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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza n. 48251 del 13 dicembre 2012

Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 24 febbraio 2012 la corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 30.06-2011 dal G.I.P. del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato Z. D. responsabile del reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 600 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

Avverso tale sentenza lo Z. D. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:
1) art. 606 lett. b} c.p.p. per erronea applicazione della legge penale con riguardo alla declaratoria di responsabilità.
Sosteneva il ricorrente che erroneamente i giudici di merito avevano desunto lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, riconducibile cioè alla fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada, sulla base del mero accertamento sintomatico. A seguito infatti della modifica introdotta con la legge 120/2010, che ha depenalizzato l’ipotesi prevista dall’art.l86, comma 2, lett. a} del Codice della Strada, l’accertamento del reato deve essere effettuato necessariamente mediante il ricorso a strumenti tecnici che consentano di determinare il tasso alcolemico in modo certo e incontroverso, ciò che non è accaduto nel caso di specie. Secondo il ricorrente infatti la rilevazione empirica, basata sull’osservazione di soli, presunti elementi sintomatici, poteva al più costituire un mero indizio, da cui si poteva desumere lo stato di ebbrezza, ma non il grado della stessa.

Considerato in diritto

Il ricorso non e fondato.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato previsto dall’articolo 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada.
Tanto premesso si osserva che la legge n. 120 del 29 luglio 2010 (disposizioni in tema di sicurezza stradale} ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186 lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.
Tale modifica normativa non esclude però che lo stato di ubriachezza possa essere provato con indici sintomatici.
Peraltro, dal momento che l’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art.186 C.d.S. non costituisce più reato, è necessario che il giudice indichi con chiarezza le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l’ipotesi criminosa di cui alla lettera b} o alla lettera c).
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente (cfr. Cass., sez. 4, Sent. n.48297 del 27.11.2008, Rv. 242392} ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all’art. 186 cod. strada dall’art. 4, comma primo, lett. d), D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod. dalla legge n. l25 del 2008), che lo stato di ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale; dovrà comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi.
Pertanto, se si ammette l’accertamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, dovrà ritenersi consentito l’accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall’articolo 186 del Codice della Strada.
E’ ovvio che in tutti i casi in cui, pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, secondo il criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravità, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano (in virtù della legge n. l20 del 29 luglio 2010 l’ipotesi prevista dall’art. l86 lett. a del Codice della Strada non è più prevista dalla legge come reato).
Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori.
E ciò è appunto avvenuto nella fattispecie di cui è causa, come si può evincere dalla lettura della sentenza impugnata. Secondo – i giudici della Corte di appello di Milano, infatti, non poteva essere ritenuta la sussistenza dell’ipotesi più lieve prevista dalla lettera a) dell’art. l86 del Codice della Strada, in quanto sussistevano elementi sintomatici gravi, dal momento che lo Z. D., come riferito dagli agenti operanti, si era allontanato a bordo della sua autovettura a velocità sostenuta, aveva schivato miracolosamente altri veicoli, omettendo di dare la precedenza ai pedoni, aveva attraversato un incrocio incurante del semaforo rosso e quindi si era fermato in un’area di parcheggio accasciandosi sul sedile dell’autovettura. Gli agenti hanno poi riferito che l’imputato, visibilmente ubriaco, aveva con se quattro confezioni di tetrapak di vino del tutto svuotate e aveva rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 29.11.2012

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