Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza del 30 maggio 2014, n. 22669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente –
Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
K.M.H. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 151/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI
Giuseppina M., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 2/12/2013 la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Brescia del 29/11/2012, che aveva condannato K.M.H. per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 1 e 2, lett. c), artt. 2 bis e 2 sexies, per aver circolato alla guida dell’autovettura Fiat 600 in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (esito accertamento 1,61 e 1,51 g/l) con l’aggravante di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto dopo le 22:00 e prima delle 7:00, condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis.
2. Il fatto era stato così ricostruito dai giudici di merito: nella notte dell’8 novembre 2009 militari appartenenti al Comando Stazione Carabinieri di Rizzato erano intervenuti a seguito di un incidente stradale che vedeva coinvolta la vettura condotta da K.M. H.; gli operanti avevano rilevato che l’autovettura aveva urtato contro un altro veicolo fermo a bordo strada e che in loco vi era solo K.M.H.; quest’ultimo, sottoposto ad esame etilometrico, presentava un tasso alcolemico di 1,51 e 1,61 g/l.
3. In seguito ad appello dell’imputato, tendente esclusivamente a contestare la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, al fine di ottenere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, la Corte territoriale ha ritenuto che le condizioni meteorologiche assolutamente avverse allegate dall’appellante, quale causa che avrebbe prodotto la fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale ed il conseguente impatto con quella ferma a bordo strada, non potessero assumere rilievo dirimente nel caso concreto in quanto, da un lato, si trattava di condizioni concomitanti rispetto alla condotta di guida dell’imputato, che non aveva dedotto essersi verificato un repentino o immediato aggravamento delle condizioni meteorologiche, e, d’altro canto, non era provato che la strada fosse divenuta all’improvviso impraticabile o fosse comunque in condizioni tali da far ritenere che il fondo stradale bagnato avesse da solo, interrompendo l’ordinario iter causale, provocato il sinistro.
4. Ricorre per cassazione K.M.H., con atto sottoscritto personalmente, censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, l’aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, richiede che il sinistro sia stato causalmente provocato dalla condotta di guida in stato di ebbrezza e non può, quindi, applicarsi nei casi in cui il sinistro sia stato determinato da altre circostanze del tutto indipendenti. Le allegazioni dell’imputato, si assume, avrebbero trovato conferma nella deposizione di uno dei militari operanti, che non aveva escluso che il fondo della strada fosse bagnato e, ciononostante, pur essendovi un ragionevole dubbio sull’eziologia della collisione, la Corte territoriale avrebbe scaricato sull’imputato l’onere della prova, implicitamente richiedendogli una prova a discolpa per dirimere la situazione di contraddittorietà probatoria, anzichè pervenire all’applicazione della formula dubitativa di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2. Non potendosi escludere a priori un diverso determinismo causale idoneo a provocare da solo il sinistro, la Corte territoriale avrebbe illogicamente gravato l’imputato di provare che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, il conducente sarebbe uscito di strada anche se fosse stato completamente privo di alcol.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre premettere, in punto di ammissibilità del ricorso, che, nell’ipotesi in cui ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, il divieto di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, opera indipendentemente dal fatto che, come nel caso in esame, all’esito del giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, l’aggravante non abbia influito sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4^, n. 48534 del 24/10/2013, Bondioli, Rv. 257289; Sez. 4^, n. 30254 del 26/06/2013, P.M. in proc. Colin, Rv. 257742).
2. Quanto alle condizioni di fatto necessarie per la sussistenza dell’aggravante in parola, per incidente si intende sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, indipendentemente dal coinvolgimento di terzi o di altri veicoli o dal verificarsi di danni alle persone o alle cose (Sez. 4^, n. 31360 del 4/07/2013, Curti, Rv. 256836; Sez. 4^, n. 47276 del 6/11/2012, Marziano, Rv.253921; Sez. 4^, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv.
253734).
3. Il tenore letterale della norma che prevede l’aggravante in esame, inoltre, impone l’accertamento di un nesso di causalità tra la condotta del conducente e il sinistro, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro, in quanto l’aggravamento della pena deriva dal fatto che il legislatore ha attribuito al verificarsi dell’incidente valore sintomatico di effetti particolarmente pericolosi derivanti dall’uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti (Sez. 4^, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv.256209), come peraltro si può desumere dal raffronto con il diverso elemento costitutivo dei reati di fuga e di omissione di soccorso stradale disciplinati dall’art. 189 C.d.S., in cui si richiede esclusivamente che l’incidente sia “comunque ricollegabile” al comportamento dell’agente.
4. Nel caso di specie, la doglianza avanzata dal ricorrente, in merito al fatto che i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la sussistenza dell’aggravante sulla base dell’allegata concomitanza di avverse condizioni meteorologiche quali possibile causa esclusiva del sinistro, è infondata, alla luce della articolata e logica motivazione fornita dalla Corte territoriale in proposito.
4.1. Tale motivazione evidenzia come il giudice abbia accertato e valutato criticamente il dato di fatto, allegato dall’imputato, che al momento del sinistro piovesse, esaminando gli esiti della prova testimoniale svolta sul punto e facendosi, dunque, carico di acquisire il dato istruttorio eventualmente idoneo a sorreggere l’allegazione difensiva.
4.2. Nè risulta condivisibile quanto asserito dal ricorrente in merito al fatto che si sarebbe pretesa dall’imputato una prova a discolpa per dirimere una situazione di contraddittorietà probatoria, introducendo sotto l’apparente censura alla motivazione una questione di fatto che si sottrae al giudizio di legittimità, ossia la valutazione della prova.
4.3. Il giudice di merito ha, in realtà, escluso che l’istruttoria avesse consegnato un esito contraddittorio ed ha ritenuto che, una volta accertato che il veicolo condotto dall’imputato, in stato di ebbrezza alcolica, fosse andato ad urtare una vettura ferma al bordo della strada, la circostanza che al momento del sinistro piovesse non fosse idonea a rendere dubbio il collegamento causale tra lo stato di ebbrezza (rectius tra la condotta colposa del conducente) ed il sinistro, con buon governo del principio di causalità, correttamente richiamato nella pronuncia, secondo il quale, per escludere il collegamento causale tra la condotta dell’agente e l’evento alla stessa materialmente conseguente, è necessario accertare la sopravvenienza di un evento che, inserendosi nell’iter causale, abbia innescato un percorso eziologico completamente diverso rispetto a quello determinato dall’agente ovvero, pur inserendosi nel percorso causale collegato alla condotta, si connoti per l’assoluta anomalia ed eccezionalità (ex multis Sez. 4^, n. 10626 del 19/02/2013, P.C. in proc. Morgando, Rv.256391 Sez. 4^, n. 23309 del 29/04/2011, Cocon, Rv. 250695; Sez. 4^ n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi e altri, Rv.
245460, in tema di incidente stradale).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014
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