Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza n. 39958 del 26 settembre 2013
Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa dal Tribunale Penale di Enna in composizione monocratica in data 29.3.2011, S. R. veniva assolto dal reato di cui all’art. 589 commi 1° e 2° c.p. in relazione all’accusa di avere cagionato, mentre si trovava alla guida della propria autovettura SUZUKI Santana tg (omissis), per negligenza e imprudenza consistita in particolare nell’avere arrestato repentinamente la propria autovettura per effettuare una manovra di svolta a sinistra senza attivare gli indicatori di direzione o controllare la presenza di mezzi sopravvenienti da tergo (mentre percorreva la S.S. n. 191 in direzione di marcia Pietraperzia Barrafranca all’altezza dello svincolo per una strabella interpoderale nella c.da Fiumara di Pietraperzia) cagionato la morte di S. P. il quale sopravveniva da tergo a bordo del motociclo Aprilia, con a bordo C. V. il quale riportava gravi lesioni (in Pietraperzia e Caltanissetta il 25.4.2005 ed il 17.5.2005).
Tale sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza in data 12.6.2012 la quale riconosceva la penale responsabilità dell’imputato che condannava, con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile F. con determinazione del concorso di colpa dell’imputato nella misura del 20%, e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili appellanti.
Riteneva la Corte nissena, sulla scorta del materiale probatorio acquisito (osservazioni dei CC in ordine al manto stradale, danni riportati dai mezzi e deposizioni di testi), che l’impatto si era verificato mentre la vittima stava effettuando, con il proprio motociclo, il sorpasso deI|’aut0vettura condotta dall’imputato che si trovava intenta, a sua volta, ad effettuare una svolta a sinistra per immettersi in una stradella interpoderale posta sul lato sinistro della carreggiata; il motociclo procedeva a velocità moderata, sicuramente al di sotto del limite consentito di 90 Kmh; la svolta era consentita essendo la linea di mezzeria in corrispondenza dell’accesso della stradella discontinua; l’autovettura condotta dal S R n non aveva le frecce direzionali accese. Concludeva assumendo che
il decesso di S p fosse riconducibile ad una duplice concorrente causale: da un lato, ad una non tempestiva percezione dell’autovettura Suzuki -che si che si trovava al centro strada- riconducibile anche ad una distrazione nella condotta di guida della vittima che stava effettuando un sorpasso; e, dall’altro, all’omissione da parte dell’imputato di azionare gli indicatori di direzione, che avrebbero potuto richiamare l’attenzione del S. P. o del suo passeggero C. V. sulle intenzioni di svolta dell’auto.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, e le parti civili per gli interessi civili, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Nell’interesse dell’imputato si deduce (con allegazione di copia della relazione della perizia tecnica d’ufficio svolta in primo grado), il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta penale responsabilità del S. R., richiamando le osservazioni svolte dal perito d’ufficio ed assumendo che la vittima avrebbe dovuto cercare, se mai, di effettuare un sorpasso a destra ovvero arrestarsi o rallentare la marcia fin quando la corsia di propria pertinenza non si fosse liberata.
Si duole, altresì, del vizio motivazionale in ordine alla mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, con irrogazione del minimo della pena.
La Parte pubblica rappresenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena e alla condotta dell’imputato, assumendo la maggior gravità della stessa e contestando che la vittima stesse effettuando un sorpasso in senso tecnico nonchè l’erroneità della modesta percentuale di colpa attribuita al S. R.
Analoghe censure muovono le parti civili, S. P. e R. P., rappresentando che la svolta a sinistra effettuata dall’autovettura fu improvvisa, con esclusione di qualsiasi distrazione a parte della vittima; che non vi era prova del divieto di sorpasso in quel tratto di strada e che la manovra posta in essere dalla vittima non poteva considerarsi sorpasso in senso tecnico.
Deducono, altresì, il vizio motivazionale in ordine alla determinazione delle percentuali di colpa.
Anche la parte civile C. D., si duole della violazione di legge ed del vizio motivazionale in relazione alla circostanza erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale dell’effettuazione da parte della moto di un sorpasso vero e proprio.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del responsabile civile F. S.p.a. che richiama le conclusioni della sentenza assolutoria di primo grado, suffragata dalle osservazioni del consulente del P.M. e da quelle del perito di ufficio.
E’ stata presentata anche una memoria difensiva nell’interesse delle parti civili.
Considerato in diritto
I ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili sono inammissibili.
Le censure formulate da tali ricorrenti, sostanzialmente comuni, non sono consentite nella presente sede di legittimità poiché tese ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Si risolvono, invero, in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Inoltre, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (v. ex pluribus, Cass. pen., Sez. IV, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. IV, 1.7.2009, n. 37838, rv. 245294). E la motivazione, come sopra rilevato, è del tutto congrua ed esente da vizi logici o giuridici.
Infatti, risulta per tabulas che la svolta a sinistra dell’auto dell’imputato non fu effettuata improvvisamente, bensì in modo graduale e corretto, tanto che diede la dovuta precedenza al teste p che proveniva dal senso opposto di marcia.
Il ricorso dell’imputato è infondato, dal momento che la sentenza impugnata con congrua motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato ai fini concausali il mancato -e prescritto- azionamento degli indicatori di direzione, che avrebbero potuto, specie da una distanza di 190 mt., richiamare l’attenzione del motociclista (o del suo passeggero) ed indurlo a porre in essere una più opportuna manovra di emergenza, non potendosi escludere, come invece ritenuto dal Giudice di prime cure, un sia pur modesto contributo causale di tale accertata violazione della normativa sulla circolazione stradale solo perché l’auto dell’imputato aveva già raggiunto la linea di mezzeria.
Corretta appare, al contempo, la motivazione addotta a sostegno della quantificazione del concorso di colpa del|’imputato nella misura del 20%. AI riguardo si deve rilevare (cfr. Cass. pen. Sez. IV, 16.12.1994, n. 1196, Rv. 201070; Sez. IV, n. 32222 del 5.6.2009, Rv. 244431) che, laddove venga riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa del reato di cui agli artt. 590 e 589 cod. pen., la graduazione delle colpe concorrenti non può essere determinata con certezza e deve necessariamente essere apprezzata dal giudice di merito con criteri di approssimazione e tale graduazione, per sua natura, non richiede un’articolata motivazione che dia conto di una percentuale invece di un’altra onde l’obbligo relativo deve ritenersi soddisfatto laddove risulti che il giudice di merito, nel quantificare il concorso di colpa, abbia tenuto presente le modalità inerenti al sinistro e messo sostanzialmente a confronto le condotte dei soggetti coinvolti: a tanto ha certamente adempiuto la Corte territoriale laddove ha valutato puntualmente la “non del tutto prudente ed attenta” condotta di guida tenuta dalla vittima, contenendo di conseguenza il concorso colposo dell’imputato, la cui responsabilità era stata del tutto esclusa dal giudice di primo grado, in misura estremamente modesta.
Consegue l’inammissibilità dei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili e la condanna di queste ultime al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 500,00, per ciascuna.
Consegue, inoltre, il rigetto del ricorso proposto dall’imputato S. R. e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
La sostanziale reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili; condanna le parti civili stesse al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, a quello della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso dell’imputato S. R. e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Compensa le spese tra le parti private.
Così deciso in Roma il 20.6.2013
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