SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 7 ottobre 2013, n. 41399
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente –
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
D.F.A. N. IL (OMISSIS) imputato;
inoltre:
2) D.F.A. N. IL (OMISSIS) – imputato;
avverso la sentenza n. 2576/2007 TRIBUNALE di BARI, del 21/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI estensore Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato; invio degli atti al Prefetto in ordine alla sospensione della patente di guida.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Bari ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A, commesso il (OMISSIS) e lo ha condannato alla pena di Euro 500 di ammenda.
2. Ha proposto appello l’imputato con atto qualificato come ricorso per cassazione, lamentando che la fattispecie in questione è stata depenalizzata sicchè erroneamente è stata pronunziata sentenza di condanna.
2.1 Ha fatto seguito la presentazione di una memoria per prospettare l’intervenuta prescrizione del reato.
3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica lamentando la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
4. Il ricorso dell’imputato è fondato.
Il reato, infatti, è stato accertato in chiave sintomatica, sicchè correttamente, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice ha ritenuto, pel principio del favor rei, l’esistenza della fattispecie di cui al novellato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza.
Tuttavia, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la fattispecie in questione è stata trasformata in illecito amministrativo.
In conseguenza, ai sensi dell’art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
5. Per l’effetto è privo di pregio il ricorso dell’accusa pubblica posto che da una lettura integrata degli artt. 221, 222 e 224 C.d.S. emerge che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa viene meno se il procedimento si conclude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e che in ogni caso la sanzione stessa è applicata dal giudice solo con la sentenza di condanna. In tal senso, del resto, questa Corte suprema si è ripetutamente pronunziata (ad es.Sez. 4, 16/3/2004, Rv. 229384; Sez. 4, 23/12/2003 Rv. 229382).
Gli atti vanno trasmessi al prefetto di Bari per quanto di competenza in ordine alla detta sanzione amministrativa accessoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale della Repubblica e dispone trasmettersi gli atti al prefetto di Bari per quanto di competenza in ordine alla sospensione della patente di guida.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013.
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