SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 6 novembre 2013, n. 44810
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente –
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.S. n. il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1256/2011 pronunciata dal Tribunale di Brescia il 15.11.2011;
sentita nella camera di consiglio del 22.10.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL’UTRI Marco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. – Con atto del 6.12.2011, R.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 15.11.2011 con il quale il presidente del tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta dal R. avverso il decreto di liquidazione delle competenze a lui dovute quale difensore d’ufficio di tale R.Y. in un procedimento penale celebratosi dinanzi al medesimo tribunale di Brescia.
Con il ricorso proposto, il R. censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riguardo all’incongruità delle somme liquidate in suo favore rispetto a quelle legittimamente allo stesso spettanti ai termini di legge.
Con nota depositata in data 2.2.2012, il procuratore generale presso la corte di cassazione ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
2. – Rileva preliminarmente il collegio come la trattazione dell’odierno ricorso debba essere riservata alla competenza delle sezioni civili di questa corte di cassazione.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il principio di recente statuito dalle sezioni unite civili di questa corte, ai sensi del quale il procedimento di opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., n. 19161/2009, Rv. 609887).
Il principio – così espressamente dettato in relazione ai decreti di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato – deve trovare applicazione anche con riguardo ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d’ufficio (essi stessi emessi in forza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002), stante l’identità delle ragioni formali e sostanziali rinvenibili a fondamento di ciascuna di dette ipotesi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rimette gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione civile della Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013.
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