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La massima

1. In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l’effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo.

2. In materia di infortuni sul lavoro l’appaltatore è il responsabile del cantiere e principale responsabile degli obblighi di adeguare il cantiere stesso alla normativa in tema di sicurezza, e ciò a prescindere dalla presenza costante e continua sul cantiere anche nel momento del verificarsi di un infortunio, presenza che non è indispensabile per far sorgere gli obblighi connessi alla sua specifica posizione di garanzia dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV

SENTENZA 9 maggio 2013, n. 20125

Ritenuto in fatto

 

La corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza resa dal locale tribunale con cui M.C.C. , G.M. , B.M. , R.G.A. e P.M., nelle rispettive posizioni, sono stati ritenuti responsabili di omicidio colposo e con le circostanze attenuanti generiche, concesse a tutti, equivalenti alla contestata aggravante, condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. Si è trattato di un infortunio sul lavoro avvenuto il (omissis) ; Ga.Vi. , dipendente di B.M. , mentre era intento alle operazioni di getto del calcestruzzo per riempire il solaio di una palazzina in costruzione, veniva colpito da una forte scarica elettrica conseguente ad arco voltaico e decedeva per elettrocuzione. Committente dei lavori di edificazione della palazzina era M.C. che aveva affidato l’appalto a G.M. il quale aveva subappaltato, con appalto di sola mano d’opera, a B.M. , datore di lavoro dell’infortunato. R.G. era il direttore dei lavori per conto della committente, mentre P.M. era l’operaio che aveva posizionato l’autopompa il cui braccio era entrato in contatto con i conduttori di alta tensione, causando l’arco voltaico; i lavori si svolgevano in violazione dell’art. 11 dell’allora vigente dpr 164/56 e cioè in presenza di linee elettriche a distanza inferiore a 5 metri; era stato accertato che la stessa M. aveva chiesto lo spostamento della linea elettrica, che però non era poi avvenuto, non essendo stato pagato l’importo richiesto dall’Enel. M.C.C. è stata ritenuta responsabile in quanto committente dell’opera edile, essendosi accertato che la medesima non aveva adempiuto all’obbligo di nominare il responsabile dei lavori e nemmeno il coordinatore dei lavori, figura necessaria data la presenza di più imprese nel cantiere, e soprattutto che la medesima, pur avendo richiesto all’Enel lo spostamento della linea elettrica, non aveva poi dato seguito alla pratica, presumibilmente ritenendo eccessivamente oneroso l’importo richiesto per lo spostamento. G.M. è stato ritenuto responsabile in quanto legale rappresentante della ditta appaltatrice, direttore del cantiere e presente nello stesso, in particolare essendosi accertato che era stato proprio lui a fornire costanti e continue rassicurazioni sul fatto che la linea elettrica non era attiva; egli non aveva valutato il rischio e non aveva redatto neppure il POS come sarebbe stato suo dovere; aveva convenuto con B.M. un subappalto di mera mano d’opera che aveva portato il Ga. a lavorare nel cantiere. B.M. risultava il reale datore di lavoro del Ga., e pertanto in tale qualità che lo rendeva garante dell’incolumità del suo dipendente, avrebbe dovuto accertarsi della reale situazione connessa alla fonte di pericolo. È stato ritenuto responsabile anche R.G.A., formalmente direttore dei lavori per conto della committente M. senza però che gli fosse stata conferita delega espressa per la sicurezza dei lavori; il R. era risultato essere colui che in concreto gestiva il cantiere, dove era sempre presente e impartiva ordini alle maestranze; dunque essendosi in concreto ingerito dell’organizzazione del lavoro, doveva ravvisarsi la posizione di garanzia e sarebbe stato suo onere accertarsi dell’effettiva disattivazione della conduttura elettrica; invece R. si era limitato a fornire ripetutamente assicurazioni agli operai circa la disattivazione in realtà non avvenuta. Ancora è stato ritenuto responsabile P.M. , cioè l’operaio che era alla guida dell’autopompa il cui braccio si era avvicinato troppo ai conduttori, creando l’arco voltaico; egli si era autonomamente scelto il punto dove collocare il mezzo per il pericoloso lavoro, senza controllare la sicurezza del sito e accontentandosi di generiche rassicurazioni da parte degli altri; anche nei suoi confronti era pertanto sussistente una responsabilità atteso che anche il lavoratore è responsabile della propria e della altrui sicurezza ed egli era stato imprudente nel collocare la betoniera in posizione pericolosa senza accertarsi dell’effettiva disattivazione delle linee elettriche e sovrastanti.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione tutti gli imputati. L’avvocato Aldo Morlino, nell’interesse di M.C. , deduce con un primo motivo la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all’imputata del decreto di citazione a giudizio in primo grado. Il ricorrente evidenzia che in data 1 agosto 2002 la M. aveva depositato nomina del difensore di fiducia nel quale eleggeva domicilio presso l’abitazione; l’imputata era stata invece citata presso il difensore, con errore probabilmente dovuto al fatto che in precedenza, il 31 luglio, la medesima, in sede di identificazione presso il comando dei carabinieri, aveva dichiarato di eleggere domicilio presso il difensore; l’atto successivo aveva però revocato questa elezione di domicilio. Con un secondo motivo deduce la sussidiarietà della responsabilità della M. in quanto committente, rispetto a quella delle altre figure professionali presenti sul cantiere; il ricorrente ricorda che la posizione di garanzia del committente è subordinata a quella dell’appaltatore e delle altre figure, tanto più che la M. aveva affidato l’appalto ad una ditta competente ed affidabile ed aveva designato un direttore di lavoro la cui presenza sul cantiere faceva venire meno il, peraltro residuale, dovere di controllo del committente, tanto più che la M. era una persona priva di competenze specifiche, che non si era ingerita nei lavori; non si poteva ritenere che avesse consapevolezza della situazione di pericolo o ne fosse stata informata. Con un terzo motivo sostiene che l’incidente si è verificato non per un contatto tra il braccio dell’autopompa e il conduttore della linea elettrica, ma in quanto, per le cattive condizioni climatiche, un temporale, e per il posizionamento dell’autopompa si era creato un arco voltaico; su nessuna di queste due cause avrebbe potuto agire la M. al fine impedire l’evento, in quanto la medesima non era presente sul cantiere; si deve dunque ritenere insussistente il nesso di causalità atteso che le due richiamate circostanze, il temporale e il posizionamento dell’autopompa, si pongono come condizioni sopravvenute da sole in grado di cagionare l’evento. Con il quarto motivo si duole del fatto che la sentenza di appello si è limitata a una motivazione generica e di stile senza approfondire l’esame dei motivi di appello.

