Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 7 aprile 2014, n. 15483
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. FOTI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 913/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del 12/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. FOTI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 913/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del 12/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, del 12 aprile 2012, che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Fermo, del 12 dicembre 2003, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, (per avere detenuto circa 13 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina e circa 1,5 kg. di hashish) e lo ha condannato, riconosciute l’ipotesi lieve di cui all’articolo 73, comma 5, nonche’ le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra la detenzione delle due diverse sostanze, applicata la diminuente del rito, alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa.
Deduce il ricorrente violazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione alla ritenuta continuazione tra la detenzione delle due diverse sostanze nel cui possesso l’imputato e’ stato sorpreso.
Si sostiene nel ricorso che, a seguito delle modifiche apportate alla Legge n. 49 del 2006, richiamato articolo 73, che ha ricondotto sotto un’unica tabella le diverse sostanze aventi effetto stupefacente, in tal guisa avendo assoggettato le relative condotte ad un’unica previsione sanzionatoria, la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della contestuale detenzione delle diverse tipologie di droga e quindi della integrazione di un unico reato, con conseguente irrogazione di una pena unica e con esclusione di qualsiasi ipotesi di reato continuato e dei conseguenti aumenti di pena.
Deduce il ricorrente violazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione alla ritenuta continuazione tra la detenzione delle due diverse sostanze nel cui possesso l’imputato e’ stato sorpreso.
Si sostiene nel ricorso che, a seguito delle modifiche apportate alla Legge n. 49 del 2006, richiamato articolo 73, che ha ricondotto sotto un’unica tabella le diverse sostanze aventi effetto stupefacente, in tal guisa avendo assoggettato le relative condotte ad un’unica previsione sanzionatoria, la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della contestuale detenzione delle diverse tipologie di droga e quindi della integrazione di un unico reato, con conseguente irrogazione di una pena unica e con esclusione di qualsiasi ipotesi di reato continuato e dei conseguenti aumenti di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
Come ha giustamente rilevato il ricorrente, questa Corte ha condivisibilmente e costantemente affermato che, a seguito della soppressione della distinzione tra “droghe pesanti” e “droghe leggere” operata dalla Legge n. 49 del 2006, la contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti integra un unico reato, non piu’, come ritenuto prima di detta legge, una pluralita’ di reati in continuazione tra loro (Cass. nn. 1735/08 rv 238391, 34789/08, 37993/08, 42485/09). Da cio’ evidentemente consegue che il giudice non puo’ applicare aumenti di pena a titolo di continuazione allorche’, come nel caso di specie, la condotta delittuosa si caratterizzi per la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, consista, cioe’, nella commissione di un unico reato.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente all’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione, con conseguente rideterminazione della stessa alla quale, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera 1), puo’ provvedere questa Corte. Eliminata, quindi, la frazione di pena inflitta a titolo di continuazione, la stessa deve essere determinata in un anno, otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Come ha giustamente rilevato il ricorrente, questa Corte ha condivisibilmente e costantemente affermato che, a seguito della soppressione della distinzione tra “droghe pesanti” e “droghe leggere” operata dalla Legge n. 49 del 2006, la contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti integra un unico reato, non piu’, come ritenuto prima di detta legge, una pluralita’ di reati in continuazione tra loro (Cass. nn. 1735/08 rv 238391, 34789/08, 37993/08, 42485/09). Da cio’ evidentemente consegue che il giudice non puo’ applicare aumenti di pena a titolo di continuazione allorche’, come nel caso di specie, la condotta delittuosa si caratterizzi per la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, consista, cioe’, nella commissione di un unico reato.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente all’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione, con conseguente rideterminazione della stessa alla quale, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera 1), puo’ provvedere questa Corte. Eliminata, quindi, la frazione di pena inflitta a titolo di continuazione, la stessa deve essere determinata in un anno, otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entita’ della pena, che ridetermina in complessivi anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 (quattromila) di multa.
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