Corte accolse il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e rinviò, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, mentre dichiarò inammissibile il ricorso nei confronti della G.D.C. e compensò le spese nei confronti di quest’ultima.
La Corte d’appello di Roma, giudice di rinvio, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Pretore.
Esaminando e decidendo sui due punti oggetto della censura della Cassazione che ha portato all’annullamento della decisione del primo giudice d’appello, la Corte d’appello ha motivato perché anche il locale di via T. faceva parte dei locali aziendali e perché risulta provato che il lavoratore si trovava in quel locale aziendale su indicazione e direttiva del datore di lavoro per esigenze aziendali (richiamando il contenuto dell’interrogatorio dell’A. in primo grado, le sue dichiarazioni all’INAIL e la deposizione del teste Scarsella).
Ha inoltre esaminato il motivo relativo alla posizione della società assicuratrice che era rimasto assorbito. Ed ha deciso sul punto respingendo anche questo motivo di appello, confermando la tesi del pretore per cui il contratto stipulato tra le parti non copriva anche il danno biologico.

L’A. ricorre per cassazione, articolando tre motivi di ricorso;

A.E.F.A.R. non ha svolto attività difensiva;

la Z.I. è difesa con controricorso, chiedendo che la Corte di cassazione pronunci secondo giustizia in ordine ai primi due motivi di ricorso e concludendo invece per la inammissibilità o comunque per la infondatezza del terzo motivo che la riguarda.Ha depositato controricorso (non notificato vedi nota di deposito) anche la G.D.C. srl. Con il primo motivo l’A. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2103 e 2104 ce, 40, 41 e 42, c.p. Difetto di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Dopo aver ricostruito le proprie tesi il ricorrente censura la valutazione delle prove contenuta nella sentenza ed, in particolare, ribadisce le deduzioni in ordine alla non riconducibilità alla sua azienda del locale in via dei T., in ordine alla sede in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi ed in ordine al fatto che il “tagliare una bottiglia di plastica con una sega circolare allo scopo di miscelare una tinta non ha alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro ed è comunque esorbitante dai limiti di esso”.
Il motivo è inammissibile in quanto entra nel merito della valutazione della Corte, senza peraltro indicare specifici vizi della motivazione, che è specifica, adeguata e coerente su tutti i punti oggetto del rinvio. Con riferimento al terzo punto, il motivo va poi oltre il tema affidato dalla Cassazione al giudice di rinvio. Deve altresì precisarsi che tra questi punti oggetto di rinvio non vi era quello del concorso di colpa del lavoratore, tema che era stato oggetto di un motivo dell’originario appello, respinto dal giudice del gravame per carenza di specificità (cfr. sentenza di Cassazione). Sul punto si era formato il giudicato.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito preso in considerazione il contratto di assicurazione deducendo dalla sua lettura che anche i locali di via T. erano di competenza dell’azienda dell’A.
Il motivo è infondato perché il contratto faceva parte del materiale probatorio acquisito al processo e oggetto della valutazione del giudice e comunque la Corte di merito non ha basato la sua valutazione ed il suo ragionamento solo su tale elemento di prova.
Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1917, 1367 c.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.
La censura concerne l’interpretazione del contratto di assicurazione, ma è aspecifica perché non vengono indicate le regole ermeneutiche che sarebbero state violate e tanto meno perché sarebbero state violate. Quanto al vizio di motivazione, anch’esso è prospettato in modo generico senza precisare quale dei tre vizi sussisterebbe (la prospettazione di omessa motivazione è incompatibile con quella di una motivazione contraddittoria od insufficiente) e perché,inoltre,e soprattutto, in violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non viene precisato qual è il “fatto” oggetto del vizio e perché lo stesso è decisivo e controverso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Il ricorrente deve essere, per legge, condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della compagnia assicuratrice controricorrente. Sono invece da compensare le spese riguardanti la G.D.C., nei confronti della quale non sono state formulate richieste e non vi sono spese per il lavoratore intimato che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente Z.I.PLC liquidandole in 30,00 euro, nonché 2.500,00 euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla sulle spese del lavoratore intimato. Spese compensate per la G.D.C.

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