G.M. lamenta il difetto di motivazione laddove la sentenza ha ritenuto attendibile il teste Mo. ; rappresenta che Mo. è uno dei due artigiani, insieme all’imputato B. , ai quali l’appaltatore G. , con esplicito assenso della committente, ha subappaltato i lavori di carpenteria; i due artigiani, Mo. e B. , lavoravano sempre insieme, pur avendo due distinte posizioni formali; pur non rivestendo il medesimo la qualifica di datore di lavoro del Ga. , che risultava alle dipendenze di B. , Mo. era, nella sostanza, nella stessa posizione di B. e aveva pertanto tutto l’interesse a rendere dichiarazioni che lo scaricassero da ogni responsabilità; non poteva pertanto essere ritenuto attendibile laddove ha affermato che il G. era presente sul cantiere al momento dell’incidente, tanto più che il teste A. , autista del mezzo che trasportava il calcestruzzo, ha reso una testimonianza di tenore diverso escludendo categoricamente la presenza di G. al momento dell’incidente. Sostiene poi che la sentenza è errata laddove ha ritenuto di equiparare la posizione di G. a quella della committente M. e del R. . G. , dopo aver affidato i lavori di carpenteria ad imprese artigiane di verificata professionalità si era sostanzialmente disinteressato del cantiere, non recandovisi ed affidandosi alla presenza del direttore dei lavori nonché alla competenza delle ditte subappaltatrici; sostiene che gli è stata attribuita una responsabilità eccessiva.

B.M. , attraverso il difensore avv.to Donatello Cimadomo, sostiene la propria estraneità all’incidente in quanto egli era stato appaltatore di mera manodopera laddove pacificamente risulta che erano il G. e il R. a sovrintendere ai lavori; nessuna responsabilità avrebbe dovuto essere ravvisata a suo carico; con un secondo motivo contesta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche; con un terzo eccepisce la intervenuta prescrizione del reato.

