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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 marzo 2013 n. 10605[1]

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 186 comma 5 del Cds la richiesta della Pg di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l’unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle prestazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.

E’ del tutto irrilevante che il prelievo ematico a tale accertamento funzionale, sia stato eseguito ai soli fini di corrispondere alla richiesta della polizia giudiziaria o anche per le necessità diagnostiche e terapeutiche

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/03/ricovero-post-incidente-non-serve-il-consenso-per-il-prelievo-ematico-ordinato-dalla-pg.html

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