Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 6 ottobre 2014, n. 4982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2013, proposto da:
Comune di Carinaro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lu.D’A., e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via (…), per mandato a margine del ricorso in opposizione
contro
En.Tr. ed altri (…), non costituiti nel giudizio di opposizione;
nei confronti di
– Ministero dell’Economia e Finanze, sottentrato al Ministero del Bilancio e Programmazione Economica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via (…);
– Ministero dello Sviluppo Economico, sottentrato al Ministero delle Attività produttive, in persona del Ministro in carica, non costituito nel giudizio di opposizione;
– Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito nel giudizio di opposizione
in opposizione ex art. 101 comma 8 c.p.a.
alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 667 del 4 febbraio 2013, non notificata né comunicata, con cui, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Campania n. 3963/2012 è stata dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di Carinaro e del Consorzio A.S.I. di Caserta in ordine al risarcimento del danno per occupazione di immobili
Visti il ricorso in opposizione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per l’avv. Lu.D’A. per il Comune ricorrente in opposizione e l’avvocato di Stato Fr.Fr. per il Ministero dell’Economia e delle Finanze costituito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) A seguito di decreti di occupazione e esproprio emanati dal Comune di Carinaro in favore del Consorzio A.S.I. di Caserta per la realizzazione, da parte della società consortile “UN.” s.c.r.l., di insediamenti produttivi e connesse infrastrutture nell’ambito del settore calzaturiero, e d’impugnativa dei proprietari interessati, con sentenza del T.A.R. Campania n. 3963/2012 -preso atto dell’intervenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9 della legge regionale della Campania n.16/1998, come interpretato dall’art. 77 comma 2 della successiva legge regionale n.10/2001, che aveva prorogato ex lege il Piano regolatore A.S.I., e quindi sul rilievo dell’intervenuta scadenza dell’efficacia del detto strumento urbanistico e della correlata inesistenza del vincolo espropriativo-, erano annullati gli atti ablatori e condannati tutti gli enti e amministrazioni intimate, “in quanto responsabili solidalmente nella gestione della procedura espropriativa”, al risarcimento del danno per equivalente, avendo il bene subito una trasformazione irreversibile, ordinando la stipulazione di un accordo, ex art. 11 della legge 241/1990, avente ad oggetto il risarcimento dei danni spettanti a questi ultimi sia per l’illegittima occupazione delle aree oggetto del contenzioso che per la definitiva spoliazione dei beni da loro subita, specificando che “i criteri che dovranno essere seguiti nella determinazione del quantum spettante agli attori dovranno riferirsi ai valori di mercato, riportati all’attualità, per quanto concerne entrambe le componenti della pretesa risarcitoria”.
2.) Avverso tale sentenza proponevano appello i soli Ministeri dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico, rivendicando la propria assoluta estraneità alla vicenda espropriativa.
Con sentenza in forma semplificata n.667/2013, questa Sezione, in parziale riforma della sentenza appellata, circoscriveva soggettivamente la statuizione di condanna ivi disposta al Comune di Carinaro e al Consorzio A.S.I.
3.) Contro tale sentenza, il Comune di Carinaro, nell’assunta qualità di controinteressato e litisconsorte necessario del giudizio d’appello, nel quale non si era costituito, pur se intimato, ha proposto opposizione di terzo, ex art.108, comma 1 c.p.a., lamentando di essere stato pretermesso dal giudizio di appello.
La difesa del Comune di Carinaro, nello specifico, chiede che la sentenza del Consiglio di Stato – mai notificata né comunicata al medesimo Comune in quanto non costituito- venga riformata sulla base dei seguenti motivi:
Errores in procedendo. Violazione artt. 3 e 16 CEDU. Violazione artt. 3, 24 e 113 Cost. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo. Diniego di giurisdizione. Violazione del principio di uguaglianza. Violazione artt.55, comma 5 e 60 c.p.a. Eccesso di potere giurisdizionale, in relazione alla violazione del termine a difesa di venti giorni tra l’ultima notificazione del ricorso e la data dell’udienza camerale fissata per la decisione sulla domanda cautelare e quindi in difetto dei presupposti per la decisione in forma semplificata, tenuto conto altresì che a sua volta il Comune aveva notificato in data 28 dicembre 2012 appello incidentale, vanificato dalla sentenza in forma semplificata, col quale si deduceva l’erroneità della sentenza per essere rimasto estraneo il Comune all’attività espropriativa, curata dal Consorzio A.S.I., nonché dalla società consortile erroneamente ritenuta estranea, pur essendosi la medesima, per convenzione stipulata con il Consorzio A.S.I., accollata tutti i costi dell’esproprio, compresi i costi del risarcimento dei danni dovuti ai proprietari espropriati.
Nel giudizio si è costituito con atto di stile il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il ricorso in opposizione è stato discusso e riservato per la decisione.
4.) Il ricorso in opposizione è manifestamente infondato, onde non vi è luogo a dar corso al giudizio rescissorio.
Al Comune di Carinaro è stato ritualmente notificato l’appello proposto dalle Autorità Ministeriali sin dal 3 dicembre 2012 e, essendo i termini processuali dimezzati, la camera di consiglio per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione è stata ritualmente fissata e celebrata il 21 dicembre 2012, nella quale il Collegio, sentite le parti presenti, in quanto costituite, ha ritenuto di poter definire il giudizio in forma semplificata.
La completezza del contraddittorio va riferita, infatti, alla rituale instaurazione del medesimo, con la notifica dell’appello, non potendo assumere alcun rilievo la scelta processuale di una parte, abilitata essa pure all’impugnazione in via principale, di presentare appello incidentale, e dovendo, in tal caso, premunirsi di verificare l’eventuale fissazione di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza incidentale cautelare, onde intervenire nella medesima, con costituzione formale, né potendo ignorare l’eventualità di decisione in forma semplificata.
Ne consegue che il Comune non può imputare che a sé la tardiva e inutile notificazione dell’appello incidentale, che comunque risulta palesemente infondato nel merito, posto che il Comune ha provveduto a emanare i provvedimenti ablatori e doveva verificarne il presupposto, ossia l’intervenuta inefficacia del vincolo espropriativo, senza che possano assumere alcun rilievo, in senso riduttivo della responsabilità risarcitoria solidale l’esistenza di pattuizioni inter alios actae.
5.) Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – rigetta il ricorso in opposizione n.r. 2513 del 2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico – Presidente
Nicola Russo – Consigliere
Michele Corradino – Consigliere
Diego Sabatino – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2014.
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