P.M. sostiene che la Corte di appello avrebbe adottato, per fondare la sua responsabilità, un criterio diverso da quello fatto proprio dal giudice di primo grado e cioè quello rappresentato dall’art. 11 del dpr 164/56 che impone l’obbligo di non eseguire lavori a distanza inferiore a 5 mt. dalle linee elettriche; la mancata verifica di tale condizione fonderebbe la responsabilità del P. senza però considerare che in base allo stesso tenore letterale dell’art. 11 l’obbligo di verifica dello stato dei luoghi incombe a “chi dirige i lavori” e pertanto certamente non a P. , estraneo in quanto non diretto destinatario del precetto normativo; in tal modo la sentenza si è sottratta all’esame dei motivi di appello, con cui si era censurata la consapevolezza della situazione di pericolo, che non hanno trovato risposta.

R.A. , con ricorso dei difensori avv.ti Camillo Padula e Nino R. Venece, sostiene con un primo motivo il vizio di motivazione per mancata risposta ai motivi di appello; in particolare sull’attendibilità del teste Mo. , subappaltatore al pari del B. , e quindi sostanzialmente coimputato come quest’ultimo, circostanza di cui si sarebbe dovuto tenere conto nel valutarne la deposizione; col secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sul nesso di causalità essendogli stata addebitata una responsabilità per un comportamento omissivo che non aveva l’obbligo di impedire; infatti egli rivestiva la qualifica di “direttore dei lavori” posizione che non comporta l’assunzione di una posizione di garanzia, risultando i relativi compiti specificati dalla normativa di legge e dalla documentazione prodotta in atti (atto di incarico del 27.12.2001; verbale di consegna dei lavori) da cui era esclusa la ingerenza del R. nella organizzazione del lavoro e da qualsiasi incarico relativo alla sicurezza; si tratta di una figura, quella del direttore dei lavori, tenuto solo al controllo della fedele esecuzione del capitolato di appalto, senza obblighi di protezione che competono al direttore del cantiere e al responsabile della sicurezza e nella specifica situazione considerata, a G.M. ; la Corte sostiene che vi sarebbe stata una sua ingerenza nel cantiere in quanto egli sovraintendeva al’esecuzione dei lavori, ma manca l’approfondimento in concreto delle attività nelle quali si sarebbe ingerito e che avevano fatto mutare i compiti che si era contrattualmente assunto. La Corte in realtà confonde il fatto della sua presenza sul cantiere con la ritenuta “ingerenza”; presenza peraltro inesistente al momento dell’incidente e comunque irrilevante atteso che l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere avrebbe dovuto essere provata, laddove la prova non può ritenersi raggiunta in quanto deriva unicamente dalle dichiarazioni del teste Mo. che, a prescindere dai rilievi sulla sua attendibilità, non aveva in realtà affermato quanto aveva invece ritenuto la sentenza di primo grado.

 

Considerato in diritto

 

1.1 ricorsi proposti da M.C. , G.M. e B.M. non meritano accoglimento.

Iniziando l’esame dalla eccezione di nullità proposta nell’interesse di M.C. , rileva il Collegio che anche a voler ritenere che vi sia stato l’errore che viene dedotto, e cioè che il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato presso il difensore anziché al domicilio dell’imputata, si tratta di una nullità a regime intermedio (da ultimo, Cass. sez. II 12.5.2010 n.35345 rv. 248401), in quanto la modalità usata è idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. Nella specie tale nullità è stata dedotta solo con il ricorso per cassazione e pertanto tardivamente.

