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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza del 22 maggio 2013

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30/11/2010 il Tribunale di Palermo condannava C.S. per il delitto di cui all’art. 590 c.p. per lesioni colpose in danno di T.R. (acc. in (omissis)). All’imputato veniva addebitato di avere, in qualità di medico chirurgo presso la Casa di Cura (omissis), per negligenza ed imperizia, omesso di diagnosticare la presenza nel paziente di una lussazione posteriore della testa omerale, trattata quindi chirurgicamente con ritardo con conseguente maturazione di un deficit funzionale della spalla destra. All’imputato veniva irrogata la pena di Euro 350 di multa, nonché veniva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Con sentenza del 22/2/2012 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna, riducendo la pena ad Euro 300 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, lamentando:
2.1. la violazione di legge per avere il giudice di merito fatto decorrere il termine di prescrizione del reato dal (omissis), invece che dal (omissis) dì della condotta posta in essere dall’imputato, con conseguente prescrizione del delitto alla data del 3/12/2011, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello;
2.2. il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento, mancando un chiaro giudizio controfattuale che la lesione non si sarebbe prodotta se la diagnosi della lussazione fosse stata più tempestiva. Inoltre in relazione alla ritenuta negligenza ed imperizia, né presso il pronto soccorso del policlinico, ne con la prima radiografia era stata riscontrata la lussazione; pertanto l’evento era stato del tutto imprevedibile così da escludere l’elemento soggettivo della colpa.
Con memoria depositata il 28/12/2012 la parte civile chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alle ulteriori spese.

Considerato in diritto

3. La sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali, per intervenuta prescrizione; va invece rigettato il ricorso agli effetti civili.
3.1. In ordine alla prima censura formulata, va osservato che nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8904 del 08/11/2011 Ud. (dep. 06/03/2012) Rv. 252436).
Pertanto correttamente il giudice di merito ha individuato, non nel dì dell’intervento, ma nel momento del perfezionamento del reato (insorgenza della malattia) il dies a quo di decorrenza della prescrizione.
3.2. Quanto al secondo motivo di censura, la corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna, rilevando che la responsabilità dell’imputato emergeva dalle seguenti circostanze:
– in data (omissis) il T. era stato ricoverato presso il Policlinico di (omissis) a seguito di un incidente stradale;
– su sua richiesta e contro il parere dei medici veniva dimesso il (omissis) e trasferito alla Clinica (omissis) con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria omero destro”;
– presso tale clinica il (omissis) veniva sottoposto a riduzione cruenta della frattura ad opera dell’imputato;
– dimesso il giorno successivo, restava immobilizzato fino al (omissis) e per un mese si sottoponeva a fisioterapia presso il “Centro Osteo & Imaging” del C. , senza però percepire esiti favorevoli dell’evoluzione della patologia;
– a seguito di TAC presso un ospedale di (omissis), gli veniva riscontrata una “lussazione posteriore inveterata della testa omerale”;
– recatosi a (omissis) per le cure, nel (omissis) veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione e stabilizzazione della spalla;
– dalla perizia fatta espletare dal giudice emergeva che se fosse stata tempestivamente diagnosticata la lussazione, il T. avrebbe evitato il secondo intervento, la dolorosa fisioterapia ed il conseguente indebolimento della funzionalità dell’arto.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, valutata la negligente condotta omissiva dell’imputato, la corte di merito aveva confermato la condanna.
3.3. Ciò premesso l’imputato ha lamentato che la difficoltà della diagnosi rendeva l’evento del tutto imprevedibile ed escludeva ogni profilo di colpa.
Orbene è vero che il giudice di merito, riportando le parole del perito, ha definito la lussazione posteriore dell’epifisi omerale ingannevole dal punto di vista diagnostico tanto da etichettarla come una vera e propria “trappola”. Ma ciò che viene addebitato all’imputato è proprio la sua negligenza in fase diagnostica.
Infatti, come ben rimarcato nelle sentenze di merito, il C. ha effettuato le sue valutazioni diagnostiche sulla base delle radiografie fatte nella immediatezza dell’incidente. Invece la persistenza del dolore lamentato dal paziente avrebbe dovuto indurlo ad una maggiore cautela ed all’espletamento di radiografie in due proiezioni ortogonali: frontale ed assiale della spalla.
Tale accertamento diagnostico avrebbe consentito di andare alla di là della visualizzazione delle lesioni più appariscenti (frattura metafisaria) e di individuare la patologia meno appariscente della lussazione posteriore della testa omerale. La condotta omessa, che poteva essere pretesa da uno specialista quale è l’imputato, come evidenziato dalle sentenze di merito, ha determinato un ritardo dell’accertamento della patologia, la necessità di un nuovo intervento chirurgico e l’indebolimento ulteriore della funzionalità dell’arto, dal che la causalità della condotta omissiva dell’imputato.
3.4. La infondatezza del ricorso conduce al suo rigetto solo agli effetti civili. Invero, tenuto conto, dell’assenza di cause di inammissibilità dell’impugnazione, la sentenza deve essere annullata agli effetti penali per intervenuta prescrizione: fatto del (omissis); prescrizione ordinaria comprensiva di interruzione (sette anni e mesi sei), maturata al 24/2/2012, a cui vanno aggiunti giorni 82 di sospensione del corso della prescrizione che spostano la definitiva data di estinzione del delitto al 16/5/2012, anteriore alla odierna pronuncia.
L’imputato va condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.

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