Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

Sentenza 6 dicembre 2013, n. 49097

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente

Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andr – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 21414/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 04/12/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 4.12.2012, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato contravvenzionale di cui all’articolo 68, d.P.R. n. 309/1990, in relazione all’articolo 60 del medesimo testo unico, condannando l’imputato alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. Al prevenuto si contesta di non avere ottemperato, nella sua qualita’ di titolare della farmacia (OMISSIS), alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti.

Il giudicante ha riferito che risulta accertato, all’esito della ispezione effettuata dai militari del Nas di Roma, il difetto di corrispondenza tra il numero di confezioni scadute dei farmaci Luminale fiale, Temgesic, Morfina monodose e Luminale compresse, indicate nei registri e le confezioni che erano realmente nella disponibilita’ della farmacia.

Cio’ posto, il Tribunale ha rilevato che la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che non vi e’ un termine di tolleranza nella registrazione dei farmaci sopra richiamati; che l’imputato stesso aveva ammesso l’errore negli adempimenti di cui si tratta; e che stante la natura contravvenzionale della fattispecie, l’autore risulta punibile anche a titolo di mera colpa.

2. Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, in riferimento alla Legge 15 marzo 2010, n. 38, articolo 10, comma 1, lettera r).

La parte osserva che la norma ora richiamata ha in parte depenalizzato la fattispecie oggetto di contestazione; e rileva che la Corte regolatrice ha stabilito l’ambito della predetta depenalizzazione, chiarendo che essa e’ limitata al contesto formale della registrazione ed alla violazione della disciplina regolamentare sulla tenuta dei registri e che non riguarda i fatti afferenti al contenuto dichiarativo dei registri medesimi.

Tanto chiarito, l’esponente rileva che la riferita interpretazione della cornice normativa in esame non e’ condivisibile, atteso che la lettera della citata disposizione fa riferimento alle irregolarita’ relative alla normativa sui registri di entrata e di uscita dei farmaci, di talche’ dette irregolarita’ possono riguardare anche discrepanze tra le indicazioni riportare in registro ed i farmaci realmente posseduti. Osserva, poi, che la rilevanza penale dovrebbe essere circoscritta al caso in cui sia registrato un numero di farmaci maggiore di quelli realmente posseduti, poiche’ solo in tale ipotesi risulta fondata la preoccupazione che la sostanza stupefacente sia sfuggita al controllo al quale e’ sottoposta. Il ricorrente rileva che i militari hanno accertato la mancanza di farmaci dei quali non era ancora stata registrata l’uscita, solo in riferimento a quattro confezioni di Luminale; e sostiene che tale inadempienza si giustifica in considerazione del fatto che i farmaci erano usciti alcuni giorni prima della chiusura per ferie della farmacia.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento all’articolo 42 c.p..

La parte ritiene che nella sentenza gravata non sia stato esaminato il tema relativo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, quanto meno in riferimento alla colpa. Osserva che il Tribunale ha illegittimamente affermato che, rispetto all’accertamento della colpa, sussiste una inversione dell’onere della prova e che grava sull’imputato l’onere di indicare elementi che dimostrino l’assenza di colpa. Il ricorrente ritiene che tale argomento collida con i principi affermati, in materia, dalla Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 La valutazione effettuata dal Tribunale di Roma, nel censire l’ambito della rilevanza penale della fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 68, che residua a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 15 marzo 2010, n. 38, si colloca del tutto coerentemente nell’alveo dell’orientamento interpretativo gia’ espresso da questa Suprema Corte di Cassazione, nell’affrontare ex professo, il tema di interesse.

Invero, si e’ chiarito che in materia di custodia di sostanze stupefacenti, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 15 marzo 2010, n. 38, articolo 10, comma 1, lettera r), – che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 68, il nuovo comma 1 bis, secondo cui “qualora le irregolarita’ riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500” – la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti deve intendersi limitata al contesto formale della registrazione, ossia alle sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri; e che la stessa depenalizzazione non incide sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri ed in particolare sui dati relativi alla non corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale. Segnatamente, la Corte regolatrice ha rilevato che la depenalizzazione introdotta dalla citata Legge n. 38 del 2010, limitata al contesto formale della registrazione ed alle conseguenti violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, non riguarda i fatti afferenti al contenuto dichiarativo dei registri e, in particolare, quelli relativi alla non corrispondenza tra quanto annotato e quanto in realta’ posseduto (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17058 del 14/04/2011, dep. 03/05/2011, Rv. 250063). E si e’ in particolare affermato che esulano dalla richiamata depenalizzazione le altre condotte indicate dal precitato articolo 60, tra cui “l’obbligo per i responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere di riportare sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella 2, Sezioni A, B e C” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8860 del 19/01/2011, dep. 07/03/2011, Rv. 249812).