Quanto alla responsabilità della M. , essa è stata correttamente apprezzata dai giudici di merito, nel rispetto dei limiti in cui l’ordinamento configura la responsabilità del committente. Deve infatti in primo luogo osservarsi che in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, atteso che l’effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo (così sez. III 20.5.2007 n. 7209 Rv. 235882). È stato altresì di recente ribadito (sez. IV 7.12.2011 n.14407 Rv. 253294) che in tema di infortuni sul lavoro – in virtù della previsione di cui all’art. 6, comma secondo, D.Lgs. n. 494 del 1996, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 528 del 1999 – il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l’adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro; al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito il compito di verifiche meramente “formali”, ma una posizione di garanzia ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. Nella presente fattispecie, non è stato nominato né il responsabile dei lavori né il coordinatore per la sicurezza, un tanto risultando positivamente accertato già dalla sentenza di primo grado che ha messo in evidenza con chiarezza come la nomina del R. fosse relativa alla “direzione dei lavori”, con esclusione di ogni responsabilità in materia di sicurezza del lavoro. In tale situazione la committente correttamente è stata ritenuta responsabile dell’infortunio dovuto alla presenza della pericolosa linea elettrica, presenza di cui la stessa era consapevole tanto che ne aveva chiesto all’Enel lo spostamento, poi non effettuato per mancato pagamento degli oneri relativi. Né possono considerarsi circostanze interruttive del nesso di causalità il fatto che l’infortunio si sia verificato durante un temporale ovvero l’imprudente collocazione della betoniera da parte del lavoratore; quanto al temporale, è evidente che tale evento atmosferico nessuna incidenza avrebbe avuto ove fosse stato attuato lo spostamento della linea elettrica, e che in ogni caso ricadeva sulla committenza, che non aveva nominato un responsabile dei lavori, farsi carico della sicurezza del cantiere e dunque intervenire per avvisare del rischio derivante dalla presenza della linea elettrica, tanto più in presenza di avverse condizioni del tempo che avrebbero imposto, quanto meno, la sospensione dei lavori; nulla di tutto ciò risulta sia stato fatto dalla M. la cui responsabilità è stata pertanto correttamente ritenuta. Quanto al comportamento del P. , anche ammesso che egli abbia errato nello scegliere il punto in cui collocare la betoniera, trattasi di errore che non interrompe la catena causale con il comportamento colposo della M. atteso che costei, non avendo nominato né il responsabile dei lavori né il coordinatore per la sicurezza, ha posto in essere la condizione perché il medesimo P. non fosse in grado di essere informato di come avrebbe potuto compiere con regolarità e sicurezza il proprio lavoro.

Correttamente accertata è la responsabilità di G.M. . G. , nella qualità di legale rappresentante della società che ha avuto l’appalto dei lavori, era il responsabile del cantiere e principale responsabile degli obblighi di adeguare il cantiere stesso alla normativa in tema di sicurezza, e ciò a prescindere dalla presenza costante e continua sul cantiere anche nel momento del verificarsi dell’incidente, presenza che non è indispensabile per far sorgere gli obblighi connessi alla specifica posizione di garanzia dell’appaltatore. La responsabilità dell’appaltatore deriva infatti dall’essere medesimo il soggetto cui compete l’organizzazione del cantiere e la predisposizione di tutto quanto contribuisce a realizzare le condizioni imposte per legge affinché i lavoratori che per il medesimo svolgono la propria attività possano farlo in condizioni di sicurezza. Nella concreta fattispecie è stato accertato che il G.M. aveva posto in essere un contratto di appalto di mera mano d’opera, per effetto del quale il lavoratore infortunato, Ga. , correttamente è stato ritenuto, almeno ai fini di cui all’incidente avvenuto, suo dipendente. Un principio pacifico che corrisponde peraltro a quanto normativamente stabilito potendosi al riguardo ricordare che a norma dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n.1369 del 1960, ormai abrogato, “I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”; disposizione a cui corrispondono quelle, di contenuto sostanzialmente conforme, della successiva normativa che disciplina i contratti di somministrazione, disponendo in particolare l’art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.

