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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 7 marzo 2014, n. 11157

Presidente Brusco

Relatore D’Isa

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza del locale Giudice di pace, in data 14.02.2013, con cui ha dichiarato n.d.p. per difetto di querela nei confronti di P.F., in ordine al delitto di lesioni colpose.
In sostanza il giudice ha ritenuto la irregolarità della querela per la mancata autenticazione della sottoscrizione della persona (diversa del querelante) che ha depositato l’atto.
Il ricorrente procuratore denuncia violazione di legge osservando che l’art. 337 co. 1 c.p.p. richiede che venga autenticata la sottoscrizione del querelante e non anche di quella di colui che deposita l’atto presso l’autorità che è deputata a riceverlo.

Ritenuto in diritto

Il ricorso va accolto.
In fatto il ricorrente rileva che la querela, sottoscritta dalla parte offesa A.R., la cui firma è debitamente autenticata dal suo difensore di fiducia avv. R.C., veniva depositata in data 24.04.2009 presso l’U.O. 1° Gruppo Polizia Municipale di Roma – Sezione Polizia Stradale – Incidenti Stradali, da sua madre, l’Avv. P.P., appositamente incaricata, come risulta espressamente, dal verbale di ricezione di querela, nel quale, nel corpo del testo, si attesta che l’Avv. P. “per conto di R.A. … consegna denuncia querela” e in cui, al di sotto della sottoscrizione della medesima, ella viene indicata come “delegato per la consegna”. Ebbene, l’errore nel quale è incorso il Giudice di Pace è stato quello di ritenere che “la predetta querela risulta difettante della sottoscrizione autenticata prevista dall’art. 337 comma 1° c.p.p.”, specificando che nel caso di specie “manca la autenticazione della sottoscrizione da parte della persona che ha depositato l’atto di querela in quanto la querela, sottoscritta da A.R. (querelante) e depositata dalla madre P.P. è priva di autenticazione di quest’ultima”.
Rileva, puntualmente il ricorrente che l’atto di querela consta di tre pagine; l’autentica di firma, che si trova alla terza pagina, non può che riferirsi a entrambe le sottoscrizioni del Sig. R., ed in particolare a quella apposta in fondo alla seconda pagina, non solo perché si tratta, in orni caso, di un atto unico, ma anche perché, a norma dell’art. 101 c.p.p., la nomina del difensore della persona offesa neppure necessita di essere autenticata. Dunque. certamente la sottoscrizione della querela deve considerarsi ritualmente autenticata.
In diritto, si concorda con il ricorrente nel rilevare che, dalla semplice lettura dell’art. 337, co. I, c.p.p., si evince che, nel caso di querela depositata tramite incaricatolla sottoscrizione che deve essere autenticata è solo e soltanto quella del querelante, non vi è nessuna norma che prescriva una autenticazione della sottoscrizione di colui che viene incaricato di depositare la querela per conto di un terzo; né – tanto meno – un’autenticazione della sottoscrizione del querelante da parte dei mero incaricato al deposito (V. Sez. 2, Sentenza n. 38905 del 16/09/2008 Ud. Rv. 241448. Sez. 5, Sentenza n. 39049 del 09/10/2007 Ud. Rv. 238192).
La sentenza va pertanto, annullata con rinvio al Giudice di pace di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Roma.

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