Le argomentazioni ora richiamate, che questo Collegio ribadisce per condivise ragioni, conducono conclusivamente a rilevare l’insussistenza della dedotta violazione di legge, atteso che il giudice di merito ha interpretato la norma di riferimento in conformita’ al diritto vivente; ed ha legittimamente ritenuto integrata la materialita’ del reato, stante il difetto di corrispondenza tra il numero di confezioni scadute dei farmaci Luminale fiale, Temgesic, Morfina monodose e Luminale compresse, indicate dallo (OMISSIS) nei registri e le confezioni che erano realmente nella disponibilita’ della farmacia; ed in ragione dell’omessa registrazione, da parte del medesimo farmacista, delle confezioni di Luminale che erano in realta’ uscite in data 11.08.2009 ed in data 13.08.2009.

3.2 In tali termini si introduce l’esame del secondo motivo di ricorso, afferente all’accertamento dell’elemento psicologico del reato, che del pari risulta infondato.

Sul punto, il Tribunale ha considerato: che nel caso di specie veniva in rilievo un reato contravvenzionale, punito anche a titolo di colpa; e che, in particolare, la fattispecie concerneva la violazione degli obblighi posti a carico dell’esercente professionalmente l’attivita’ di farmacista, di talche’ assumeva rilevanza anche la colpa lieve, nell’inosservanza delle disposte prescrizioni.

Si tratta di un apprezzamento conforme all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, in relazione all’osservanza dei doveri informativi che gravano sui soggetti che esercitano professionalmente determinate attivita’.

3.2.1 Giova, al riguardo, richiamare l’insegnamento espresso dal giudice delle leggi. Come noto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988, ha definito i doveri strumentali di informazione giuridica che gravano sui cittadini, proprio in vista dell’osservanza dei precetti penali; ed ha rilevato che nel caso in cui la mancata consapevolezza della illiceita’ del fatto derivi dalla violazione di detti obblighi (che costituiscono il fondamento di ogni convivenza civile) “deve ritenersi che l’agente versi in evitabile, e pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale”. E la Corte Costituzionale, nella successiva sentenza di rigetto n. 218 del 1998, richiamata dall’odierno esponente, ha ribadito che dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell’articolo 42 c.p., discende che anche il reato contravvenzionale presuppone quantomeno la colpa.

Orbene, la giurisprudenza di legittimita’, nell’elaborare i principi ora richiamati, ha evidenziato che il giudizio sulla inevitabilita’ dell’errore sul divieto (cui consegue l’esclusione della colpevolezza) deve essere ancorato a criteri oggettivi, quali l’assoluta oscurita’ del testo legislativo, ovvero l’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36346 del 05/02/2003, dep. 22/09/2003, Rv. 226911).

In particolare, circa la consistenza degli “obblighi informativi”, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito che “il dovere di informazione e’ particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attivita’, i quali rispondono dell’illecito anche in virtu’ di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8154 del 10/06/1994, dep. 18/07/1994, Rv. 197885). E, analizzando la fattispecie relativa all’obbligo di tenuta dei registri delle sostanze stupefacenti che grava sul farmacista, alla stregua della sentenza costituzionale n. 364 del 1988, sopra richiamata, si e’ evidenziato che a carico di tale soggetto, il quale svolge professionalmente la predetta attivita’, esiste un “dovere di informazione” particolarmente rigoroso, tanto che il farmacista risponde anche in caso di “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica e, quindi, nella interpretazione delle leggi (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6776 del 22/03/2000, dep. 07/06/2000, Rv. 216319).

3.2.2 L’ordine di considerazioni che precede conduce a rilevare che la sentenza impugnata non risulta sindacabile, neppure in riferimento all’accertamento dell’elemento psicologico del reato. Il Tribunale, infatti, nel censire l’argomento difensivo addotto dall’imputato, il quale ha invocato l’errore negli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di cui si tratta, ha del tutto correttamente considerato che, nel caso di specie, non erano emersi elementi di fatto in base ai quali poter escludere quanto meno la colpa lieve del professionista, a fronte della incuria con la quale aveva provveduto all’aggiornamento dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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