Una tale affermazione non vale però a far ritenere esente da colpa il B. che della responsabilità cerca invece di liberarsi sostenendo la propria estraneità al cantiere e dunque all’incidente in quanto solo da pochi giorni aveva fittiziamente assunto il Ga. proprie dipendenze proprio in vista del lavoro da svolgere presso la committente M. ; e sostenendo altresì che neppure vi era stato un contratto di subappalto ma lui stesso, Ga. e Mo. erano semplici prestatori di mano d’opera, alle dipendenze di G. ; aggiungendo inoltre di essersi comunque accertato delle condizioni di sicurezza ricevendo assicurazioni da G. e da R. della avvenuta disattivazione della linea elettrica tanto che fino a poco prima dell’incidente egli stesso aveva manovrato il tubo flessibile della betoniera. Corrette risultano le risposte che sono state fornite a tali argomenti dai giudici di merito. Dalla formale qualità di datore di lavoro, sia pure con contratto vietato, è derivata l’assunzione degli obblighi di garanzia collegati a tale figura avendo questa Corte già precisato che in tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, non determina il venir meno di ogni responsabilità del sub-appaltatore che dovrà rispondere dei danni riportati dai propri dipendenti (che l’ultimo comma dell’art. 1 della legge citata considera a tutti gli effetti dipendenti dell’imprenditore che effettivamente ha utilizzato le loro prestazioni) tenendo conto dei termini concreti dell’accordo raggiunto tra appaltante e sub appaltatore e la sua responsabilità concorre con quella del primo. 205041 (sez. IV 12.3.1996 n.4169 rv. 205041). La sua stessa presenza sul cantiere e la ammissione di essersi fatto carico (sia pure con modalità inadeguate) della questione della sicurezza, chiedendo informazioni a G. e R. , dimostrano come egli stesso fosse consapevole dell’obbligo di tutela nei confronti del dipendente, obbligo che, secondo una valutazione logica, non è stato ritenuto rispettato dall’essersi il medesimo accontentato di assicurazioni verbali, senza procedere ad un riscontro effettivo circa la reale disattivazione della linea elettrica.

Il ricorso merita invece accoglimento per quanto riguarda le posizioni di R. e P. , rispetto ai quali, ad avviso del Collegio, non risultano sufficientemente accertati i presupposti fattuali cui ancorare le rispettive responsabilità. R. è stato ritenuto responsabile essendosi ritenuto che egli si era ingerito di fatto nella gestione del cantiere, con ciò esorbitando dai limiti dell’incarico ricevuto di direttore dei lavori e ciò principalmente sulla base della testimonianza resa da Mo. . Egli però con i motivi di appello aveva diffusamente contestato la ricostruzione in tal senso effettuata dal primo giudice, sostenendo da un lato la inattendibilità della testimonianza di Mo. , in quanto teste non indifferente, e contestando dall’altro quanto da tale giudice ritenuto e cioè che la sua presenza sul cantiere fosse andata oltre i compiti che gli spettavano quale direttore dei lavori e si fosse trasformata in ingerenza, con conseguente assunzione di responsabilità. Su tali specifici profili di doglianza la sentenza di appello non fornisce alcuna motivazione e ciò fonda il denunciato vizio di motivazione. Anche per quanto riguarda P. , manovratore della betoniera che quel giorno si era recata sul cantiere, la sentenza non prende in considerazione i motivi dedotti con l’appello, pur riferendoli nella parte espositiva. P. aveva dedotto di essersi recato quel giorno nel cantiere in sostituzione di un altro operaio, che era per lui il primo giorno di lavoro e che aveva chiesto a R. , a Mo. e a B. notizie e istruzioni sul punto in cui posizionare l’autopompa venendo tranquillizzato sulla avvenuta disattivazione della linea elettrica. La Corte di appello prescinde del tutto da tali circostanze e ritiene in sostanza che siano irrilevanti in quanto i soggetti da cui aveva ricevuto assicurazioni non erano qualificati a dargliele. Una tale motivazione appare sommaria e contraddittoria. Sommaria perché non specifica quale fosse il comportamento corretto ed esigibile da P. , se è vero che egli era al primo giorno di lavoro, e a chi avrebbe dovuto chiedere rassicurazioni; contraddittoria perché da un lato attribuisce a R. una ingerenza nel cantiere tale da fargli assumere la posizione di responsabile della sicurezza e quindi dell’incidente, ma poi svaluta completamente il fatto che proprio lui, oltre gli altri, avrebbe fornito assicurazioni sulla disattivazione della linea elettrica.

2.Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di R.G.A. e di P.M. con rinvio alla corte di appello di Salerno per nuova valutazione delle loro posizioni; il ricorso deve essere rigettato nei confronti di M. , G. e B. con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di R.G.A. e di P.M. con rinvio alla corte di appello di Salerno; rigetta i ricorsi di M.C.C. , G.M. e B.M. che condanna al pagamento delle spese processuali.

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